ORDINANZA N. 217
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Napoli nei confronti della Camera dei deputati, con ricorso depositato in Cancelleria il 23 marzo 1994 ed iscritto al n. 50 del registro ammissibilità conflitti.
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che il Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall'art. 96 Cost., al quale il Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale aveva trasmesso gli atti relativi all'on. Luigi Ciriaco De Mita, già Presidente del Consiglio dei ministri, ed altri per il compimento delle indagini preliminari di cui all'art. 7 legge 16 gennaio 1989 n.1, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953 n. 87, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni del 23 febbraio 1994 e del 18 dicembre 1993, con le quali la Camera restituiva al Collegio gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Luigi Ciriaco De Mita ed altri;
che con il ricorso in questione si chiede di dichiarare: a) che è riservata in via esclusiva al Collegio ex art. 7 l.cost. n. 1 del 1989 la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 Cost.; b) che, ai fini di tale valutazione, è altresì riservata in via esclusiva al Collegio la esatta determinazione dei poteri di indagine e quindi l'esercizio discrezionale di detti poteri; c) che rientra invece nelle attribuzioni della Camera competente concedere l'autorizzazione a procedere, ovvero negarla ove reputi la ricorrenza delle esimenti di cui all'art. 9, comma 3, l. cost. n. 1 del 1989, in relazione al fatto-reato così come ipotizzato dall'autorità giudiziaria, senza poter in alcun modo sindacare il concreto esercizio del potere d'indagine e le conseguenti determinazioni adottate dal Collegio nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riservate;
che conseguentemente si chiede di annullare la deliberazione della Camera dei deputati del 23 febbraio 1994, e se del caso anche la precedente deliberazione del 18 dicembre 1993, per violazione degli artt. 8 e 9 l. cost. 16 gennaio 1989 n. 1 e degli artt. 96, 101, comma 2, 104, comma 1, e 112 Cost. con conseguente rinvio degli atti alla Camera per la definitiva deliberazione ai sensi dell'art. 9 cit.;
che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, il Collegio ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in piena indipendenza, sono legittimati ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione;
sostiene quindi che tra tali organi non può non rientrare anche il collegio previsto dall'art. 7 l. cost. n. 1 del 1989, avuto riguardo sia alla sua composizione, sia alle sue funzioni, anche in relazione ai distinti poteri riconosciuti dalla stessa legge al Procuratore della Repubblica nell'ambito del procedimento;
che d'altra parte - osserva ancora il Collegio ricorrente - la legittimazione ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione è stata altresì riconosciuta da questa Corte alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sebbene entrambe le assemblee facciano parte del medesimo potere, giacchè l'una e l'altra sono, in vario senso, competenti ad esprimerne definitivamente la volontà, nei casi in cui ciascuna assemblea viene considerata in posizione di piena indipendenza rispetto all'altro ramo del Parlamento;
che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il Collegio rileva che sotto il profilo oggettivo si ha che, da un lato, la Camera dei deputati non esamina nel merito la richiesta di autorizzazione a procedere, ritenendo che il Collegio debba preventivamente espletare ulteriori indagini e, dall'altro, il Collegio non dà corso alle indagini sollecitate dalla Camera dei deputati, a sua volta ritenendo di non potervi procedere in assenza dell'autorizzazione, con conseguente arresto e stasi del procedimento.
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87 ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite da norme di rango costituzionale;
che da una parte l'art. 8, comma 1, della citata legge costituzionale n.1 del 1989 demanda al Collegio ricorrente il compimento di indagini preliminari e che l'art. 5 della medesima legge, in riferimento all'art. 96 Cost., attribuisce nella fattispecie alla Camera il potere di deliberare l'autorizzazione a procedere per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, anche se cessati dalla carica;
che, inoltre, è nel ricorso prospettata una situazione in astratto riconducibile alla lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella riconosciuta dall'art. 8, comma 1, cit. al Collegio ricorrente;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente denuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto nei confronti della Camera dei deputati dal Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Collegio ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della Collegio ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 23 maggio 1994.
Gabriele PESCATORE, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 02/06/1994.