ORDINANZA N.150
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato proposti dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Senato della Repubblica con ricorsi del 18 luglio 1980, nei confronti della Corte dei conti - prima sezione giurisdizionale, la quale con decreti 30 ottobre 1979-19 febbraio 1980, ha prescritto il termine di mesi sei per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal 1969 al 1977, iscritti, rispettivamente, ai nn. 18, 19 e 20 del registro a.r.;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, su istanza del Procuratore generale in data 2 novembre 1978, considerata la giurisdizione che spetta alla Corte < nelle materie di contabilità pubblica > (in base all'art. 103 secondo comma Cost. ed ai sensi dell'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ha prescritto ai tesorieri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza della Repubblica con altrettanti decreti datati 30 ottobre 1979 e depositati il 19 febbraio 1980 il termine di mesi sei per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal 1969 al 1977; e che i decreti stessi sono stati inviati alla Presidenza della Repubblica, nonché alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con note del direttore della segreteria presso la Procura generale della Corte dei conti, datate 21 marzo 1980 affinché esse provvedano < alla notificazione giudiziale nei confronti del Tesoriere >.
Ritenuto che, in relazione a tali atti, il Presidente della Camera dei deputati previa deliberazione 19 giugno 1980 dell'Ufficio di presidenza, adottata dall'intera Assemblea nella seduta del 2 luglio 1980 ha sollevato conflitto di attribuzione, con ricorso depositato il 18 luglio 1980, chiedendo che questa Corte neghi alla Corte dei conti la spettanza del < potere di giurisdizione contabile nei confronti della Camera dei deputati > e di conseguenza annulli il decreto 19 febbraio 1980 della Sezione prima giurisdizionale e la nota 21 marzo 1980 della Procura generale della Corte stessa; che analogo conflitto è stato sollevato dal Presidente della Repubblica, con ricorso depositato il 18 luglio 1980 (al quale ha preso parte, < per quanto di ragione >, sottoscrivendolo e < formulando le medesime richieste >, il Segretario generale della Presidenza), perchè < venga dichiarato il difetto di potere della Corte dei conti ad esercitare la giurisdizione contabile nei confronti del tesoriere della Presidenza della Repubblica >, annullando il predetto decreto 30 ottobre 1979 - 19 febbraio 1980 della Sezione prima giurisdizionale, la relativa istanza 2 novembre 1978 del Procuratore generale, la nota 21 marzo 1980 della Procura generale della Corte dei conti, nonché < ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale >;
che ha promosso conflitto anche il Presidente del Senato della Repubblica previa deliberazione 17 giugno 1980 del Consiglio di presidenza, adottata dall'intera Assemblea nella seduta del 2 luglio 1980 mediante ricorso depositato il 18 luglio 1980, affinché sia dichiarato che non spetta alla Corte dei conti < il potere di estendere la giurisdizione contabile al Tesoriere del Senato della Repubblica imponendogli l'obbligo di presentare i rendiconti delle gestioni degli anni dal 1969 al 1977, né quello di prescrivere al Senato di provvedere alla notificazione del decreto adottato nei confronti del detto Tesoriere > e sia pertanto annullato il decreto medesimo nonché < per quanto possa occorrere > la relativa nota del 21 marzo 1980.
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a decidere senza contraddittorio a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga < tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali >;
che i tre procedimenti possono essere fin d'ora riuniti, dal momento che la Corte dei conti assume, in termini fondamentalmente comuni, l'esigenza di non esonerare dalla giurisdizione contabile gli stessi tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; mentre i tre ricorrenti contestano tale pretesa, in nome del principio di indipendenza ed autonomia degli organi costituzionali; che ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (previe le conformi deliberazioni delle rispettive assemblee parlamentari) va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto, sebbene entrambe le assemblee in questione facciano parte del medesimo < potere >: giacché l'una e l'altra sono in vario senso competenti ad esprimerne definitivamente < la volontà >, con particolare riguardo ai casi sul tipo di quello in esame, che vede ciascuna assemblea, in posizione di piena indipendenza rispetto all'altro ramo del Parlamento, rivendicare la propria autonomia contabile; che legittimato a ricorrere deve considerarsi anche il Presidente della Repubblica, quale organo costituzionale, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri dello Stato, in ordine alle quali il solo Presidente può promuovere conflitti risolvibili da questa Corte; che, per ciò stesso, vanno ritenute inammissibili la partecipazione al ricorso presidenziale, < per quanto di ragione >, e la sottoscrizione dell'atto medesimo da parte del Segretario generale della Presidenza (tanto più che si tratta di un ufficio il cui titolare è un funzionario < nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica >, sia pure < sentito il Consiglio dei ministri >in base all'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 cui dunque non spetta < dichiarare definitivamente > né concorrere a manifestare la volontà del potere di appartenenza); che, dal lato opposto, non è dubbia la legittimazione passiva della Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, perchè i singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, possono in genere essere parti nei conflitti di attribuzione (come questa Corte ha ritenuto più volte, a partire dalle ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975); che nei casi in esame concorre il requisito oggettivo, previsto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953: oltre a contestare l'interpretazione che la Corte dei conti ha fatto propria, quanto alle norme di legge ordinaria che disciplinano la giurisdizione contabile (il che non basterebbe da solo a concretare la materia di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato), tutti i ricorsi sostengono, infatti, che i principi costituzionali di indipendenza e di autonomia della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quali risulterebbero dal sistema se non da particolari disposti della Costituzione, sarebbero lesi qualora si obbligassero alla resa del conto giudiziale della loro gestione i tesorieri di tali organi costituzionali; ed è significativo che anche la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti nelle motivazioni degli impugnati decreti 30 ottobre 1979 19 febbraio 1980 abbia espressamente dato atto della vigenza dei principi stessi, pur negando che la sua giurisdizione li venga a menomare ed anzi invocando in tal senso un'apposita disposizione costituzionale, come quella contenuta nell'art. 103, secondo comma, Cost., per cui < la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge >.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio sull'ammissibilità e sul merito dei ricorsi;
dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Re pubblica e dal Presidente del Senato della Repubblica, nei confronti della Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, con gli atti indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la partecipazione del Segretario generale della Presidenza al giudizio promosso dal Presidente della Repubblica.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Senato della Repubblica;
b) che a cura dei ricorrenti i rispettivi ricorsi e la presente ordinanza siano notificati alla Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12/11/80.