ORDINANZA N.31
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 marzo 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’onorevole Nicola Vendola nei confronti del dott. Paolo Foresti, promosso dalla Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, con ricorso depositato il 22 dicembre 2001 ed iscritto al n. 206 del registro ammissibilità conflitti.
Visti gli atti depositati dall’on. Nicola Vendola e dal dott. Paolo Foresti;
udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, con ordinanza del 3 dicembre 2001 (depositata presso la cancelleria di questa Corte il successivo 22 dicembre) emessa nell’ambito di un giudizio civile di risarcimento danni promosso da Paolo Foresti nei confronti del deputato Nicola Vendola, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata in data 17 marzo 1998 (doc. IV-quater, n. 20), in base alla quale le dichiarazioni che hanno dato causa al menzionato procedimento civile concernono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con conseguente loro insindacabilità a norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che la Corte d’appello ricorrente rammenta che Paolo Foresti, con citazione notificata il 29 luglio 1997, aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma l’onorevole Vendola, oltre al direttore responsabile del quotidiano “Il Manifesto” e alla società cooperativa editrice Il Manifesto, per sentirli condannare al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma ulteriore a titolo di riparazione ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), conseguenti alla pubblicazione sul quotidiano “Il Manifesto” del 27 marzo 1997 di un articolo a firma del citato parlamentare, Vice-presidente della commissione parlamentare antimafia, contenente apprezzamenti diffamatori nei confronti del medesimo Foresti, all’epoca Ambasciatore a Tirana;
che in corso di causa era pervenuta la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati in data 17 marzo 1998 ed il tribunale, con sentenza non definitiva del 4 novembre 1999, reputando corretta tale esplicazione del potere della Camera, dichiarava inammissibile la domanda avanzata nei confronti del parlamentare;
che avverso detta sentenza interponeva appello il Foresti, il quale chiedeva preliminarmente che fosse sollevato conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ricorrendo i presupposti di diritto per l’applicazione a favore dell’on. Vendola dell’immunità di cui all’art. 68 Cost.;
che, tanto premesso, il giudice ricorrente sostiene che, con la citata deliberazione, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere, immotivatamente affermando l’esistenza di un collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal Foresti e l’attività parlamentare del Vendola;
che, in particolare, secondo la Corte d’appello, le espressioni contenute nell’articolo a firma dell’on. Vendola non sarebbero collegate all’esercizio della funzione parlamentare, ma conterrebbero soltanto pesanti apprezzamenti personali espressi come un qualunque privato cittadino. Infatti l’articolo di giornale in questione non concernerebbe il dibattito parlamentare che in quei giorni si svolgeva sulla questione albanese, ma si sostanzierebbe in un attacco diretto alla persona del Foresti e non già alla sua carica istituzionale di ambasciatore italiano a Tirana;
che, pertanto, le dichiarazioni del deputato Vendola non sarebbero state rese nell’esercizio dell’attività parlamentare e la delibera adottata dalla Camera dei deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni della giurisdizione ordinaria, in quanto il potere conferito dall’art. 68 Cost. sarebbe stato esercitato in modo distorto ed arbitrario;
che la Corte d’appello di Roma, sull’assunto che, nell’esercizio del potere conferitole dall’art. 68 Cost., la Camera dei deputati avrebbe leso le attribuzioni garantite all’autorità giudiziaria dall’art. 102 Cost., ritiene quindi necessario sollevare conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, e chiede a questa Corte di accertare che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Nicola Vendola, secondo quanto affermato con la deliberazione del 17 marzo 1998, e conseguentemente di annullare la menzionata deliberazione;
che hanno depositato presso la cancelleria di questa Corte atti denominati “di costituzione” sia il deputato Nicola Vendola che il dott. Paolo Foresti.
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell’articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, della menzionata deliberazione di insindacabilità;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine all’ammissibilità del ricorso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.