Ordinanza n. 232 del 2003

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ORDINANZA N.232

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-Riccardo                                         CHIEPPA                             Presidente

-Valerio                                            ONIDA                                          Giudice

-Carlo                                               MEZZANOTTE                                  "

-Fernanda                                         CONTRI                                              "

-Guido                                             NEPPI MODONA                              "

-Annibale                                         MARINI                                              "

-Franco                                             BILE                                                    "

-Giovanni Maria                               FLICK                                                 "

- Francesco                                       AMIRANTE                                       "

- Ugo                                                DE SIERVO                                       "

- Paolo                                              MADDALENA                                  "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dei decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona il 17 e il 18 settembre 1996, nel corso dei procedimenti numeri 81, 100 e 101/96 RGNR, con i quali è stata disposta “la perquisizione del locale all’interno della sede della Lega Nord di Milano, nella disponibilità di Marchini Corinto”, promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato l’8 febbraio 2003 ed iscritto al n. 237 del registro ammissibilità conflitti.

   Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2003 il Giudice relatore Franco Bile.  

   Ritenuto che con ricorso del 4 febbraio 2003, depositato l'8 febbraio 2003, la Camera dei deputati, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,  ha chiesto dichiararsi che non spetta all'autorità giudiziaria ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona disporre e far eseguire la perquisizione del domicilio di un parlamentare senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza e quindi annullarsi i decreti di perquisizione e sequestro emessi, senza tale autorizzazione, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona in data 17 settembre e 18 settembre 1996, nel corso dei procedimenti nn. 81-100-101/96 RGNR, ed aventi ad oggetto la perquisizione di un locale all'interno della sede della Lega Nord di Milano, asseritamente nella disponibilità dell'indagato Marchini Corinto, ma che invece era nell'effettiva disponibilità del parlamentare on. Roberto Maroni, con conseguente annullamento di tutte le operazioni di perquisizione svoltesi in data 18 settembre 1996 in esecuzione dei predetti decreti;

   che la Camera ricorrente deduce la violazione dell'art. 68, comma 2, della Costituzione - anche in combinato disposto con gli artt. 1, 14 e 67 Cost. - nella parte in cui è sancito che nessuna perquisizione, riguardante la persona o il domicilio di un membro del Parlamento, ancorché disposta nei confronti di un terzo non parlamentare, può considerarsi legittima ove manchi la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, a meno che non ricorrano le eccezionali circostanze di cui all'ultima parte dello stesso art. 68, comma 2, Cost.;

che nella specie - secondo la Camera ricorrente - le operazioni di perquisizione sono state disposte ed eseguite in riferimento ad un luogo qualificabile come domicilio del parlamentare on. Roberto Maroni, e da ciò discende l'arbitrarietà e l'illegittimità della perquisizione.

   Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio fra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, a contraddittorio integro, anche in punto di ammissibilità;

   che, quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare il conflitto di attribuzione, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

   che sussiste la legittimazione processuale passiva del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, in conformità della giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., egli è titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (sent. n.410 del 1998);

   che sussiste altresì il requisito oggettivo del conflitto, in quanto la ricorrente Camera dei deputati lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente tutelate essendo dedotta la violazione della garanzia secondo cui i suoi componenti non possono essere sottoposti a perquisizione domiciliare senza l'autorizzazione della Camera stessa (art. 68, secondo comma, Cost.);

   che, pertanto, esiste la materia di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, come richiesto dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

    riservato ogni definitivo giudizio;

   dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso indicato in epigrafe dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;

   dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

   Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.