Ordinanza n. 211 del 2010

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ORDINANZA N. 211

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Francesco                     AMIRANTE                                      Presidente

-          Ugo                              DE SIERVO                                        Giudice

-          Paolo                            MADDALENA                                             "

-          Alfio                             FINOCCHIARO                                            "

-          Franco                          GALLO                                                     "

-          Luigi                             MAZZELLA                                              "

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               "

-          Sabino                          CASSESE                                                 "

-          Maria Rita                    SAULLE                                                   "

-          Giuseppe                      TESAURO                                                "

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        "

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      "

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           "

-          Paolo                            GROSSI                                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con la quale si dichiara che i comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e ministro all’epoca dei fatti) sono da ritenersi di carattere ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, promosso dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, con ricorso depositato il 7 gennaio 2010 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 dicembre 2009, depositata il 7 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con la quale l’organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e ministro all’epoca dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il Tribunale ricorrente, sono riferibili all’articolo 96 della Costituzione, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere all’autorità giudiziaria;

che, premette il ricorrente, con sentenza n. 241 del 2009, questa Corte ha statuito il dovere per l’autorità giudiziaria procedente di informare il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), del provvedimento emesso in data 31 marzo-4 aprile 2005 dal Tribunale dei ministri di Firenze, con cui tale collegio, dopo aver escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all’imputato, si limitava a disporre la trasmissione degli stessi all’autorità giudiziaria competente;

che, riferisce il ricorrente, la Camera dei deputati, avendo avuto notizia della pendenza del procedimento penale presso il Tribunale di Livorno, nella seduta del 28 ottobre 2009, ha approvato, con la maggioranza prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, la proposta della Giunta per le autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al senatore Matteoli, da ritenere di carattere ministeriale, sono stati posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, ai sensi del citato articolo 9, comma 3, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere all’autorità giudiziaria;

che, a seguito della deliberazione della Camera dei deputati, il difensore del senatore Matteoli ha chiesto al Tribunale ricorrente di emettere, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza dichiarativa di non doversi procedere per mancanza della necessaria condizione di procedibilità, dal momento che la valutazione dell’organo parlamentare non sarebbe sindacabile da parte della autorità giudiziaria né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, per esplicita previsione dell’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989;

che il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta difensiva, ritenendo preliminarmente necessaria la statuizione, da parte di questa Corte, in ordine all’effettivo potere della Camera dei deputati, nel caso in esame, di negare l’autorizzazione a procedere all’autorità giudiziaria;

che, ad avviso del ricorrente, il potere di negare l’autorizzazione a procedere, insindacabile ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, è previsto, in base all’articolo 96 Cost. e alla citata legge costituzionale, soltanto in ipotesi di reato avente natura ministeriale, cioè commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali, mentre, nel caso in questione, il Tribunale dei ministri di Firenze, con provvedimento del 4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state condivise dal Tribunale di Livorno nell’ordinanza del 4 novembre 2006, ha escluso che il reato contestato avesse natura ministeriale, ritenendo al contrario che si trattasse di reato comune;

che, in siffatta situazione, sostiene il ricorrente, la Camera dei deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno in ordine alla natura non ministeriale del reato ascritto all’imputato, non avrebbe avuto il potere di negare la autorizzazione a procedere;

che, inoltre, osserva il Tribunale di Livorno, dalla citata sentenza n. 241 del 2009 sarebbe desumibile «chiaramente che alla Camera non spetta alcuna valutazione vincolante rispetto all’autorità giudiziaria in ordine alla natura ministeriale del reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data la possibilità, qualora ritenga diversa la propria valutazione rispetto a quella operata dal giudice, di sollevare conflitto di attribuzione» dinanzi a questa Corte;

che, precisa il ricorrente, a fronte del diniego della autorizzazione a procedere da parte della Camera dei deputati, «pur potendosi opinare [...] che tale diniego non sia vincolante per la autorità giudiziaria procedente in considerazione della natura comune del reato contestato al Ministro Matteoli e che pertanto, astrattamente, il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale a sollevare conflitto di attribuzioni tra l’autorità giudiziaria e la Camera dei deputati»;

che, pertanto, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, chiede a questa Corte di statuire «se, ai fini dell’esercizio della prerogativa di cui all’articolo 96 Cost., spetti alla Camera di appartenenza o alla autorità giudiziaria la valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato contestato».

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine alla esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, è legittimato a sollevare conflitto al fine di difendere le attribuzioni che spettano all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (sentenza n. 241 del 2009 e ordinanza n. 8 del 2008);

che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va riconosciuta in capo alla Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi dell’art. 96 Cost. (sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 8 del 2008 e n. 217 del 1994);

che, con riguardo ai presupposti oggettivi, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione del Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989;

che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (sentenze n. 241 del 2009, n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze n. 8 del 2008, n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto introduttivo in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina;

b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, nonché al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010.