ORDINANZA N. 140
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15 dicembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti con dichiarazioni rese il 4 e il 9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia nell’ambito dell’inchiesta sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, promosso dal Tribunale di Roma, quinta sezione penale, con ricorso depositato il 9 novembre 1999 ed iscritto al n. 132 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, quinta sezione penale, con atto emesso l’8 ottobre 1999 e depositato presso questa Corte il 9 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 15 dicembre 1998 con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso dinanzi al medesimo Tribunale procedimento penale nei confronti del deputato Tiziana Parenti – consistenti in dichiarazioni rese dalla parlamentare in data 4 e 9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, nell’ambito dell’inchiesta che essi svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio cui la on. Parenti era addetta nel lasso temporale oggetto delle indagini – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il Tribunale ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni della on. Parenti, posto che il ruolo svolto dalla parlamentare innanzi all’autorità ispettiva sarebbe stato assimilabile a quello di “persona informata sui fatti” nell’ambito di un procedimento giudiziario, rappresentando essa, in qualità di testimone, fatti e comportamenti riconducibili a se medesima ed ai suoi ex colleghi: onde le dichiarazioni sarebbero state rese in un contesto del tutto avulso, sia temporalmente (avendo ad oggetto attività pregresse), sia sostanzialmente, dall’attività svolta dalla on. Parenti in qualità di parlamentare;
che, pertanto, il ricorrente solleva conflitto di attribuzioni “per illegittima interferenza nel procedimento giudiziario” in corso a carico della on. Parenti.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista “la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”;
che l’atto introduttivo contiene gli elementi essenziali propri del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, ai sensi dell’art. 37 della predetta legge n. 87 del 1953 e dell’art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, mentre deve ritenersi irrituale la trasmissione alla Corte, disposta dal Tribunale, degli atti del procedimento penale, che devono pertanto essere restituiti al ricorrente;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto che l’autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità di un parlamentare in relazione a dichiarazioni da lui rese, promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità alla previsione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell’assemblea parlamentare, e insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 81 e 91 del 2000);
che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, quinta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza, e provveda a restituire al medesimo ricorrente Tribunale di Roma gli atti del procedimento penale in corso davanti ad esso;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente Tribunale di Roma, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.