Ordinanza n. 61/2000

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ORDINANZA N. 61

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

- Dott.   Franco BILE 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei Deputati del 5 marzo 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall' onorevole Gaspare Nuccio, promosso dal Tribunale di Pesaro, con ricorso depositato il 17 luglio 1999 ed iscritto al n. 125 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico dell'ex deputato Gaspare Nuccio – imputato del reato di cui all'art. 326 c.p., per aver divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro benchè coperte da segreto istruttorio (in quanto in possesso della Commissione parlamentare "Antimafia") – il Tribunale di Pesaro aveva sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato avverso la deliberazione della Camera dei deputati del 5 marzo 1997, con cui tale Assemblea aveva dichiarato che i fatti per i quali il Nuccio era sottoposto al suddetto procedimento penale concernevano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il tribunale, l'organo parlamentare sarebbe pervenuto alla decisione "alla stregua di valutazioni prettamente di merito della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della Commissione Antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione";

che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 325 del 16 ottobre 1997, depositata in Cancelleria il 30 ottobre;

che, in seguito a ciò, il 5 novembre 1997 il Tribunale di Pesaro aveva notificato il proprio ricorso e la predetta ordinanza alla Camera dei deputati, la quale si era ritualmente costituita in giudizio;

che il ricorso e l’ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche, erano stati, invece, depositati in Cancelleria il 9 dicembre 1997;

che, con la sentenza n. 274 del 7 luglio 1998, la Corte costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dalla Camera, aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione, poichè il deposito del ricorso con la prova delle relative notifiche era stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che ora il Tribunale di Pesaro ripropone il conflitto di attribuzione, ritenendo che alla data del 9 dicembre 1997 (in cui avvenne il deposito del ricorso notificato) non fosse ancora decorso il termine di decadenza di cui al citato art. 26, essendo lo stesso sospeso dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle Regioni Marche ed Umbria), che aveva appunto disposto la sospensione – nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa nelle Regioni Marche ed Umbria – di tutti i termini perentori e di tutti quelli di prescrizione, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza fra il 26 settembre e il 31 dicembre 1997 (termine finale ridotto, dall'art. 61 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 20 dicembre per i soggetti non direttamente coinvolti dal sisma, fra cui quelli residenti od operanti nel Comune di Pesaro);

che, d'altra parte, il ricorrente rileva che, non essendosi la Corte costituzionale espressa nel merito del conflitto, questo dovrebbe potersi riproporre e, a tal fine, richiama integralmente la motivazione del precedente ricorso del 4 aprile 1997.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale é chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, pertanto, in questa sede é sufficiente rilevare che non é previsto alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, per cui non appare prima facie preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza dichiarato improcedibile per tardività del deposito, a condizione che permanga l'interesse a ricorrere;

che dal tenore dell'ordinanza del Tribunale di Pesaro sembra permanere tale interesse, non risultando variazioni nella situazione processuale che ha originato il conflitto;

che nella fattispecie sussistono anche i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto;

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Pesaro – essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti di conflitti di attribuzione – sia la Camera dei deputati – in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr., da ultimo, la sentenza n. 11 del 2000 e l'ordinanza n. 363 del 1999);

che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad esso spettanti in base alla Costituzione, assumendo che "la Camera si é attribuita un potere sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria" (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 del 2000 e 329 del 1999);

che la forma dell’ordinanza, utilizzata dal Tribunale per proporre il ricorso, non può ritenersi inidonea per una valida instaurazione del conflitto – ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti – come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10 e 11 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Pesaro, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.