ORDINANZA N.177
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati, con ricorso depositato il 9 settembre 1997 dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, e con ricorso depositato il 20 gennaio 1998 dalla Camera dei deputati, rispettivamente iscritti al n. 80 e al n. 86 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del Giudice istruttore del predetto Tribunale.
Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ricorso in data 9 settembre 1997 il deputato Vittorio Sgarbi, premesso di essere stato citato in una causa civile di risarcimento danni conseguenti ad una intervista rilasciata dal ricorrente, lamenta che il Giudice istruttore del Tribunale di Ferrara, con ordinanza in data 31 luglio 1997, abbia deciso la prosecuzione del procedimento civile e disposto l’assunzione dei mezzi di prova richiesti dall’attore, sebbene la Camera dei deputati avesse deliberato che le opinioni espresse dal ricorrente rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari;
che il ricorrente chiede pertanto che la Corte, dichiarata l’ammissibilità del ricorso, risolva il conflitto ripristinando il diritto dei membri del Parlamento a non essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse in presenza di una deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza;
che il ricorrente afferma, in ordine al suo diritto a ricorrere alla Corte per denunciare il conflitto tra poteri dello Stato, che essendo i singoli organi giurisdizionali legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, analoga legittimazione non può essere negata ai singoli parlamentari "aggrediti" da comportamenti degli organi giudiziari che attentano alle prerogative parlamentari;
che, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, la Camera dei deputati ha, a sua volta, in data 7 gennaio 1998, proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del Giudice istruttore del medesimo Tribunale in relazione alla medesima vicenda processuale;
che con tale ricorso la Camera dei deputati espone che, sebbene fosse stata affermata con deliberazione in data 14 settembre 1995 l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il Tribunale di Ferrara aveva egualmente proceduto nello svolgimento del procedimento civile;
che, in particolare, con ordinanza collegiale in data 5 febbraio 1997 il Tribunale di Ferrara aveva rimesso la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione dell’istruttoria e questi con ordinanza in data 25 luglio 1997 aveva fissato udienza per l’assunzione delle prove ammesse;
che la Camera ricorrente deduce che il Giudice istruttore del Tribunale di Ferrara ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, invadendo la sfera di potestà costituzionalmente garantita alla Camera stessa dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, e pertanto chiede alla Corte: di dichiarare che il Tribunale di Ferrara e il Giudice istruttore del predetto Tribunale non potevano proseguire nel giudizio civile di responsabilità nei confronti del deputato Sgarbi; di dichiarare che spetta alla competenza esclusiva della Camera pronunciarsi sulla sindacabilità dei comportamenti dei suoi componenti ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.; di annullare tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera in data 14 settembre 1995.
Considerato che i ricorsi vanno riuniti in quanto la materia dei conflitti é oggettivamente identica e si riferisce al medesimo giudizio civile;
che in questa fase del giudizio la Corte é chiamata a decidere preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano ammissibili, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo;
che, con riferimento al ricorso proposto dalla Camera dei deputati, la ricorrente é legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che al Tribunale di Ferrara va riconosciuta la legittimazione passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell’ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno avanzata in sede civile;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in base alla Costituzione;
che, per quanto riguarda il ricorso proposto personalmente dal deputato Sgarbi, l’attribuzione che può essere difesa mediante lo strumento del conflitto costituzionale é la potestà riconosciuta alla Camera di dichiarare che l’opinione espressa da un proprio componente rientra nella sfera della insindacabilità (cfr. sentenze n. 265 del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988), sicchè l’organo costituzionale legittimato a sollevare conflitto con l’autorità giudiziaria é esclusivamente la Camera di appartenenza, e non anche il singolo parlamentare;
che il parlamentare non rimane comunque privo di tutela in ordine alla posizione soggettiva di irresponsabilità riconosciutagli dall’art. 68, primo comma, Cost.: ove l’autorità giudiziaria continui a procedere malgrado l’intervenuta deliberazione di insindacabilità della Camera, il membro del Parlamento può infatti ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie prendano atto della deliberazione parlamentare, salva la facoltà dell’autorità giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265 del 1997);
che il conflitto sollevato dal deputato Sgarbi é circoscritto ai rapporti tra prerogative parlamentari e autorità giudiziaria delineati dall’art. 68, primo comma, Cost., restando impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del Giudice istruttore presso il predetto Tribunale con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale civile di Ferrara e al Giudice istruttore presso il predetto Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, depositato il 9 settembre 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 maggio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Guido NEPPI MODONA
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.