ORDINANZA N. 35
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO
Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 7 luglio 2021, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a), il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 (reg. confl. pot. n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell’allora deputato S. E. – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina facebook, riguardanti D. L., G. V. e G. R. – fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo quanto affermato nel ricorso, a seguito della querela presentata dalle persone offese, S. E. è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, perché, quale autore dello scritto apparso sul sito internet www.facebook.com/[s.e.], offendeva la reputazione di D. L., G. V. e G. R., affermando: «stanotte durante l’attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po' chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? G. V. Il tutto coordinato da D. L., portavoce di G. R. che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!».
che, nel corso del giudizio, il 27 settembre 2017, S. E. ha eccepito l’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68 Cost.;
che il Tribunale di Torino ritenendo «non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione», ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, sospendendo il processo fino alla decisione parlamentare;
che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica si è riunita in sette sedute, esprimendosi, infine, a maggioranza per l’applicazione dell’art. 68 Cost. in favore delle dichiarazioni rilasciate da S. E. nella seduta del 20 novembre 2019;
che il 24 marzo 2021 l’assemblea della Camera, accogliendo la proposta della Giunta, ha deliberato che «i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione»;
che, in particolare, la Camera ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 68 Cost., richiamando diversi interventi del parlamentare S.E. ed affermando che lo scritto oggetto di imputazione costituisce «la proiezione esterna e lo sviluppo sul piano politico-istituzionale di un’attività parlamentare svolta nelle forme tipiche»;
che la delibera, così motivata, ha dunque precluso al Tribunale di Torino l’esame nel merito delle dichiarazioni contestate a S. E., non rendendo possibile accertare se, nella specie, ricorressero o meno i presupposti del reato contestato;
che, in particolare, il ricorrente non ravvisa la sussistenza del nesso funzionale, alla cui sussistenza la giurisprudenza costituzionale ha subordinato l’applicabilità della insindacabilità parlamentare.
Considerato che, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 (reg. confl. pot. n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell’allora deputato S. E. – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina facebook, riguardanti D. L., G. V. e G. R. – fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Torino a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 148, n. 84, n. 82 e n. 69 del 2020);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei Deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ordinanze n. 181 del 2018 e n. 286 del 2014);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 148, n. 82 e n. 69 del 2020; n. 193 del 2018).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei Deputati;
2) dispone:
- a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;
- b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei Deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.
E DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 7 luglio 2021, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a), il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 (reg. confl. pot. n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell’allora deputato S. E. – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina facebook, riguardanti D. L., G. V. e G. R. – fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo quanto affermato nel ricorso, a seguito della querela presentata dalle persone offese, S. E. è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, perché, quale autore dello scritto apparso sul sito internet www.facebook.com/[s.e.], offendeva la reputazione di D. L., G. V. e G. R., affermando: «stanotte durante l’attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po' chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? G. V. Il tutto coordinato da D. L., portavoce di G. R. che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!».
che, nel corso del giudizio, il 27 settembre 2017, S. E. ha eccepito l’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68 Cost.;
che il Tribunale di Torino ritenendo «non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione», ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, sospendendo il processo fino alla decisione parlamentare;
che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica si è riunita in sette sedute, esprimendosi, infine, a maggioranza per l’applicazione dell’art. 68 Cost. in favore delle dichiarazioni rilasciate da S. E. nella seduta del 20 novembre 2019;
che il 24 marzo 2021 l’assemblea della Camera, accogliendo la proposta della Giunta, ha deliberato che «i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione»;
che, in particolare, la Camera ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 68 Cost., richiamando diversi interventi del parlamentare S.E. ed affermando che lo scritto oggetto di imputazione costituisce «la proiezione esterna e lo sviluppo sul piano politico-istituzionale di un’attività parlamentare svolta nelle forme tipiche»;
che la delibera, così motivata, ha dunque precluso al Tribunale di Torino l’esame nel merito delle dichiarazioni contestate a S. E., non rendendo possibile accertare se, nella specie, ricorressero o meno i presupposti del reato contestato;
che, in particolare, il ricorrente non ravvisa la sussistenza del nesso funzionale, alla cui sussistenza la giurisprudenza costituzionale ha subordinato l’applicabilità della insindacabilità parlamentare.
Considerato che, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 (reg. confl. pot. n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell’allora deputato S. E. – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina facebook, riguardanti D. L., G. V. e G. R. – fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Torino a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 148, n. 84, n. 82 e n. 69 del 2020);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei Deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ordinanze n. 181 del 2018 e n. 286 del 2014);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 148, n. 82 e n. 69 del 2020; n. 193 del 2018).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei Deputati;
2) dispone:
a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei Deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.