ORDINANZA N.339
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano, a seguito della deliberazione del 31 gennaio 1996 della Camera dei deputati con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, e' stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993 dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, depositato il 26 luglio 1996 ed iscritto al n. 64 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che la Corte d'appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione del 31 gennaio 1996, con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, e' stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993 dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare;
che, anteriormente alla indicata deliberazione della Camera, l'onorevole Bossi era già stato giudicato per detto fatto dal Pretore di Milano e ritenuto responsabile del reato di diffamazione, essendo stata in quella sede dichiarata, con precedente ordinanza, la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che - sostiene la ricorrente Corte d'appello richiamando le sentenze nn.1150 del 1988, 433 del 1993 e 129 del 1996 - la Camera avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della potestà parlamentare prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbe manifesta, nel caso in esame, l'estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di "opinione" o di "esercizio delle funzioni" previsti dalla norma costituzionale;
che, in conclusione, si chiede a questa Corte di stabilire se le espressioni usate dall'onorevole Bossi nel comizio elettorale milanese costituiscano esercizio di attività connessa a quella parlamentare, e quindi, insindacabile ai sensi dell'art.68, primo comma, della Costituzione, come ha deliberato la Camera dei deputati, ovvero, come ritiene la ricorrente, attività politica non connessa all'esercizio di attività parlamentare, e come tale sottoponibile al sindacato del giudice penale.
CONSIDERATO che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, in questa fase, e' chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio istanze ed eccezioni anche su questo punto (cfr. ordinanze nn. 6 del 1996, 68 del 1993, 228 e 229 del 1975);
che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata dalla Corte di appello di Milano, deve ritenersi idonea per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (cfr.ordinanza amm. confl. 18 febbraio 1988 e ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);
che, sotto il profilo soggettivo, e' costante insegnamento di questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (cfr. ordinanze nn. 269 del 1996, 68 del 1993, 38 del 1986, 228 e 229 del 1975; sentenze nn.1150 del 1988 e 231 del 1975), e che quindi la Corte di appello di Milano e' legittimata a sollevare conflitto;
che, del pari, la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;
che, inoltre, appare evidente la sussistenza dell'elemento oggettivo del conflitto essendo la Corte chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di insindacabilità, adottata dalla Camera, sotto il profilo della correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con l'ordinanza in epigrafe;
dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente Corte di appello della presente ordinanza;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/09/96.
Mauro FERRI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 08/10/96.