Ordinanza n. 37/98

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ORDINANZA N.37

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo 1997, con la quale é stata dichiarata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Boato nei confronti del dott. Salvini, con ricorso depositato il 24 settembre 1997 ed iscritto al n. 81 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 16 aprile 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, adottata il 20 marzo 1997, con la quale la Camera dei deputati ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali é in corso il procedimento civile, davanti al Tribunale di Milano, nei confronti del deputato Marco Boato concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano - promosso nei confronti del deputato Boato dal magistrato dr. Guido Salvini - verte su talune dichiarazioni ritenute dall’attore diffamatorie e calunniose rese dal convenuto il 23 febbraio 1990 in qualità di testimone nel corso del processo a carico di Adriano Sofri e reiterate in altre occasioni, con le quali si attribuiva al dr. Salvini di aver interrogato informalmente un detenuto, cercando di fargli dichiarare che l’onorevole Boato era il mandante dell’omicidio Calabresi;

che il ricorrente Tribunale sostiene che la Camera dei deputati avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della potestà parlamentare prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, per la ritenuta estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di "opinioni" o di "esercizio delle funzioni" di cui alla norma costituzionale.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza della " materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza" , restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, in linea preliminare, la forma dell’ordinanza, utilizzata dal Tribunale di Milano, deve ritenersi in sè idonea ad integrare il ricorso di cui all’art. 37 della legge n. 87 del 1953 per l’instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa Corte (ordinanze n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 251, 325, 442, 469 del 1997);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Milano a sollevare conflitto in conformità al principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (sentenze nn. 129 e 379 del 1996, n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, nn. 269 e 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che, del pari, la Camera dei deputati é legittimata ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, e n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, n. 6 e 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da quest’ultimo a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, nn. 265, 375 e 442 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.