Sentenza n. 164 del 2005

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SENTENZA N. 164

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                           Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA             Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                           "

- Annibale                     MARINI                                  "

- Franco                         BILE                                        "

- Giovanni Maria           FLICK                                      "

- Francesco                    AMIRANTE                            "

- Ugo                             DE SIERVO                            "

- Romano                      VACCARELLA                      "

- Paolo                           MADDALENA                       "

- Alfio                           FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                       QUARANTA                           "

- Franco                         GALLO                                    "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del giorno 8 febbraio 2001 relativa alla insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gherardo Colombo, promosso dal Tribunale di Brescia con ricorso notificato il 12 marzo 2003, depositato in cancelleria il 27 marzo 2003 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 2003.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

udito l’avvocato Salvatore Alberto Romano per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione ai danni del dott. Gherardo Colombo per le frasi pronunciate nei giorni 8, 11 e 12 febbraio 1997 durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati. Il Tribunale ricorrente contesta la legittimità della delibera adottata dall’Assemblea in data 8 febbraio 2001, con la quale sono state ritenute insindacabili a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione le opinioni espresse dal deputato Sgarbi, che aveva accusato il dott. Colombo, all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di aver «costituito una falsa prova documentale (un ‘passi’ di ingresso a Palazzo Chigi) da utilizzare (a dimostrazione di un preteso incontro tra l’avv. Berruti e l’on. Berlusconi, all’epoca Presidente del Consiglio dei ministri) in un procedimento penale a carico dell’on. Berlusconi».

Nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere – riprodotta nel ricorso del Tribunale - si rileva che le affermazioni del deputato Sgarbi «si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell’operato di taluni magistrati» e «rientrano pertanto nel contesto della costante e intensa battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso su tali tematiche».

Al riguardo, il ricorrente richiama alcune pronunce della Corte costituzionale che hanno affermato la necessità della sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse extra moenia e la funzione parlamentare, nesso che non può essere ravvisato nella mera inerenza a temi politici ovvero nella semplice «comunanza di argomento» con precedenti dichiarazioni rese in sede istituzionale. Nel caso concreto, peraltro, «non solo nelle dichiarazioni televisive del deputato Sgarbi, ma anche nel parere espresso a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e recepito dall’Assemblea […] manca qualunque richiamo ad attività istituzionale tipica […] del parlamentare», né potrebbe ritenersi rilevante ai fini del giudizio di insindacabilità «il grande scalpore suscitato dalla vicenda nell’opinione pubblica».

2. - Con ordinanza n. 58 del 2003 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto. Il Tribunale di Brescia ha notificato in data 12 marzo 2003 il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati e ha poi provveduto in data 27 marzo 2003 al deposito di tali atti, unitamente alla prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte.

3. - La Camera dei deputati si è costituita in giudizio con atto del 28 marzo 2003, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile e comunque infondato il ricorso.

Riservandosi di illustrare eventuali profili di inammissibilità, nel merito la difesa della Camera sostiene che le dichiarazioni del deputato Sgarbi nel corso del programma «Sgarbi quotidiani» rappresentano «la divulgazione all’esterno della Camera di una opinione già espressa nell’esercizio di funzioni parlamentari e come tale insindacabile, secondo la giurisprudenza della Corte». Per aversi nesso funzionale con l’esercizio della funzione parlamentare sarebbe infatti sufficiente la «identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare», in quanto l’ambito della «politica parlamentare» non si esaurisce nei puntuali atti di esercizio attivo dei poteri del membro del Parlamento, ma si estende fino a comprendere l’intera funzione rappresentativa da questo svolta in tutte le sue forme.   

La difesa della Camera riassume poi la vicenda alla quale si riferiscono le dichiarazioni del deputato Sgarbi, costituita dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione a presunte «tangenti» erogate dalla società Fininvest a taluni ufficiali della Guardia di finanza, e rileva che le specifiche dichiarazioni del deputato Sgarbi devono essere collocate, per assumere un senso compiuto, nel quadro di una inchiesta giudiziaria che aveva suscitato scalpore soprattutto per il coinvolgimento del Presidente del Consiglio in carica.

Al riguardo la difesa della Camera afferma che la sussistenza del nesso funzionale discenderebbe dalla corrispondenza sostanziale di contenuti tra le dichiarazioni in esame, pronunciate dal deputato Sgarbi nel corso di trasmissioni televisive, e precedenti interventi dello stesso parlamentare nel corso dei lavori dell’Assemblea, interventi che costituiscono testimonianza dell’atteggiamento particolarmente critico sempre tenuto nei confronti della vicenda giudiziaria nel suo complesso.

La sussistenza del nesso funzionale sarebbe ulteriormente confermata da numerosi atti di sindacato ispettivo compiuti da altri parlamentari, aventi ad oggetto la medesima inchiesta avviata dalla Procura di Milano sulle presunte «tangenti» pagate dalla società Fininvest alla Guardia di finanza.

Con successiva memoria depositata in data 21 febbraio 2005, la Camera dei deputati, ribadendo nel merito le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione, si sofferma sui profili di inammissibilità del conflitto e, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, sottolinea che il Tribunale di Brescia  avrebbe omesso di chiedere una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere di deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi.

Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l’Assemblea, in data 8 febbraio 2001, ha affermato l’insindacabilità – alla stregua dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – delle frasi, ritenute diffamatorie, concernenti il dott. Gherardo Colombo, all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» dei giorni 8, 11 e 12 febbraio 1997.

2. - Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 58 del 2003, ritualmente notificata e depositata.

3. - Nella memoria depositata il 21 febbraio 2005 la difesa della Camera ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per avere il ricorrente omesso di chiedere a questa Corte una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere in contestazione, cioè della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi.

L’eccezione non merita accoglimento. Al riguardo, questa Corte ha avuto occasione di affermare che non vi è alcuna norma – costituzionale o ordinaria – che imponga di adottare forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente introduce nel giudizio davanti alla Corte (v. sentenza n. 421 del 2002). La Corte ha conseguentemente ritenuto non sussistente alcun profilo di inammissibilità ove il ricorrente abbia manifestato la volontà di promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri e abbia chiesto l’annullamento della deliberazione adottata nell’esercizio del potere in contestazione (oltre alla sentenza ora menzionata, v., tra le tante, sentenze n. 28 del 2005, n. 521 e n. 257 del 2002).

Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia ha chiaramente espresso nel dispositivo la volontà di promuovere «conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.», ed ha conseguentemente chiesto l’annullamento della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

4. - Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte è chiamata ad accertare, in relazione alla prerogativa sancita dall’art. 68, primo comma, Cost., se la insindacabilità dichiarata dalla Camera dei deputati costituisca una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente.

Al riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di dichiarazioni rese extra moenia, ai fini della sussistenza del nesso funzionale è necessario vi sia quantomeno una sostanziale corrispondenza di significati tra tali dichiarazioni e le opinioni precedentemente espresse in Parlamento, nell’esercizio di attività parlamentari tipiche (v., tra molte, sentenze numeri 28 del 2005, 298 del 2004, 79 del 2002, 321 del 2000).

Ebbene, tra gli atti tipici indicati dalla Camera dei deputati nelle sue difese (interrogazioni presentate dal deputato Sgarbi nel 1994 e nel 1995, cioè in epoca anteriore alle frasi pronunciate nel corso delle trasmissioni televisive), non ve ne è alcuno nel quale si faccia riferimento alle specifiche accuse mosse al dott. Colombo. Le interrogazioni trattano in generale il tema della custodia cautelare e contengono valutazioni critiche circa i metodi inquisitori che sarebbero adottati dai magistrati della Procura della Repubblica di Milano.

D’altro canto la natura della prerogativa e la funzione ad essa assegnata (cfr. sentenze citate) escludono che la sussistenza del nesso funzionale possa essere ravvisata, come invece sostiene la difesa della Camera dei deputati, facendo leva su una supposta “unità tematica”, che ispirerebbe sia le opinioni espresse nell’ambito delle attività parlamentari, sia le dichiarazioni rese extra moenia. Al riguardo questa Corte ha recentemente affermato, in una vicenda del tutto analoga a quella in esame (sentenza n. 28 del 2005), che «nel significato fatto proprio dalla stessa difesa, l’unità tematica finirebbe, per la sua latitudine e genericità, col rendere del tutto evanescente quella corrispondenza sia pure sostanziale tra le due categorie di atti richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte e, quindi, la stessa necessità del nesso funzionale».

Infine, quanto alle attività ispettive svolte da altri parlamentari va rilevato che – anche a prescindere dalla recente decisione con cui questa Corte ne ha affermato la irrilevanza (sentenza n. 347 del 2004) – nel caso di specie nessuno degli atti ispettivi precedenti alle dichiarazioni in esame e richiamati dalla Camera si riferisce o fa cenno alla specifica vicenda che sta alla base del presente conflitto.

5. – Si deve pertanto concludere che la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati viola l’art. 68, primo comma, Cost. e interferisce illegittimamente con le attribuzioni dell’autorità giudiziaria. Ne consegue che deve essere disposto l’annullamento della deliberazione oggetto dell’impugnativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Brescia il giudizio penale indicato in epigrafe;

annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell’8 febbraio 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.