ORDINANZA N. 6
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, sorto a seguito dell'ordinanza 16 ottobre 1995, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento pendente nei confronti del senatore Carmine Mancuso, con la quale è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa dell'imputato e riferita alla dichiarazione della insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dallo stesso senatore Carmine Mancuso nel corso di una trasmissione televisiva, ed iscritto al n. 61 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni.
RITENUTO che, nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a un delitto di mafia, messa in onda sulla rete Canale 5 il 12 maggio 1993, il senatore Carmine Mancuso esprimeva sul comportamento del dott. Bruno Contrada della Squadra Mobile di Palermo un giudizio ritenuto gravemente diffamatorio dall'interessato, il quale ha sporto querela;
che, con ordinanza del 10 maggio 1994, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarava manifestamente infondata la questione circa l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., sul riflesso che "le dichiarazioni del senatore Mancuso non possono essere definite 'opinioni', non essendo esse interpretazione di un fatto, ma attribuzione di un fatto al querelante", e conseguentemente ordinava la restituzione degli atti al pubblico ministero;
che, con lettera in data 25 novembre 1994, il Presidente del Tribunale di Palermo, provvedeva a trasmettere copia dell'ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 9 novembre 1994, n. 627, allora vigente;
che, intervenuta una nuova disciplina (d.l. 13 marzo 1995, n. 69, reiterato dai dd.ll. 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9), la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato deliberava di richiedere copia degli atti del procedimento penale de quo;
che, con deliberazione adottata nella seduta del 20 settembre 1995 e comunicata con lettera di pari data al Presidente della seconda Sezione penale del Tribunale di Palermo, l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso;
che, con ordinanza del 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo - premesso che l'art. 68, primo comma, Cost., configura una condizione di punibilità (e non, come il secondo comma, di procedibilità), con conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 129 e 469 cod.proc.pen., i quali non contemplano, tra le ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento, la non punibilità dell'imputato - disponeva di "procedersi al dibattimento, dovendo peraltro trovare tutela l'eventuale interesse dell'imputato all'accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato";
che, a seguito di tale provvedimento, il Senato, con ricorso depositato il 28 dicembre 1995, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Senato e Tribunale di Palermo - in ordine alla valutazione di irresponsabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;
che si chiede a questa Corte di dichiarare che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi delle norma costituzionale citata, delle opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso nel corso della trasmissione televisiva de qua, e conseguentemente di annullare la menzionata ordinanza in data 16 ottobre 1995 del Tribunale di Palermo, che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del querelante.
CONSIDERATO che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, "la Corte, in questa fase, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia del conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, 68 del 1993);
che il Senato è legittimato a sollevare il presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;
che al Tribunale di Palermo deve essere riconosciuta la legittimazione passiva, in quanto organo competente a decidere definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite, in merito al proscioglimento dell'imputato prima del dibattimento, e comunque in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 129 e 469 cod.proc.pen.;
che inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale il potere di accertamento che si assume implicitamente riconosciuto alla Camera di appartenenza, nella specie al Senato, dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Palermo - sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro con l'ordinanza in epigrafe;
dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Senato della Repubblica, ricorrente, della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Palermo, in persona del Presidente della sezione sopra nominata, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1996.