Ordinanza n. 515/2000

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ORDINANZA N.515

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

- Prof. Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di Stefania Ariosto, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ricorso depositato il 9 agosto 2000 ed iscritto al n. 166 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso datato 18 maggio 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 9 agosto 2000, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale con l’imputazione di diffamazione nei confronti del deputato Giuseppe Pisanu, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 28 marzo 2000 (documento IV-quater, n. 124), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il Giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma é legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Giudice per le indagini preliminari ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il procedimento, come insindacabili in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.