ORDINANZA N. 49
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del giudice istruttore presso il tribunale di Torino, pervenuto in cancelleria il 6 luglio 1976 ed iscritto al n. 30 del registro 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del rifiuto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere all'Autorità giudiziaria, nella loro integralità, documenti ritenuti coperti da segreto politico-militare.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Sogno Rata del Vallino Edgardo, di Cavallo Luigi ed altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato, con ricorso del 5 maggio 1976, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha esposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, allegando il segreto politico-militare, ha rifiutato di trasmettere nella sua integralità il carteggio relativo all'imputato Sogno esistente presso i servizi di sicurezza, dichiarando di trasmetterlo previa obliterazione di taluni dati soggettivi, riguardanti tra l'altro i cittadini stranieri menzionati nella documentazione.
Rilevato che viene chiesto alla Corte costituzionale di acquisire tutta la su detta documentazione esistente presso i servizi di sicurezza, relativa all'imputato Sogno e di valutare se nella fattispecie possa essere lesivo per la sicurezza delle istituzioni dello Stato l'acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria dei predetti nominativi, accertandosi se la pubblica Amministrazione possa legittimamente opporre il segreto politico-militare nel caso di specie.
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase é chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare (ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975), che per determinare se vi sia materia di conflitto, secondo la dizione del quarto comma dell'art. 37, deve accertarsi unicamente, in via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti, di ordine soggettivo ed oggettivo, contemplati dal primo comma dello stesso art. 37, e cioè se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono (requisito soggettivo), e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali (requisito oggettivo).
Che dal punto di vista subiettivo non sorge problema circa la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri a dichiarare definitivamente la volontà del potere esecutivo; mentre ogni dubbio circa la competenza dei singoli organi giurisdizionali a sollevare conflitto nei confronti di altri poteri dello Stato, é stato rimosso con le citate ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975 di questa Corte, nonché con la successiva sentenza n. 231 dello stesso anno, con le quali é stato affermato il principio che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti in conflitti di attribuzione".
Che dal punto di vista obbiettivo il conflitto sollevato attiene all'applicazione delle norme costituzionali che regolano l'esercizio della giurisdizione, assumendosi dall'autorità ricorrente che l'Esecutivo, ponendo col divieto sopra menzionato uno "sbarramento al potere-dovere del giudice di acquisire gli elementi di prova necessari per la prosecuzione dell'azione penale" abbia interferito nella sfera di attribuzione costituzionalmente assegnata al potere giurisdizionale.
Ritenuto che con sentenza 5 maggio 1976 il giudice istruttore del tribunale di Torino ha trasmesso il cennato procedimento penale al giudice istruttore del tribunale penale di Roma, sicché appare opportuno dare comunicazione della presente ordinanza anche a quest'ultimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice istruttore del tribunale di Torino nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sollevato con il ricorso di cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente (giudice istruttore del tribunale di Torino) della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra;
c) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza anche al giudice istruttore del tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1 977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1977.