Ordinanza n. 433 del 1993

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ORDINANZA N. 433

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Peroni Annarosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione proposto da Annarosa Peroni contro un decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'INPS per la ripetizione di quanto indebitamente erogato a titolo di integrazione al minimo della prestazione pensionistica in godimento, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 14 dicembre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui <le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato>, e che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite>;

che, ad avviso del giudice remittente, tale disposizione, qualificata come interpretativa <al chiaro scopo di attribuire efficacia retroattiva a una norma sostanzialmente innovativa>, viola l'art. 3 Cost. sotto entrambi i profili del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza.

Considerato che le somme, della cui ripetizione si controverte, sono state erogate dall'INPS anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, e pertanto - come risulta chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione-il sollevato incidente di costituzionalità deve intendersi limitato alla parte della norma impugnata che conferisce efficacia retroattiva alla norma medesima;

che per questa parte l'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 39 del 1993, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 39 del 1993 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/12/93.