Ordinanza n. 250 del 2022

ORDINANZA N. 250

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Daria de PRETIS;

Giudici: Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco DALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’adozione delle ordinanze del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021, nell’ambito del procedimento esecutivo R.G.E. n. 610/2018, instaurato nei confronti dell’on. Eugenio Ozza, nella parte in cui assegnano al creditore procedente, Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Lecce, una somma eccedente quella indicata nell’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e nell’art. 545 del codice di procedura civile, promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato in cancelleria il 12 maggio 2022 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio del 24 novembre 2022.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 12 maggio 2022, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento a due ordinanze emanate dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018;

che, in particolare, a fronte del pignoramento, da parte dell’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Lecce, del trattamento vitalizio spettante ad un ex deputato, la ricorrente contesta l’assegnazione al creditore, con ordinanza del 22 gennaio 2019, dell’intero importo dell’assegno vitalizio spettante al debitore, sebbene l’Avvocatura generale dello Stato avesse allegato alla dichiarazione positiva della Camera di appartenenza l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall’Ufficio di presidenza nella riunione del 30 luglio 1997, nel testo modificato con delibera dello stesso Ufficio n. 195 del 9 febbraio 2000, che estende a detto trattamento i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 del codice di procedura civile (nella formulazione all’epoca vigente);

che la Camera ricorrente rappresenta, inoltre, di essere intervenuta volontariamente ex art. 105 cod. proc. civ. nell’opposizione all’esecuzione promossa dal debitore esecutato contro la predetta ordinanza, evidenziando che l’assegnazione dell’intero trattamento vitalizio in pagamento ai creditori procedenti ledeva le prerogative parlamentari in quanto non rispettosa del sopra indicato regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, e che, peraltro, con ordinanza del 15 dicembre 2021, lo stesso Tribunale di Lecce rigettava l’istanza cautelare per tardività dell’opposizione promossa, senza alcuna osservazione sulle questioni prospettate in sede di intervento;

che, ciò premesso, la Camera dei deputati assume che con le due ordinanze alla base del conflitto è stata disapplicata l’unica fonte del diritto costituzionalmente titolata a regolare la fattispecie, ossia il citato regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, così menomando il potere riconosciuto dall’art. 64 della Costituzione a ciascuna Camera di emanare i propri regolamenti, che costituirebbero, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, una fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta da quella della legge ordinaria, che non può intervenire nella materia (è citata la sentenza n. 120 del 2014);

che, sottolinea altresì la ricorrente, dalla potestà regolamentare generale deriva, tenendo conto delle attribuzioni demandate all’Ufficio di presidenza dall’art. 63 Cost., anche il potere di quest’ultimo di adottare i regolamenti cosiddetti “minori” come quello in materia di assegni vitalizi dei deputati.

Considerato che, con ricorso depositato in data 12 maggio 2022, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alle ordinanze emanate dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, (nelle date del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021) nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018;

che, in questa fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, impregiudicata restando ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità (ex plurimis, ordinanze n. 208, n. 80 e n. 35 del 2022; n. 91 del 2016);

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a promuovere il (o resistere al) conflitto tra poteri dello Stato in difesa delle attribuzioni alla stessa garantite sul piano costituzionale (tra le molte, sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 241 del 2011, n. 211 del 2010, n. 8 del 2008 e n. 217 del 1994), tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all’art. 64 Cost. e segnatamente il regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato con delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati del 30 luglio 1997, modificato, da ultimo, con delibera dello stesso ufficio del 23 luglio 2007;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Lecce ad essere parte del presente conflitto, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, tra le più recenti, ordinanze n. 157 del 2022 e n. 19 del 2021);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, stante la mancata applicazione da parte del Tribunale di Lecce dell’unica fonte normativa regolante la materia, ossia il menzionato regolamento per gli assegni vitalizi della Camera dei deputati, che si iscrive tra i regolamenti cosiddetti “minori”;

che questa Corte ha affermato che i regolamenti “minori” (o “derivati”) «rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cosiddetti “maggiori” o “generali”, approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti a sensi dell’art. 64, primo comma, Cost.» (sentenza n. 237 del 2022);

che, in sostanza, il ricorso, per quanto originato da due provvedimenti giurisdizionali, non verterebbe su un mero error in iudicando, prospettando un conflitto per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 286, n. 161, n. 150 e n. 53 del 2014);

che, poiché il Senato della Repubblica si pone in identica posizione a quella della Camera dei deputati ricorrente rispetto alle questioni di principio da trattare, va disposta la notifica del ricorso anche nei confronti di tale organo (ex plurimis, ordinanza n. 91 del 2016).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, che ha proposto il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Tribunale di Lecce e al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2022.