ORDINANZA N. 286
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28 novembre 2012, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Lucio Barani nei confronti del Sistema Integrato Ospedali Regionali (SIOR), dell’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, dell’Azienda USL n. 2 di Lucca, dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia e dell’Azienda USL n. 4 di Prato, promosso dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato, sezione unica civile, con ricorso depositato in cancelleria l’11 agosto 2014 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 agosto 2014, il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato, sezione unica civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 28 novembre 2012 (Doc. IV-quater, n. 23) con la quale l’Assemblea ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Lucio Barani, nei confronti del Sistema Integrato Ospedali Regionali (SIOR), dell’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, dell’Azienda USL n. 2 di Lucca, dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia e dell’Azienda USL n. 4 di Prato;
che il ricorrente premette di trovarsi a giudicare sulle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali e di pagamento della riparazione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa, proposte dalle menzionate Aziende in relazione a dichiarazioni (tutte trascritte) ritenute gravemente lesive dell’immagine e del prestigio delle parti attrici. E sottolinea che tali dichiarazioni, rilasciate dall’on. Barani in ripetute occasioni, specificamente riguardano: a) [quelle contenute in articoli pubblicati su “La Nazione” di Livorno il 16 aprile 2011, su “Il Tirreno” di Massa-Carrara il 24 maggio 2011, su “La Nazione” di Livorno e su “La Nazione” di Massa-Carrara il 26 aprile 2011, su “La Nazione” il 24 maggio 2011 e ribadite nella trasmissione “Logos” trasmessa su “Antenna 3” del 29 maggio 2011] «il ricorso alla finanza di progetto ed ai subappalti per la realizzazione dei quattro ospedali unici di Massa, Lucca, Pistoia e Prato», con l’accusa «che ciò denotasse l’intento di aggirare la normativa sugli appalti»; b) [quelle contenute in articoli pubblicati su “Il Giornale della Toscana”, su “La Nazione” di Pistoia e su “La Nazione” di Lucca, tutti in data 18 marzo 2011, e ribadite nella menzionata trasmissione “Logos”] «un presunto aumento dei costi di realizzazione dei quattro ospedali dai quali sarebbero derivati buchi nei bilanci delle singole ASL»; c) [quelle ulteriori rese nelle predetta trasmissione “Logos”] «lo spreco di risorse economiche per il compimento dell’intervento di bonifica del sito individuato per la costruzione dell’ospedale di Massa»;
che il ricorrente riferisce in fatto che, a seguito della difesa del convenuto – che, quale componente (dal 24 marzo 2009) della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, ha invocato il diritto di critica ed ha eccepito l’insindacabilità degli atti contestati, in quanto compiuti in tale veste – la Camera dei deputati ha deliberato in conformità;
che, ciò premesso, il Giudice a quo sottolinea che – nella relazione della Giunta per le autorizzazioni, poi votata a maggioranza dalla Assemblea della Camera nella seduta del 28 novembre 2012 – sono stati individuati quali atti costituenti esercizio di funzioni tali da rendere insindacabili le dichiarazioni extra moenia in esame: 1) l’audizione (in data 17 novembre 2009) del dott. Enrico Rossi, all’epoca coordinatore degli assessori regionali alla sanità e assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, da parte della citata Commissione di inchiesta; 2) la relazione, approvata il 15 febbraio 2012 dalla stessa Commissione, sulla situazione della ASL di Massa e Carrara; 3) l’interrogazione a risposta scritta [recte: immediata] presentata dal medesimo on. Barani in data 13 ottobre 2010 avente ad oggetto il problema del deficit della ASL di Massa e Carrara; 4) l’esposto del 12 aprile 2011, depositato presso varie Procure della Toscana e [trasmesso] alla stessa Commissione di inchiesta, con il quale l’on. Barani denunciava le criticità e le opacità del SIOR;
che, secondo il ricorrente, la mera comunicazione “per conoscenza” al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta dell’esposto inviato a più Procure della Repubblica non può costituire un atto, sebbene atipico, della funzione parlamentare, trattandosi di denuncia che può essere fatta da qualunque cittadino; laddove, poi, il ricorrente sottolinea che non tutte le dichiarazioni contestate all’on. Barani sono successive alla data di comunicazione dell’esposto alla Commissione;
che, quanto alla interrogazione presentata dall’on. Barani in data 13 ottobre 2010, il Tribunale rileva che la relazione della Giunta si riferisce solo all’interrogazione presentata in merito all’ospedale di Massa e Carrara, ma non dice alcunché in ordine agli altri tre ospedali; ed osserva, altresì, che nel testo di tale interrogazione non viene fatto alcun riferimento ai metodi con i quali sono stati affidati i lavori relativi alla costruzione dei quattro ospedali, dandosi solo atto del disavanzo esistente presso la ASL di Massa Carrara;
che neppure infine, per il ricorrente, possono avere rilievo sia la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta del 5 febbraio 2012, in quanto sopravvenuta a notevole distanza di tempo, rispetto alle dichiarazioni in esame rese nel periodo tra marzo e maggio 2011; sia quanto genericamente affermato nell’audizione dal dott. Enrico Rossi, tanto più che una contestazione espressa, in tale sede, dall’on. Barani riguarda il solo ospedale di Massa ed i relativi costi di costruzione, ma non anche gli altri ospedali;
che, in conclusione, il Giudice a quo ritiene che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in materia (di cui richiama gli insegnamenti), nella specie, non risulta provata la configurabilità (necessaria anche in ossequio del principio di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia oggetto di lite e l’esercizio di atti, «anche atipici», costituenti esercizio della funzione parlamentare come indicati dalla Camera di appartenenza;
che, pertanto, egli chiede che la Corte – previa ammissione del conflitto – dichiari che «non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta addebitabile all’onorevole Lucio Barani, in quanto estranea alla previsione di cui all’art. 68 Cost.»; e conseguentemente «annulli la delibera della Camera dei deputati del 28 novembre 2012 (Doc. IV-quater, n. 23) di insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dall’on. Lucio Barani nei confronti del Sistema Integrato Ospedali Regionali, dell’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, dell’Azienda USL n. 2 di Lucca, dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia e dell’Azienda USL n. 4 di Prato».
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato, sezione unica civile, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati (cui apparteneva il convenuto all’epoca dei fatti) ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 161, n. 150 e n. 53 del 2014).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato, sezione unica civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI