ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Renzo Gubert, promosso dal Tribunale di Bolzano con ricorso depositato il 25 novembre 2004 ed iscritto al n. 278 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza pronunciata in udienza, il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in ordine alla deliberazione adottata il 23 luglio 2003, con la quale l’Assemblea ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale nei confronti del senatore Renzo Gubert costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente premette che, a seguito di querela proposta da Nerina Gavina, sia in proprio sia in qualità di responsabile nazionale per la salute e la prevenzione dell’Associazione ArciLesbica, e da Caterina De Simone, sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ArciLesbica, è stato richiesto dal pubblico ministero il rinvio a giudizio del senatore Renzo Gubert per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in relazione alle dichiarazioni da lui rese e riportate nel quotidiano “Alto Adige” in data 7 gennaio 2000, ritenute lesive della dignità delle persone omosessuali;
che, secondo quanto esposto dal Tribunale, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha attribuito alle parole del senatore Gubert il significato di intervento politico su un tema rilevante per la collettività, motivando la proposta di insindacabilità con un generico richiamo al fatto che egli in passato si era sostanzialmente già espresso sulle questioni trattate nell’articolo pubblicato nel quotidiano “Alto Adige”, con la presentazione di un emendamento al disegno di legge collegato alla legge finanziaria del 1999, nel quale si era opposto ad estensioni dell’ambito soggettivo dell’indennità di maternità;
che, ad avviso del Tribunale, la motivazione della proposta della Giunta, integralmente richiamata dal Senato della Repubblica nella delibera impugnata, è da considerare insufficiente sul punto della sussistenza del nesso funzionale fra l’attività del parlamentare e le opinioni espresse;
che pertanto, sempre ad avviso del Tribunale, la delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica ha causato l’illegittima menomazione della sfera di attribuzioni propria del potere giudiziario, in quanto le frasi contenute nell’articolo pubblicato sul quotidiano “Alto Adige” del 7 gennaio 2000 «non possono dirsi collegate all’esercizio della funzione parlamentare, costituendo esse apprezzamenti formulati dal Senatore alla stregua di un qualsiasi privato cittadino».
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto sussistano i presupposti di cui agli articoli 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, al riguardo, preliminarmente si deve verificare se l’atto con il quale è stato sollevato il conflitto possieda i requisiti richiesti dalle citate norme;
che l’adozione, da parte di un organo giurisdizionale che solleva un conflitto fra poteri dello Stato, della forma dell’ordinanza anziché del ricorso per l’atto introduttivo del giudizio – come è accaduto nel caso di specie – non comporta, di per sé sola, l’irricevibilità del conflitto (v., fra le altre, ordinanze n. 61 del 2000 e n. 23 del 2003);
che, quanto al contenuto, l’ordinanza è priva di ogni riferimento agli specifici fatti per cui si procede, elementi necessari ai fini della compiuta percezione delle ragioni del conflitto (v., tra le altre, ordinanze n. 318 del 1999 e n. 264 del 2000);
che, in particolare, non vengono riportate le dichiarazioni rese dal senatore Renzo Gubert in relazione alle quali è pendente il procedimento penale dinanzi al Tribunale ricorrente;
che pertanto resta preclusa alla Corte la possibilità di giudicare nel merito il ricorso;
che, a colmare la lacuna della mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio penale, non possono soccorrere gli atti del procedimento irritualmente trasmessi dal Tribunale (v. ordinanza n. 140 del 2000), in quanto è nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum, relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che le carenze formali e sostanziali sopra evidenziate impediscono di considerare l’ordinanza del Tribunale come un valido atto di promovimento di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.