Ordinanza n. 123 del 1979
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ORDINANZA N. 123

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal Ministro per la marina mercantile, in proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso 13 aprile 1977, nei confronti del pretore di Genova, relativo all'ordinanza 25 febbraio 1977 del predetto pretore con la quale veniva vietata la pesca e la commercializzazione del novellame di qualunque specie marina, iscritto al n. 7 del registro confl. 1977.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Ministro per la marina mercantile, in proprio nonché per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante ricorso depositato il 13 aprile 1977, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del pretore di Genova, avverso l'ordinanza 25 febbraio 1977, con la quale il pretore ha vietato la pesca e la commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale, a partire dalle ore 24 del 26 febbraio, ed ha disposto il sequestro del "prodotto eventualmente rinvenuto sul mercato": assumendo che concorrebbero in tal caso tutti i requisiti necessari affinché insorga un conflitto fra poteri dello Stato, sia perché il Ministro ricorrente - da solo o per delega del Presidente del Consiglio dei ministri - disporrebbe della competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere esecutivo, sia perché sarebbe indiscutibile la legittimazione passiva di un giudice quale il pretore di Genova, sia perché il pretore avrebbe in sostanza annullato il decreto ministeriale 18 gennaio 1977 (con il quale il Ministro per la marina mercantile autorizzava la pesca del novellame di sarda in alcuni compartimenti marittimi, quanto al periodo 1 febbraio-31 marzo 1977), in violazione delle norme costituzionali che conferirebbero ai giudici ordinari la sola "affermazione dell'ordinamento nel caso concreto, cioé nei confronti di uno o più soggetti determinati";

che questa Corte, con ordinanza n. 85 del 1978, sospesa ogni pronuncia sull'ammissibilità del ricorso, ha disposto la acquisizione di tutti gli atti relativi al procedimento cui si riferisce l'ordinanza 25 febbraio 1977 del pretore di Genova, al fine di accertare se esistano i presupposti di un conflitto risolvibile dalla Corte stessa;

che dagli atti in questione risulta quanto segue: a) il veterinario capo del Comune di Genova, con rapporto informativo del 17 febbraio 1977, prospettava al pretore di Genova i suoi dubbi circa la legittimità del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, rilevando la pratica impossibilità di discernere - nel corso della pesca - il novellame di sarda e di acciuga dal novellame di altre specie marine, con irreparabile danno faunistico ed ecologico, e sostenendo che la deroga relativa alla pesca del "bianchetto" non sarebbe stata intesa a soddisfare le esigenze indicate dall'art. 32 della legge n. 963 del 1965; b) il pretore di Genova, sulla base del predetto rapporto, emetteva senz'altro l'ordinanza impugnata, disponendone la notificazione "agli organi preposti al controllo, ai veterinari dei mercati ittici e alle persone, enti, associazioni che si dedicano alla pesca ed al commercio del novellame"; c) i carabinieri del N.A.S. di Genova sequestravano, in data 31 marzo 1977, trenta chilogrammi di "bianchetto" presso la trattoria Mentana di Genova; d) il pretore di Genova inviava conseguentemente, in data 18 aprile 1977, comunicazione giudiziaria a Donati Giuseppe ed a Sesia Mentana, previe sommarie informazioni testimoniali assunte dallo stesso Donati, per il reato di cui all'art. 15 della legge n. 963 del 1965.

Considerato che la Corte é stata convocata, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, per decidere in camera di consiglio se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali"; rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni (secondo l'ordinanza n. 49 del 1977);

che nel caso in esame "esiste la materia di un conflitto", dal momento che il ricorrente invoca gli artt. 101, 102 e 113 della Costituzione, affinché questa Corte dichiari che non spetta al potere giudiziario, bensì all'esecutivo, l'emanazione di atti che astrattamente autorizzino o vietino la pesca di determinate specie;

che sul piano dei requisiti di ordine soggettivo la Corte ha riconosciuto più volte (ord. n. 228 e n. 229 del 1975; sent. n. 231 del 1975; ord. n. 49 del 1977; ord. n. 87 del 1978) che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati... ad essere parti in conflitti di attribuzione";

che infine, per quanto riguarda la legittimazione attiva a sollevare il presente conflitto, essa non spetta al Ministro per la marina mercantile: sia perché quello esecutivo non é un potere "diffuso", ma si risolve a questi effetti nell'intero Governo, in nome dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost., che altrimenti rischierebbe di venire compromessa; sia perché - di norma - non assumono rilievo costituzionale, nei rapporti con gli organi giurisdizionali e con la magistratura in genere, le specifiche funzioni amministrative dei singoli ministri, bensì le attribuzioni dell'esecutivo complessivamente inteso; che legittimato é invece il Presidente del Consiglio dei ministri, come questa Corte ha già dichiarato nella citata ordinanza n. 49 del 1977; che il ricorso in esame può essere per altro imputato al Presidente, dal momento che il Ministro per la marina mercantile lo ha proposto anche in virtù di una delega presidenziale; che, dove non si tratti di attribuzioni proprie del solo Presidente, il ricorso di questi deve però essere fondato sopra una previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, secondo le regole che la Corte ha fissato in tema di impugnazioni dirette nonché di rinvio delle leggi regionali, ai sensi dell'art. 127 Cost. (e con la sola eccezione espressamente stabilita dall'art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, quanto ai conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni;

considerato che tale deliberazione é mancata nel caso in esame, stando almeno al tenore testuale dell'atto introduttivo del presente giudizio; che, tuttavia, la proposizione dei ricorsi e i conseguenti giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non sono sottoposti ad alcun termine, fino a quando la Corte non abbia dichiarato l'ammissibilità dei ricorsi medesimi; che il vizio può essere dunque sanato, in applicazione dell'art. 17 cpv. del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), richiamato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953: purché la notificazione del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri al pretore di Genova, nel termine fissato dalla presente ordinanza, sia preceduta da una conforme deliberazione del Consiglio stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la marina mercantile, nei confronti del pretore di Genova, con l'atto indicato in epigrafe.

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

b) che a cura del ricorrente, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri da depositare in Cancelleria entro sessanta giorni dalla data della comunicazione predetta, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al pretore di Genova, entro novanta giorni dalla comunicazione stessa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1979.