ORDINANZA N. 178
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza emessa dalla Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria il 16 novembre 1998, in un procedimento penale a carico dell’on. Amedeo Gennaro Matacena, con la quale é stata dichiarata la contumacia dell’imputato, non considerando impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato il 14 dicembre 2000, ed iscritto al n. 174 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che con ricorso depositato il 14 dicembre 2000 la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria, chiedendo alla Corte:
a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che non costituisce impedimento assoluto della partecipazione del deputato alle udienze penali, epperciò causa di giustificazione della sua assenza, il diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;
b) di annullare, per l'effetto, l’ordinanza 16 novembre 1998, con cui lo stesso giudice aveva rigettato la richiesta della difesa dell’on. Amedeo Gennaro Matacena di giustificare l’assenza dell’imputato all’udienza in ragione dell’impedimento parlamentare (attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei deputati), disponendo procedersi e dichiarando la contumacia dell’imputato;
che – riferisce la ricorrente – la menzionata ordinanza della Corte d’assise motiva il rigetto dell’istanza sul rilievo che l’on. Matacena aveva giustificato la propria assenza "adducendo la concomitanza di lavori parlamentari", ma non aveva specificato "se parteciperà a detti lavori o se la sua presenza per eventuali votazioni o interpellazioni prenotate sia oggi indispensabile in Parlamento";
che la Camera dei deputati rileva come il mancato riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione assembleare – costringendo quest'ultimo all'alternativa tra esercizio del "diritto fondamentalissimo" alla difesa ed esercizio del diritto-dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi personalmente – ne ostacola la partecipazione alla votazione e quindi: a) comprime l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione); b) pone a rischio la funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione dei quorum strutturali e funzionali richiesti per la validità delle deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma, Cost., e agli artt. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, terzo comma, e 10, terzo comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1); c) coarta (ab extrinseco) la libertà dell'espletamento del mandato parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale – così violando l'art. 3 Cost. –, quelli dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo, senza consentire di raggiungere, attraverso il bilanciamento delle contrapposte esigenze ed il rispetto del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, un punto di equilibrio (reso possibile dal non quotidiano espletamento delle votazioni) idoneo a garantire la certezza del diritto, escludendo la mera discrezionalità del giudice nella valutazione dell'impedimento a comparire del deputato per impegni parlamentari.
Considerato che la Corte é chiamata a decidere in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato (vedi, in analogo conflitto, ordinanza n. 102 del 2000), restando impregiudicata – atteso il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia – ogni ulteriore decisione anche in punto d’ammissibilità;
che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati é legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, del pari, la Corte di assise di primo grado é legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'àmbito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione;
che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari;
che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che é opportuno disporre, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della citata legge n. 87 del 1953 - come ritenuto da questa Corte in un caso analogo (ordinanza n. 102 del 2000) - la notificazione anche al Senato della Repubblica.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria, nonchè al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.