ORDINANZA N. 133
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e dei decreti del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 12 aprile e del 1° agosto 2019, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280/2018 R.G.N.R., promosso dal Senato della Repubblica con ricorso depositato in cancelleria l’11 febbraio 2025 e iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità .
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 febbraio 2025, il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, in relazione agli «atti di intercettazione audio e video, nonché di perquisizione domiciliare, effettuati dall’Autorità Giudiziaria nei locali della segreteria politica della senatrice […] Valeria Sudano» (senatrice nella XVIII legislatura, dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022, e deputata nella presente legislatura), nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280 del registro delle notizie di reato del 2018 e instaurato nei confronti, tra gli altri, di L.R.L. S., lamentando che tali attività abbiano menomato le attribuzioni garantite al Senato dall’art. 68, secondo e terzo comma, della Costituzione;
che il ricorrente espone che a seguito dell’applicazione, nei confronti di L.R.L. S., partner convivente della senatrice Sudano, di una misura interdittiva disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e notificatagli il 17 aprile 2024, la senatrice avrebbe appreso: a) che il GIP di Catania aveva autorizzato, il 12 aprile 2019, «intercettazioni ambientali nei locali presso la sua segreteria politica», sita in Catania; b) che nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 i carabinieri avevano effettuato un accesso ai locali suddetti, installando periferiche ambientali e svolgendo «un vero e proprio controllo dei luoghi, alla stregua di una perquisizione domiciliare»; c) che, su richiesta del pubblico ministero del 29 luglio 2019, lo stesso GIP, il 1° agosto 2019, in estensione delle operazioni già autorizzate, aveva autorizzato intercettazioni ambientali e audio-video, «nella stanza-ufficio in uso a [L.R.L. S.], nella sala riunioni ed in altra stanza-ufficio al piano superiore: ambienti tutti compresi nell’immobile adibito a segreteria politica» della senatrice Sudano; d) che la polizia giudiziaria aveva altresì installato delle telecamere di fronte al portone d’ingresso di tale immobile, i cui video, ove è ripresa la senatrice, erano stati riversati nel fascicolo d’indagine;
che la senatrice Sudano avrebbe avuto conferma di essere stata ella stessa intercettata poiché, a richiesta di L.R.L. S., la Procura della Repubblica di Catania aveva autorizzato il rilascio di copia integrale dei supporti contenenti le intercettazioni, evidenziando la necessità di stralciare i «files in cui era presente la Sen. Sudano» e così implicitamente confermando l’esistenza di captazioni che la riguardavano;
che sussisterebbe il requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto, non potendo dubitarsi della legittimazione attiva del Senato della Repubblica, allorché vengano in considerazione «attribuzioni rivendicate in nome dell’autonomia e dell’indipendenza di ciascun ramo del Parlamento» (sono citate le ordinanze n. 261 e n. 35 del 2022, n. 286 del 2014, n. 327 del 2011, n. 275 del 2008, n. 232 del 2003 e n. 150 del 1980, nonché le sentenze n. 58 del 2004, n. 31 del 2003, n. 379 del 1996 e n. 129 del 1981 di questa Corte);
che andrebbe altresì affermata la legittimazione passiva del pubblico ministero e, in particolare, del Procuratore della Repubblica (sono citate la sentenza n. 1 del 2013 e le ordinanze n. 261 del 2022 e n. 193 del 2018 di questa Corte), in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate (sono richiamate le sentenze n. 88 e n. 87 del 2012 e le ordinanze n. 273 del 2017 e n. 217 del 2016 di questa Corte), e competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene (sentenza n. 183 del 2017 di questa Corte);
che sussisterebbe infine il requisito oggettivo di ammissibilità del conflitto, venendo in considerazione, «da un lato, il potere dell’Autorità giudiziaria ordinaria nella conduzione del procedimento penale, avuto riguardo al compimento di determinati atti soggetti ad autorizzazione (preventiva o successiva) e, dall’altro, l’autonomia del Senato della Repubblica cui è costituzionalmente garantito l’esercizio delle proprie attribuzioni, sia collegialmente che tramite l’attività dei propri componenti, senza subire indebite interferenze da parte degli altri poteri dello Stato, nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza delle istituzioni parlamentari» (è citata la sentenza n. 24 del 2004 di questa Corte);
che, nel caso di specie, le attribuzioni istituzionali del Senato di cui all’art. 68, secondo e terzo comma, Cost. sarebbero state rispettivamente menomate dall’accesso notturno della polizia giudiziaria – «assimilabile ad una perquisizione» – nei locali della segreteria politica della sen. Sudano e dall’attività di intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica, senza preventiva autorizzazione, «su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità » (si cita Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 16 novembre 2012-22 febbraio 2013, n. 8739);
che conclusivamente il ricorrente chiede a questa Corte di «dichiarare la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato per tramite degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in danno di quelle riferibili alla titolarità del Senato della Repubblica, conseguentemente dichiarando la nullità dei decreti autorizzativi di intercettazioni audio e video sopra indicati e comunque la inutilizzabilità delle captazioni così acquisite».
Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per avere quest’ultima richiesto al GIP del medesimo Tribunale e poi eseguito – senza previa autorizzazione del Senato stesso, e dunque, ad avviso del ricorrente, menomando le attribuzioni a quest’ultimo garantite dall’art. 68, secondo e terzo comma, Cost. – attività di «intercettazione audio e video, nonché di perquisizione domiciliare» nei locali della segreteria politica della sen. Valeria Sudano, nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, tra l’altro, di L.R.L. S., suo partner convivente;
che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità ;
che, quanto al requisito soggettivo, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità delle prerogative di cui all’art. 68, secondo e terzo comma, Cost. (ex multis, quanto alle attribuzioni di cui al terzo comma, ordinanze n. 191 e n. 62 del 2023, n. 261 del 2022 e precedenti ivi citati; quanto a quelle di cui al secondo comma, mutatis mutandis, ordinanza n. 232 del 2003, relativa alla legittimazione della Camera dei deputati);
che «la medesima natura di potere dello Stato deve altresì essere riconosciuta al pubblico ministero – e, in particolare, al procuratore della Repubblica (sentenza n. 1 del 2013 e ordinanza n. 193 del 2018) – in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate (ex plurimis, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012; ordinanze n. 273 del 2017, n. 217 del 2016, n. 218 del 2012, n. 241 e n. 104 del 2011, n. 276 del 2008 e n. 124 del 2007): funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene (sentenza n. 183 del 2017 e ordinanza n. 261 del 2022)» (ordinanza n. 62 del 2023);
che deve peraltro riconoscersi quale legittimato passivo nell’odierno conflitto anche il GIP del Tribunale di Catania, spettando a questa Corte, «ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 […], al di là della formale indicazione del ricorrente, l’identificazione dell’"organo interessato” cui l’atto asseritamente invasivo va imputato ed al quale, quindi, il ricorso deve essere notificato, non esistendo, nei giudizi in esame, alcuna forma di vocatio in ius» (sentenza n. 420 del 1995);
che infatti il ricorrente, oltre all’accertamento della «violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato per tramite degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania», chiede la declaratoria di «nullità dei decreti autorizzativi di intercettazioni audio e video»; decreti che sono stati emessi, per l’appunto, dal GIP del Tribunale di Catania (mutatis mutandis, ordinanza n. 269 del 1996);
che non può d’altra parte dubitarsi della natura di potere dello Stato del GIP, in quanto organo giurisdizionale collocato in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (ordinanza n. 62 del 2023 e precedenti ivi citati);
che, quanto al requisito oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni presidiata dall’art. 68, secondo e terzo comma, Cost., che richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento a perquisizione domiciliare nonché a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni (ex multis, ordinanze n. 191 e n. 62 del 2023 e n. 261 del 2022, in relazione a intercettazioni disposte nei confronti di un parlamentare, nonché ordinanza n. 232 del 2003, in relazione alla perquisizione domiciliare);
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;
che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 179 del 2023, n. 250 del 2022, n. 91 del 2016 e n. 137 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANĂ’, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2025
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