Ordinanza n. 470 del 1995

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ORDINANZA N. 470

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi sull'ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati:

a) dal dott. Filippo Mancuso, nella qualità di Ministro di grazia e giustizia-Guardasigilli pro-tempore contro il Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 19 ottobre 1995 ed iscritto al n. 59 del registro ammissibilità conflitti, in relazione alla mozione presentata il 4 luglio 1995, da discutere nella seduta del 18 ottobre 1995, con la quale il Senato stesso "esprimeva sfiducia" nei suoi confronti;

b) dallo stesso ricorrente contro il Senato della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 23 ottobre 1995 ed iscritto al n. 60 del registro ammissibilità conflitti, per chiedere l'annullamento dei seguenti atti:

1) la mozione in data 4 luglio 1995 così come presentata e posta all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 e messa a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995;

2) l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di sfiducia;

3) la proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione impugnata, di accoglimento della mozione stessa, così come dichiarata dal Presidente del Senato nella seduta del 19 ottobre 1995;

4) la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento, a sé medesimo, dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim;

5) il decreto in data 19 ottobre 1995 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato conferito l'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim al Presidente del Consiglio dei ministri dott. Lamberto Dini;

6) l'atto successivo, in data 20 ottobre 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Lamberto Dini, ha chiesto ed ottenuto "il passaggio delle consegne" del Ministero di grazia e giustizia.

Udito nelle camere di consiglio del 24 e 26 ottobre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

RITENUTO che, con atto depositato il 19 ottobre 1995, il dott. Filippo Mancuso, nella qualità di Ministro di grazia e giustizia- Guardasigilli pro-tempore, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla mozione presentata il 4 luglio 1995, da discutere nella seduta del 18 ottobre 1995, con la quale il Senato stesso "esprimeva sfiducia" nei suoi confronti, "ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, quale responsabile individuale degli atti del proprio dicastero";

che, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il ricorrente assume la propria legittimazione quale titolare del potere di esercizio delle funzioni amministrative della giustizia, conferitegli in via specifica ed esclusiva dagli artt. 107 e 110 della Costituzione, nonché la legittimazione del Senato della Repubblica quale titolare del potere di accordare o revocare la fiducia al Governo (art. 94 della Costituzione) e quale organo competente "quanto alla formulazione delle mozioni di fiducia o sfiducia";

che, con atto depositato il 23 ottobre 1995, lo stesso ricorrente ha sollevato altro conflitto nei confronti del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, per chiedere, "in quanto invasivi della sfera di attribuzioni conferita al Ministro di grazia e giustizia sia dall'art. 95, che, e soprattutto, dagli artt. 107 e 110 della Costituzione", l'annullamento dei seguenti atti:

1) la mozione in data 4 luglio 1995 così come presentata e posta all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 e messa a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995;

2) l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di sfiducia;

3) la proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione impugnata, di accoglimento della mozione stessa, così come dichiarata dal Presidente del Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995;

4) la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento, a se medesimo, dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim;

5) il decreto in data 19 ottobre 1995 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato conferito l'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim al Presidente del Consiglio dei ministri dott. Lamberto Dini;

6) l'atto successivo in data 20 ottobre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Lamberto Dini, ha chiesto ed ottenuto "il passaggio delle consegne" del Ministero di grazia e giustizia;

che, ai fini dell'ammissibilità del secondo conflitto, il ricorrente assume la legittimazione a resistere del Senato della Repubblica, quale "titolare del potere di accordare o revocare la fiducia al Governo conferito dall'art. 94 della Costituzione"; del Presidente del Consiglio dei ministri, "quale titolare del potere di proporre al Presidente della Repubblica il suo nome per assumere ad interim le funzioni di Ministro guardasigilli, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione"; del Presidente della Repubblica, quale "titolare del potere di affidare al Presidente del Consiglio l'incarico ad interim di Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione";

che la difesa del ricorrente ha chiesto di essere ascoltata, in camera di consiglio, se del caso unitamente alla parte;

che, in data 23 ottobre 1995, il ricorrente ha presentato, in riferimento al primo ricorso, una "memoria illustrativa" contenente "motivi aggiunti", con la quale impugna - "oltre alla mozione in data 4 luglio 1995 così come presentata e messa all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 ivi compreso l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione" stessa - gli altri ulteriori atti di cui al ricorso depositato in pari data;

CONSIDERATO che la richiesta di audizione in camera di consiglio proposta dalla difesa del ricorrente non è compatibile con il carattere meramente delibatorio di questa fase preliminare, nella quale la Corte deve limitarsi ad una verifica sommaria, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso e, ove questo sia ritenuto ammissibile, all'individuazione degli organi interessati al conflitto;

che, ai fini della determinazione del thema decidendum e dell'identificazione dell'interesse del ricorrente, il primo ricorso può, nei termini in cui risulta proposto, reputarsi contenuto e ricompreso nel secondo;

che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti, soggettivi ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;

che, quanto all'oggetto del conflitto, esso riguarda essenzialmente la mozione di sfiducia votata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995, nonché il decreto in pari data, con il quale il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha conferito a quest'ultimo l'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim;

che, per ciò che concerne i requisiti soggettivi, sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto questi prospetta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza del voto di sfiducia individuale espresso dal Senato della Repubblica;

che la legittimazione a resistere va riconosciuta al Senato della Repubblica, quale titolare del potere di accordare e revocare la fiducia ai sensi dell'art. 94 della Costituzione; al Presidente del Consiglio dei ministri, quale titolare del potere di proposta di cui all'art. 92 della Costituzione; al Presidente della Repubblica, quale titolare del potere di nomina di cui al medesimo art. 92 della Costituzione;

che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, può ritenersi interessata al conflitto anche la Camera dei deputati, essendo in discussione l'istituto della mozione di sfiducia nei confronti del singolo Ministro;

che, in conclusione, in questa fase di mera delibazione preliminare, nella quale resta del tutto salva e impregiudicata ogni e qualsiasi pronunzia definitiva anche in tema di ammissibilità, il ricorso va dichiarato ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato nei confronti del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica;

Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Repubblica, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1995.

Mauro FERRI, Presidente

Massimo VARI. Redattore

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1995.