Ordinanza n. 161 del 2014

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ORDINANZA N. 161

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Sabino                           CASSESE                                          Presidente

-           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                   Giudice

-           Giuseppe                       FRIGO                                                        ”

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                             ”

-           Paolo                             GROSSI                                                      ”

-           Aldo                              CAROSI                                                      ”

-           Marta                            CARTABIA                                                ”

-           Sergio                            MATTARELLA                                          ”

-           Mario Rosario               MORELLI                                                   ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                               ”

-           Giuliano                        AMATO                                                      ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Gianluca Pini nei confronti dell’azienda Casa Emilia-Romagna promosso dalla Corte d’appello di Bologna, sezione seconda civile, con ricorso depositato in cancelleria l’11 marzo 2014 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che la Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata l’11 marzo 2014, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione del 19 settembre 2013 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale l’Assemblea, approvando la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Gianluca Pini nei confronti della azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena (da ora in avanti ACER);

che la Corte ricorrente premette di essere stata investita della impugnazione proposta dall’onorevole Pini avverso la sentenza del Tribunale di Forlì con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’ACER in relazione al contenuto, ad avviso dell’ente, diffamatorio, delle dichiarazioni rilasciate dal deputato alla stampa locale nel giugno 2009;

che, secondo il collegio, nella specie, non sussistono i presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati, poiché non risulta alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile all’onorevole Pini che possa far ritenere sussistente tra tale funzione e le dichiarazioni rese extra moenia il “nesso funzionale” richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, sempre ad avviso della Corte d’appello, l’Assemblea, omettendo di valutare la sussistenza del suddetto “nesso funzionale”, avrebbe aderito alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio in cui si fa espressamente riferimento all’auspicio di ricercare parametri di giudizio più articolati «rispetto a quello (puramente formalistico) attualmente definito dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di consentire ai deputati di partecipare più liberamente al dibattito politico»;

che, concludendo, la Corte territoriale chiede di dichiarare «che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Pini alla stampa locale nel giugno 2009, oggetto della domanda risarcitoria avanzata da ACER della Provincia di Forlì Cesena, concernono opinioni espresse da un membro del parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68 Cost.».

Considerato che, in questa fase del giudizio, questa Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare, senza contradditorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo e oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità;

che, a tale fine, non rileva la forma dell’ordinanza rivestita dall’atto introduttivo, bensì la sua rispondenza ai contenuti richiesti dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dall’art. 24, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis: sentenza n. 315 del 2006; ordinanze n. 296 e n. 151 del 2013, n. 229 del 2012, n. 402 del 2006 e n. 129 del 2005);

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d’appello di Bologna a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d’appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte d’appello di Bologna;

b) che il ricorso e la presente ordinanza, siano notificati, a cura della ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2014.