Ordinanza n.38 del 1986

 

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ORDINANZA N. 38

 

ANNO 1986

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità del ricorso proposto dal Pretore di Larino con ordinanza del 2 ottobre 1981, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della lettera del Prefetto di Campobasso n. 4196 del 16 marzo 1981, relativa al contrasto circa l'applicazione di sanzioni penali per infrazioni in materia edilizia ed iscritto al n. 25 reg. A. R. del 1981.

 

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

 

Ritenuto che con decreto del 19 giugno 1980 il Pretore di Larino dichiarava non doversi promuovere l'azione penale contro Pisano Angelo, denunciato per la mancata osservanza dell'ordine di demolizione - emesso dal Sindaco di Ururi - di una costruzione abusiva di proprietà dello stesso Pisano. Il giudice rilevava che il fatto non era previsto dalla legge come reato ed inviava gli atti alla Prefettura di Campobasso per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale);

 

che con nota 16 marzo 1981 il Prefetto rinviava gli atti al Pretore, osservando che il fatto doveva ritenersi punibile ai sensi dell'art. 17 lett. a) l. 28 gennaio 1977 n. 10;

 

che il Pretore, "visti gli artt. 51 n. 1 e 53, primo comma, cod. proc. pen.", con atto dell'8 aprile 1981 sollevava conflitto davanti alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza del 7 agosto successivo, ne dichiarava la giuridica inesistenza, non trattandosi di contrasto tra giudici penali;

 

che con atto del 2 ottobre 1981 il Pretore denunziava a questa Corte il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

 

Considerato che, a norma dell'att. 37 l. n. 87 del 1953, la Corte é chiamata in questa fase a decidere sull'ammissibilità dei ricorsi: a verificare cioé se il conflitto é sorto "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e se esso concerne "la sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";

 

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione (attiva) del ricorrente Pretore, in quanto i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione (cfr. ord. nn. 228 e 229 del 1975: sent. n. 231 del 1975; ord. nn. 49 e 87 del 1977; ord. n. 123 del 1979; ord. n. 132 del 1981);

 

che, invece, non sussiste la legittimazione passiva del Prefetto, nei confronti del quale é stato instaurato il giudizio, perché il potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", come quello giudiziario, ma il suo organo di "vertice", a cui occorre nella specie fare riferimento in base al cit. art. 37 l. n. 87 del 1953, é costituito dall'intero Governo; e ciò per effetto dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost. nonché in relazione alle potestà specifiche ad esso spettanti, come quella concernente l'annullamento di tutti gli atti amministrativi ex art. 6 del citato t.u. legge comunale e provinciale;

 

che tale rilievo assorbe il profilo oggettivo, pure attinente all'ammissibilità, e perciò la Corte é dispensata dall'esaminare se il denunciato contrasto tra il Pretore e il Prefetto riguarda effettivamente la sfera di attribuzioni determinata per i due poteri da norme costituzionali, o non, invece, la mera qualificazione giuridica di un illecito (penale o amministrativo), la quale, come tale, non é idonea a formare materia di conflitto.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Pretore di Larino con il provvedimento indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

 

 Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.