Ordinanza n. 442/97

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ORDINANZA N.442

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Bergamo, nei confronti della Camera dei deputati sorto a seguito della delibera adottata il 31 gennaio 1996 dalla Camera dei deputati relativamente alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Roberto Calderoli, oggetto del giudizio civile promosso dinanzi al Tribunale di Bergamo dal dott. Tommaso Buonanno, con ricorso depositato il 14 agosto 1997 ed iscritto al n. 79 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali é in corso un procedimento civile, davanti al Tribunale di Bergamo, nei confronti del deputato Roberto Calderoli riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudizio di responsabilità pendente davanti al Tribunale di Bergamo - iniziato nei confronti del deputato Calderoli dal dottor Tommaso Buonanno, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo - verte su dichiarazioni ritenute diffamatorie rese dal convenuto nei riguardi dell'attore, che aveva firmato una informazione di garanzia, nella quale si ipotizzava il reato previsto dall'art. 278 cod. pen., per essersi il deputato espresso, nel corso di un comizio, in termini lesivi dell'onore e del prestigio del Presidente della Repubblica;

che il Tribunale di Bergamo lamenta la menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso ritenuto non corretto del potere, spettante alla Camera di appartenenza, di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento ai comportamenti per i quali il deputato Calderoli é chiamato a rispondere, davanti al Tribunale ricorrente, dal dott. Tommaso Buonanno.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale é chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale di Bergamo, deve ritenersi idonea ad integrare il ricorso richiesto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 per l'instaurazione del conflitto, in considerazione del principio di tipicità dei provvedimenti del giudice ed in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n. 339 del 1996, n. 68 del 1993, nn. 229 e 228 del 1975);

che il Tribunale di Bergamo é legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'àmbito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate per definire il giudizio di responsabilità promosso nei confronti del deputato Calderoli, in accordo con il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (v. ordinanze nn. 325, 251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231 del 1975);

che la Camera dei deputati é legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n. 339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni di quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 325, 251 e 132 del 1997, n. 339 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, nn. 375 e 265 del 1997).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.