Sentenza n. 289/98

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SENTENZA N.289

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Bergamo, notificato il 20 gennaio 1998, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera adottata il 31 gennaio 1996 dalla Camera dei deputati relativamente alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Roberto Calderoli, oggetto del giudizio civile promosso dal dott. Tommaso Buonanno dinanzi al Tribunale di Bergamo ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 1998.

  Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

  udito nell’udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri;

  udito l’avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale é stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali é in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Bergamo ritiene menomate le attribuzioni costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso non corretto del potere, spettante alla Camera di appartenenza, di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento ai comportamenti per i quali il deputato Calderoli é chiamato a rispondere davanti al Tribunale ricorrente dal dott. Tommaso Buonanno.

Il giudizio di responsabilità iniziato da quest’ultimo nei confronti di Roberto Calderoli verte su dichiarazioni ritenute diffamatorie rese dal deputato nei riguardi dell’attore, all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e procuratore della Repubblica facente funzioni, che aveva firmato una informazione di garanzia, ricevuta dal Calderoli l’8 novembre 1993, nella quale si ipotizzava il reato previsto dall’art. 278 cod. pen., per avere quest’ultimo, nel corso di un comizio, qualificato il Presidente della Repubblica "sagrestano" e per avere incitato i bergamaschi a fischiare lo stesso Presidente quando, dopo qualche giorno, sarebbe giunto in visita a Bergamo.

In ordine ai fatti dai quali trae origine l’ipotesi di reato di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, la Camera, con altra delibera adottata nella stessa seduta del 31 gennaio 1996, ha dichiarato trattarsi di opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni, ma tale dichiarazione di irresponsabilità rimane estranea al presente conflitto, che concerne unicamente il procedimento civile iniziato dal dott. Buonanno. Questi citava in giudizio il deputato Calderoli per dichiarazioni rese in una serie di interventi pubblici (una conferenza stampa, una serie di trasmissioni televisive, un comizio), nel corso dei quali, come espone il Tribunale ricorrente, il convenuto rivolgeva al dott. Buonanno personalmente od estesa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, l’accusa di fare, anche per ragioni di carriera, un uso strumentale e politico dell’azione penale, "perdonando alcuni pubblici amministratori o potenti, in forza o in ossequio ai rapporti di amicizia o sudditanza o peggio ... e perseguendo invece ingiustamente gli esponenti politici appartenenti alla Lega Lombarda". Il convenuto, si legge ancora nell’atto introduttivo del presente giudizio, muoveva altresì all’attore accuse di incapacità professionale, ignoranza e inefficienza.

Con ordinanza depositata il 16 maggio 1995, il Tribunale dichiarava, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, la manifesta infondatezza della questione relativa all’applicabilità, eccepita dal convenuto, dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e disponeva la trasmissione alla Camera dei deputati dell’ordinanza e degli atti di parte.

La delibera, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha approvato la proposta della Giunta e dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Calderoli, risulta motivata attraverso il rinvio alle considerazioni svolte nella relazione della Giunta dal relatore Giuseppe Scozzari. In tale relazione si osserva che le affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di parlamentare e di leader locale della Lega Nord, ritenendosi evidente il collegamento tra gli apprezzamenti critici rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto nei confronti della magistratura bergamasca e l’attività parlamentare svolta dal deputato citato in giudizio, in quanto, tra l’altro, " i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene".

2. - Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, il Tribunale di Bergamo insiste nel ritenere insussistente il collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni parlamentari. Anche alla luce di una interpretazione lata del requisito del collegamento con le funzioni parlamentari, l’attività politica e di partito svolta extra moenia, ad avviso del ricorrente, "può dirsi riconducibile alle funzioni parlamentari immuni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione solo allorchè sussista comunque una connessione con le funzioni tipiche e con l’espletamento del mandato elettorale".

La valutazione della Giunta e dell’Assemblea appaiono al Tribunale ricorrente arbitrariamente fondate sull’asserita connessione tra le espressioni rivolte al Capo dello Stato - per le quali il deputato Calderoli ricevette un’informazione di garanzia - ed i successivi apprezzamenti diffamatori formulati nei confronti del dott. Buonanno, dei quali comunque sfugge, ad avviso del Tribunale di Bergamo, il diretto collegamento con l’attività svolta in sede parlamentare dall’on. Calderoli e dal suo Gruppo.

Il Tribunale ricorrente osserva che "la sola attività parlamentare pertinente ... é rappresentata dall’interrogazione presentata dallo stesso on. Calderoli il 22 giugno 1994, dalla quale non può in alcun modo farsi discendere il giudizio di insindacabilità delle opinioni espresse dal convenuto ... in primo luogo, perchè trattasi di iniziativa assunta ben dopo i fatti di causa ... ed inoltre perchè, seppure interpellanze ed interrogazioni costituiscano atti tipici del parlamentare insindacabili ex art. 68 Cost., non altrettanto può dirsi per l’attività extraparlamentare che non si limiti alla diffusione del contenuto di esse".

Il Tribunale di Bergamo solleva il conflitto ritenendo che la delibera adottata dalla Camera il 31 gennaio 1996 inibisca la prosecuzione del giudizio di responsabilità, nonostante sia intervenuta oltre il termine di novanta giorni introdotto dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23, poi decaduto.

3. - Con l’ordinanza n. 442 del 1997, questa Corte ha dichiarato l’ammissibilità del conflitto proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati.

4. - Si é costituita nel presente giudizio la Camera dei deputati, per chiedere il rigetto del ricorso.

La difesa della Camera premette che alla notifica dell’informazione di garanzia per il reato di vilipendio del Presidente della Repubblica - subito divenuta di pubblico dominio - il deputato Calderoli ha dovuto rispondere per tutelare la propria credibilità di fronte agli elettori, compromessa da un’iniziativa giudiziaria conseguente ad un’espressione critica nei confronti del Capo dello Stato - "il sagrestano non ascolta la gente che vuole le elezioni" - concernente "momenti essenziali del sistema rappresentativo, del quale ogni rappresentante del popolo deve essere geloso custode".

Insistendo sulla stretta correlazione tra la vicenda che ha dato occasione all’informazione di garanzia ed i comportamenti successivi, per i quali il deputato é stato chiamato a rispondere dal dott. Buonanno davanti al giudice civile, la difesa dell’organo resistente qualifica le affermazioni in relazione alle quali il pubblico ministero ha ipotizzato il reato di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica "manifestazioni politiche caratterizzate dall’ambiente in cui avvengono", ed esclude, nonostante i "pur auspicabili affinamenti di forme sia organizzative che espressive", qualsiasi intenzione offensiva nei riguardi del Capo dello Stato.

Nell’atto di costituzione, la difesa della Camera dei deputati richiama la giurisprudenza di questa Corte sulle limitate condizioni di controllabilità della dichiarazione d’insindacabilità spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare a norma dell’art. 68 della Costituzione, per escludere che "possa parlarsi di manifesta estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di ’opinioni’ e di ’esercizio delle funzioni’, quando nella specie l’on. Calderoli si é doluto del mancato scioglimento delle Camere ... e nei confronti del pubblico ministero ha censurato l’informazione di garanzia che gli dava notizia di un procedimento ai sensi dell’art. 278 c.p. ... per le critiche rivolte in ordine alla mancata convocazione dei comizi elettorali". La difesa della Camera ritiene non estraneo al rapporto elettori-eletti e, quindi, al mandato parlamentare, "l’uso di mezzi di comunicazione sociale per criticare e svalutare il fatto che possa sminuire l’immagine del parlamentare: ciò tanto più quando non sia seriamente contestabile la pertinenza dell’argomento in discussione (nuove elezioni) alle materie oggetto e causa del mandato parlamentare".

Nell’atto di costituzione si afferma altresì che le valutazioni operate dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e dall’Assemblea per qualificare i comportamenti del deputato Calderoli non sono affatto arbitrarie e sono perciò impeditive di ogni tipo di azione giudiziaria. Su questo punto, si legge: "Non si vede che cosa altro avrebbe potuto dire la Giunta una volta stabilita: a) la concatenazione e, b) la localizzazione dei fatti, nonchè, c) la connessione di essi con la qualità del Calderoli di leader locale della Lega Nord, infine, d) il collegamento tra gli apprezzamenti critici ... verso il Presidente della Repubblica e la Magistratura bergamasca e l’attività da lui svolta in sede parlamentare in quanto, tra l’altro, e) i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene".

Riformulando princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, la difesa della Camera insiste nel ricordare che, a tutela del principio di indipendenza ed autonomia del potere legislativo nei confronti degli altri organi e poteri dello Stato, l’art. 68 della Costituzione sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si ritenga offeso nell’onore o in altri beni della vita da opinioni espresse da un senatore o deputato nell’esercizio delle sue funzioni. La non interferenza dell’autorità giudiziaria - aggiunge la difesa della Camera, richiamando la sentenza di questa Corte n. 379 del 1996 - é finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione: "la garanzia del libero agire del Parlamento nell’ambito suo proprio e l’esclusiva competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidono negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori".

5. - Fuori termine, ha depositato atto di intervento nel presente giudizio il dott. Tommaso Buonanno.

6. - In prossimità dell’udienza, il Tribunale di Bergamo ha depositato una memoria per contestare il duplice assunto dal quale muove la Camera dei deputati, secondo la quale, da un lato, anche le opinioni rese dal parlamentare extra moenia sono insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e, dall’altro, le dichiarazioni critiche nei confronti del dott. Buonanno "sono strettamente collegate con la vicenda delle frasi rivolte al Presidente della Repubblica".

Premesso che la Corte é chiamata ad accertare se in occasione della contestata dichiarazione d’insindacabilità "sia stato seguito un procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di detta dichiarazione ... o se tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati", il Tribunale di Bergamo, in punto di fatto, eccepisce quanto segue.

La notificazione dell’informazione di garanzia "a piena garanzia della riservatezza é stata eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, e l’onorevole Calderoli ha immediatamente convocato presso una sala del Municipio la conferenza stampa nel corso della quale ... ha tratto spunto e pretesto per aggredire verbalmente - ad una settimana dalle elezioni amministrative - il dottor Buonanno e l’ufficio giudiziario di appartenenza, e non certo per illustrare al pubblico le buone ragioni della sua richiesta di scioglimento anticipato delle Camere".

Il Tribunale aggiunge che il deputato Calderoli, "nelle più diverse sedi eccettuate quelle parlamentari e ancora a distanza di un anno dalla notificazione dell’informazione di garanzia", ha descritto ad un vasto pubblico il dott. Buonanno "come un magistrato professionalmente incapace, e che abusa del proprio ufficio strumentalizzandolo a finalità politiche e di carriera", con argomenti estranei al merito dell’informazione di garanzia e non riconducibili al proposito di "fare chiarezza illustrando e contrastando l’opera di chi incide sulla sua posizione e sulle sue iniziative politiche".

Secondo il ricorrente, "quand’anche l’inesistente stretto collegamento funzionale con la richiesta di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali fosse ravvisabile, le dichiarazioni rese nell’una e nell’altra occasione dall’onorevole Calderoli sono al più riconducibili all’attività politica extraparlamentare del deputato". Il Tribunale invoca a questo proposito l’orientamento della dottrina costituzionalistica e della giurisprudenza ordinaria, secondo cui la prerogativa di cui si tratta sarebbe posta ad esclusiva tutela della funzione, non della persona del parlamentare, e richiama altresì la giurisprudenza di questa Corte per ribadire che "sono coperti da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all’esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo".

Il Tribunale di Bergamo conclude affermando che l’arbitraria estensione delle prerogative previste dall’art. 68, primo comma, della Costituzione a comportamenti non strettamente funzionali all’esercizio delle attribuzioni parlamentari importa l’ingiustificata menomazione della sfera delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria e del diritto di ognuno a far valere in giudizio la lesione del proprio diritto all’onore ed alla reputazione, e ribadisce che nessun rapporto di stretta funzionalità può ravvisarsi nell’attività che il parlamentare svolga extra moenia come uomo di partito o come privato cittadino.

7. - In prossimità dell’udienza, anche la Camera dei deputati ha depositato una memoria per sviluppare ulteriormente quanto già dedotto con l’atto di costituzione, e per illustrare il contenuto della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Bergamo in data 26 febbraio 1996 ed il conforme provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 16 marzo 1996 - entrambi allegati alla memoria - confermativi della deliberazione di insindacabilità della Camera.

La difesa della Camera richiama la motivazione del decreto di archiviazione - "il fatto é stato commesso dal parlamentare nell’esercizio della sue funzioni" - e sottolinea che "la richiesta di archiviazione riguarda sia l’accusa di vilipendio dell’ordine giudiziario che l’offesa al Presidente della Repubblica", ciò che ad avviso dell’organo resistente configura un "conflitto tra autorità giudiziarie".

In aggiunta alle deduzioni già svolte in sede di costituzione nel presente giudizio, la memoria della Camera riporta ampi passaggi della recente sentenza di questa Corte n. 375 del 1997.

Considerato in diritto

 

1. - La Corte costituzionale é chiamata a decidere se la Camera dei deputati - deliberando, il 31 gennaio 1996, che i fatti per i quali é in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art 68, primo comma, della Costituzione - abbia fatto un uso non corretto del potere ad essa spettante di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del necessario collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni parlamentari e, conseguentemente, se debba essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata il 31 gennaio 1996.

2. - Con la deliberazione adottata il 31 gennaio 1996 la Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Calderoli. Nella relazione della Giunta si osserva che le affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di parlamentare e di leader locale della Lega Nord, apparendo evidente alla Giunta "il collegamento tra gli apprezzamenti critici rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto nei confronti della magistratura bergamasca e l'attività parlamentare svolta dal deputato convenuto in giudizio, in quanto, tra l'altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene".

3. - Ancora preliminarmente, va poi dichiarato inammissibile l'atto di intervento nel presente giudizio del dottor Buonanno. A prescindere da ogni considerazione sulla sua legittimazione a esser parte del presente giudizio, il suo atto di intervento é comunque tardivo.

4. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in questione, che questa Corte ha già dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza n. 442 del 1997.

Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Bergamo é legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell’àmbito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate per definire il giudizio di responsabilità promosso nei confronti del deputato Calderoli, in accordo con il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (v. ordinanze nn. 254 e 177 del 1998, nn. 325, 251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231 del 1975).

Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione a resistere nel presente conflitto deve essere riconosciuta alla Camera dei deputati, in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 254, 177 e 37 del 1998, 325 e 251 del 1997, n. 339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).

Anche sotto il profilo oggettivo il conflitto é ammissibile, il Tribunale di Bergamo lamentando la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni di quest’ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze n. 254 del 1998, nn. 469, 325, 251 e 132 del 1997, n. 339 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996; nn. 375 e 265 del 1997).

5. - Nel merito, il ricorso é fondato.

5.1. - Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice costituzionale, che non é chiamato a riesaminare nel merito la valutazione compiuta dalla Camera, deve verificare se vi sia stato un corretto esercizio del potere, riservato alla Camera di appartenenza, di dichiarare l’insindacabilità del comportamento contestato al membro del Parlamento, anche sotto il profilo della sussistenza e della non arbitraria valutazione dei presupposti ai quali il primo comma dell'art. 68 condiziona l'operare della prerogativa di irresponsabilità. Sotto questo profilo, il giudice del conflitto deve accertare se l'esercizio di tale potere abbia determinato la lamentata illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria (v. le sentenze nn. 375, e 265 del 1997, 129 del 1996, 1150 del 1988).

Nell’àmbito del sindacato sul corretto esercizio, da parte delle Camere, del potere loro spettante di qualificare i comportamenti dei parlamentari alla stregua dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, costituisce premessa ormai costante il principio, concernente i presupposti di applicabilità della prerogativa di insindacabilità, per cui quest’ultima non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all’esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (v. spec. le sentenze nn. 375 del 1997 e 379 del 1996).

Questa Corte ha recentemente avuto occasione di precisare che proprio il nesso funzionale costituisce il discrimine fra quell’insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori - e le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 375 del 1997).

Nella vicenda che ha originato il presente conflitto non é dato ravvisare - alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di insindacabilità e dalla relazione della Giunta in essa richiamata, nonchè dalle deduzioni svolte dalla difesa della Camera - un collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie al deputato e la sua attività parlamentare. Nei comportamenti sottoposti alla cognizione del Tribunale di Bergamo, in altri termini, non é possibile rintracciare una connessione con atti tipici della funzione, nè risulta possibile individuare un intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare.

In particolare, dalla relazione della Giunta non emerge alcuna indicazione idonea ad evidenziare il necessario collegamento con le funzioni, richiesto dall’art. 68 della Costituzione, ma in essa si legge semplicemente che "tutte le affermazioni rese dal deputato Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di deputato e di leader locale della Lega Nord".

Nè alcun elemento chiarificatore può trarsi dal sèguito della - per altro molto sintetica - relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere dove si legge che "é apparso evidente alla Giunta il collegamento tra gli apprezzamenti critici ... rivolti, tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto nei confronti della magistratura bergamasca, e l’attività ... svolta nella sede parlamentare, in quanto, tra l’altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene".

Dalla asserita omogeneità tematica di tali apprezzamenti all’attività politica del gruppo parlamentare di appartenenza non si vede come si possano, mancando l’indicazione di qualsiasi elemento di fatto, derivare elementi idonei a dimostrare la connessione funzionale richiesta come condizione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Quanto poi al collegamento dei comportamenti portati alla cognizione del giudice civile con l’ "attività parlamentare" richiamata nella relazione della Giunta, é da rilevare che nella stessa si rinviene una pura affermazione apodittica, non suffragata da alcun puntuale riferimento.

5.2. - Sotto questo profilo non può rilevare una interrogazione presentata dal deputato Calderoli nel giugno 1994, in epoca successiva, quindi, al ricevimento dell’avviso di garanzia all’origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato.

Come attività libera nel fine e di natura generale, ha di recente precisato questa Corte, la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si può ricondurvi l`intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall’art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997).

Un collegamento funzionale non può ravvisarsi tra le ripetute allusioni, pronunciate in occasione di comizi, conferenze stampa e trasmissioni televisive, a scorrettezze od illeciti asseritamente compiuti da magistrati, ed una interrogazione successivamente rivolta al Ministro di grazia e giustizia per chiedere al medesimo se intenda promuovere attività ispettive volte ad accertare l’effettivo compimento delle scorrettezze e degli illeciti stessi.

Con indebita inversione, si pretende in tal modo di attrarre nell'area dell'insindacabilità la divulgazione di gravi addebiti nelle più diverse occasioni pubbliche, ma non nella sede parlamentare.

Diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e - ciò che conta - estranea alla funzione od all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a sèguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un’interrogazione ad hoc.

5.3. - Parimenti inidonea ad asseverare il nesso funzionale che condiziona l'operatività della prerogativa dell'irresponsabilità per le opinioni espresse dai membri del Parlamento é l'affermazione - anch'essa contenuta nella relazione della Giunta e non sorretta da alcuna argomentazione - secondo la quale appare "del tutto evidente" come la polemica nei confronti del procuratore della Repubblica di Bergamo "risulti strettamente collegata con la vicenda delle frasi rivolte al Presidente della Repubblica".

6. - La palese mancanza di un nesso funzionale intercorrente tra i comportamenti per i quali il deputato Calderoli é chiamato a rispondere davanti al Tribunale di Bergamo e l'esercizio - anteriore o successivo a tali comportamenti - della funzione parlamentare, rende dunque la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si riferisce al procedimento civile pendente davanti al Tribunale ricorrente, lesiva delle attribuzioni di quest’ultimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli, secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, in relazione ai fatti per i quali é stato promosso contro il suddetto un procedimento civile davanti al Tribunale di Bergamo, e conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si riferisce al medesimo procedimento civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.