Ordinanza n. 132

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ORDINANZA N. 132

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI

- Dott.   Cesare RUPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv.    Fernanda CONTRI

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Foggia, sorto a seguito della sentenza n. 749/96 del 3 maggio - 1° giugno 1996 con la quale lo stesso Tribunale, seconda sezione civile, si é pronunciato in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dal dott. Luigi Picardi contro l'on. Francesco Cafarelli, con ricorso depositato il 2 aprile 1997 ed iscritto al n. 71 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

  Ritenuto che, con ricorso depositato il 2 aprile 1997, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Foggia in relazione alla sentenza della II sezione civile, n.749 del 26 aprile-1° giugno 1996, con la quale l'ex deputato Francesco Cafarelli veniva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di lire dieci milioni, a favore del magistrato dott. Luigi Picardi, per le dichiarazioni, ritenute diffamatorie, contenute in un esposto inviato dal convenuto - all'epoca membro della stessa Camera e componente della commissione antimafia - al Consiglio superiore della magistratura, e poi confermate davanti all'ispettore ministeriale inviato a Foggia a seguito dell'apertura dell'inchiesta sollecitata dal Consiglio;

  che la ricorrente lamenta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della stessa Camera, risultante dagli artt. 68 e 64 della Costituzione, alla stregua dei quali spetterebbe in esclusiva alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di valutare la perseguibilità, anche in sede civile, di fatti commessi da un proprio membro, definendo sia la natura del comportamento - espressione di opinioni e voti - sia la sussistenza o meno della connessione tra il comportamento, divenuto oggetto del giudizio civile, e l'esercizio della funzione parlamentare;

  che la Camera deduce che, nella fattispecie, il Tribunale di Foggia ha disatteso la valutazione di insindacabilità degli atti del parlamentare compiuta dalla stessa Camera dei deputati in sede di pronuncia sulla richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Cafarelli per il reato di diffamazione ai danni di altro magistrato;

  che comunque, ad avviso della ricorrente, l'esposto inviato al Consiglio superiore della magistratura non potrebbe essere fonte di responsabilità, trattandosi di atto doveroso, con il quale il parlamentare, nella qualità di segretario della commissione parlamentare antimafia, ha informato detto Consiglio dei risultati dell'attività della commissione circa il comportamento del magistrato;

  che si chiede pertanto a questa Corte di dichiarare che spetta esclusivamente ad essa Camera, ai sensi degli artt. 64, 68, 72 e 82 della Costituzione, valutare il comportamento dei parlamentari per le opinioni ed i voti espressi nell'esplicazione del mandato, anche nei confronti del giudice civile; di dichiarare che l'autorità giudiziaria "é carente di giurisdizione in ordine alla proponibilità dell'azione civile per il risarcimento dei danni senza la previa deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare in ordine alla valutazione se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ipotesi di cui all'art. 68" della Costituzione; e, in conseguenza, di annullare la sentenza del Tribunale di Foggia perchè viziata da difetto assoluto di potere, rientrando il fatto nella detta previsione costituzionale.

  Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

  che la Camera dei deputati é legittimata a sollevare il presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

  che al Tribunale di Foggia va riconosciuta la legittimazione passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno avanzata in sede civile;

  che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in base alla Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Foggia con il ricorso indicato in epigrafe;

  dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Foggia entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Presidente: Renato Granata

Redattore: Valerio Onida

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.