Ordinanza n. 87 del 1978
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ORDINANZA N. 87

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

AVV. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna, con ricorso 10 gennaio 1977, nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, relativo al valore ed alla efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, iscritto al n. 12 del reg. a.r. 1978.

 

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Bologna - provvedendo, a termini dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul reclamo proposto da alcuni detenuti ammessi a prestare attività lavorativa, i quali rivendicavano il diritto alla retribuzione per le giornate festive infrasettimanali nelle quali non avevano prestato la loro opera - con ordine di servizio in data 22 novembre 1976 riteneva fondata la pretesa in base all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 e disponeva che ai detenuti anzidetti fosse corrisposta la mercede richiesta;

 

che il Ministero di Grazia e Giustizia rifiutava l'esecuzione di tale ordine di servizio, ritenendolo non vincolante per l'amministrazione ed opinando che la mercede fosse dovuta ai detenuti solo in caso di effettiva prestazione di attività lavorativa;

 

che il Magistrato di Sorveglianza, con ricorso del 10 gennaio 1977 pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 27 giugno 1978, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Grazia e Giustizia, chiedendo che fosse precisata la qualificazione giuridica degli ordini di servizio e fosse stabilito se l'amministrazione sia tenuta ad eseguirli.

 

Considerato che per l'ammissibilità del conflitto é necessario, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il concorso di requisiti soggettivi ed oggettivi e cioè che il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e riguardi la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;

 

che nella fattispecie in esame difetta il requisito di ordine soggettivo; invero, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 49 del 1977) ha riconosciuto la legittimazione ad essere parti in conflitti di attribuzione ai singoli organi del potere giudiziario, esplicando essi le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita ma limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale;

 

che in questa non può essere ricompresa la potestà del Magistrato di Sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede (art. 69, comma quinto lett. a della legge n. 354 del 1975), non essendo sul piano delle garanzie assicurati alle parti mezzi di difesa; tale procedimento non sostituisce perciò la tutela giurisdizionale, che é riservata al giudice dei diritti;

 

che gli anzidetti rilievi assorbono ogni altra questione e determinano l'inammissibilità del ricorso.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.

 

 

Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO -  Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -  Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1978.