Sentenza n. 5 del 2023

SENTENZA N. 5

ANNO 2023

Commento alla decisione di

Leonardo Chiarelli

Un’occasione per ribadire il ruolo preventivo della confisca senza condanna e del diritto penale moderno

per g.c. di Sistema Penale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA

 Giudici: Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di R. R., con ordinanza del 27 gennaio 2022, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico).

Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura – in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – il citato art. 6 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione».

Con il secondo gruppo di questioni, il giudice a quo denuncia la medesima disposizione – per allegato contrasto con gli artt. 3, 27, 42, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE – «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’[art. 38 del r.d. n. 733/1931: testo corretto con ord. 97 del 2023] art. 38 del r.d. n. 773/1931».

1.1.– Il rimettente riferisce che R. R. – detentore di otto tra fucili da caccia e carabine da tiro sportivo custoditi presso la propria abitazione, e la cui detenzione era già stata regolarmente denunciata all’autorità di pubblica sicurezza – è imputato della violazione del citato art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per avere omesso di comunicare il trasferimento di dette armi presso la nuova residenza.

L’imputato ha chiesto di definire il processo mediante oblazione, ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale e il giudice a quo, ritenuta l’insussistenza di cause ostative di carattere oggettivo o soggettivo, ha determinato la somma da corrispondere in 103 euro, pari alla metà della sanzione massima prevista dal combinato disposto degli artt. 38 e 17 TULPS; a fronte dell’intervenuto pagamento, l’imputato ha chiesto pronunciarsi declaratoria di estinzione del reato con restituzione delle armi sequestrate.

1.2.– Secondo il giudice a quo, tuttavia, l’istanza di restituzione non potrebbe essere accolta, ostandovi il disposto del censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975, che impone la confisca delle armi in questione, peraltro di valore economico assai superiore alla modesta entità dell’ammenda corrisposta per il reato in contestazione. Infatti, non sussisterebbero dubbi circa l’obbligatorietà della confisca pur a fronte dell’intervenuta oblazione, atteso che l’art. 6, nel richiamare il primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., secondo l’interpretazione offertane dal diritto vivente, impone indefettibilmente la confisca delle cose ivi indicate, anche in assenza di condanna e a fronte della declaratoria di estinzione del reato per oblazione, salve le sole ipotesi dell’assoluzione nel merito dell’imputato o dell’appartenenza della res a persona estranea al reato (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 15 novembre-30 novembre 2017, n. 54086; 6 aprile-2 agosto 2016, n. 33982; 9 ottobre-18 dicembre 2015, n. 49969; 4 dicembre 2012-15 gennaio 2013, n. 1806; 20 gennaio-25 marzo 2010, n. 11480; 1° ottobre-16 ottobre 2008, n. 38951; 10 novembre 2006-18 gennaio 2007, n. 1264; 28 settembre-28 ottobre 1999, n. 5228; 23 ottobre 1997-24 febbraio 1998, n. 5967; 29 ottobre 1997-14 gennaio 1998, n. 413).

Un diverso esito – nel senso della restituzione dei beni o quantomeno della facoltatività della confisca, con possibilità per il giudice di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni per disporla – sarebbe prospettabile solo ove le questioni di legittimità costituzionale sollevate fossero accolte. Di qui la loro rilevanza.

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza del primo gruppo di questioni, ritiene il giudice a quo che l’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui impone la confisca delle armi o altre cose ivi indicate anche in caso di estinzione del reato per oblazione, contrasti: a) con gli artt. 27, secondo comma, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE, i quali sanciscono la presunzione di innocenza dell’imputato; b) con gli artt. 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE, che tutelano il diritto di proprietà.

1.3.1.– La confisca prevista dall’art. 6 della legge n. 152 del 1975 avrebbe natura «“penale” o comunque “sanzionatoria”» in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU. La misura ablatoria si riconnetterebbe infatti alla commissione (almeno presunta) di un fatto di reato, verrebbe disposta dal giudice all’esito di un procedimento penale e non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria o ripristinatoria della situazione antecedente il reato, determinando invece «l’ablazione di beni acquisiti in modo legittimo dall’imputato, da questi legittimamente detenuti (almeno per un determinato tempo) e, in ipotesi, ulteriormente detenibili regolarmente, con una mera comunicazione all’Autorità di P.S.».

Diversamente dalle ipotesi riconducibili alla previsione dell’art. 240, secondo comma, numero 2), cod. pen. (che prescrive la confisca obbligatoria di «cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato»), «la detenzione di un’arma (a meno che non si tratti di arma clandestina o da guerra), e a determinate condizioni persino la fabbricazione, l’alienazione, il porto ecc., non sono affatto vietate in sé, ma richiedono solo una denuncia di detenzione all’Autorità di Pubblica sicurezza (o un’autorizzazione)». Le stesse armi, poi, potrebbero essere restituite, oltre che all’imputato in caso di assoluzione, anche al terzo proprietario estraneo al reato. Ciò confermerebbe che «la confisca non è disposta in relazione all’intrinseca criminosità della res (come potrebbe essere ad esempio in caso di stupefacenti o appunto [di] armi clandestine), ma per la relazione che si pone tra essa e l’autore del reato; in un’ottica che privilegia l’aspetto sanzionatorio rispetto a quello di prevenzione speciale, posto che lo stesso imputato potrebbe comunque continuare a detenere legittimamente armi diverse da quelle oggetto del reato contestatogli». L’esigenza di rispetto di «uno statuto minimo di garanzie di carattere sostanziale e processuale» si porrebbe peraltro per «qualsiasi misura pregiudizievole per diritti costituzionalmente tutelati, anche se di carattere amministrativo» (è citata la sentenza n. 22 del 2018 di questa Corte).

1.3.2.– Tanto premesso in ordine alla natura della confisca di cui all’art. 6 della legge n. 152 del 1975, il giudice a quo evidenzia che, in caso di definizione del processo mediante oblazione, l’effetto ablativo del diritto di proprietà dell’imputato si produce in assenza di accertamento sulla sua responsabilità, se non nei ristretti limiti dell’insussistenza di una evidente causa di assoluzione nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale.

E invero, nel procedimento per oblazione, il giudizio sarebbe definito senza formazione della prova, con l’accoglimento della relativa domanda – presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – in esito a una mera valutazione giudiziale circa l’assenza di recidiva, abitualità o professionalità nel reato dell’imputato, la permanenza o meno di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e la gravità del fatto; valutazione che avverrebbe «senza alcun apporto fornito dalla difesa». Né potrebbe ritenersi che la domanda di oblazione implichi un’implicita ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, o che la pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta oblazione sia equiparabile a una sentenza di condanna. Il procedimento per oblazione, infatti, sarebbe concepito per evitare i costi economici ed emotivi e l’alea del processo mediante il versamento di una somma di denaro, che estingue il reato, senza che si producano effetti penali, civili o disciplinari e senza che la relativa declaratoria sia annotata nel certificato del casellario giudiziale, a differenza di quanto avviene in relazione all’applicazione della pena su richiesta delle parti, alla declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

1.3.3.– Alla confisca ex art. 6 della legge n. 152 del 1975 disposta in esito all’estinzione del reato per oblazione sarebbero estensibili le considerazioni sviluppate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alla cosiddetta confisca urbanistica (sono citate le sentenze grande camera, 28 giugno 2018, GIEM srl e altri contro Italia; 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia; 30 agosto 2007 e 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri contro Italia), secondo cui una misura ablativa del diritto di proprietà è compatibile con gli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU e 1 Prot. addiz. CEDU solo se adottata con una sentenza di condanna «o comunque a seguito di un accertamento garantito, non essendo sufficiente una sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato […] a meno che la stessa non sia stata preceduta, secondo l’ultimo approdo interpretativo condiviso anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass., S.U. 30 gennaio 2020, n. 13539 […]), da un accertamento equivalente ad una pronuncia di condanna per la sua latitudine e modalità di formazione, essendo esteso alla sussistenza del fatto e alla responsabilità del reo e formatosi all’esito di un giudizio caratterizzato dalla partecipazione in contraddittorio delle parti». Considerazioni, queste, espresse dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione alla confisca prevista in materia di gioco d’azzardo dall’art. 722 cod. pen. (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 marzo 1993, n. 5) e alla confisca del prezzo di reato di cui all’art. 240, secondo comma, numero 1), cod. pen. (sono richiamate Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenze 26 giugno-21 luglio 2015, n. 31617, e 10 luglio-15 ottobre 2008, n. 38834).

Tali ragioni di garanzia si imporrebbero a maggior ragione in relazione alla confisca di cui all’art. 6 della legge n. 152 del 1975, i cui effetti ripristinatori sono «del tutto assenti» e la cui funzione sanzionatoria o, al più, specialpreventiva, è particolarmente accentuata.

1.3.4.– Aggiunge il rimettente che un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 6, nella parte in cui impone la confisca delle armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, comporterebbe l’impossibilità di disporre la misura ablativa solo in relazione a ipotesi criminose di offensività estremamente contenuta (ossia le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda); e che, essendo comunque l’oblazione concedibile discrezionalmente, il giudice potrebbe respingere la relativa domanda ove ravvisasse, in relazione alla personalità del reo o al contenuto della contestazione, profili di gravità del fatto. In ogni caso, le armi potrebbero ugualmente essere confiscate a seguito del divieto prefettizio di detenzione delle stesse, ai sensi dell’art. 39 TULPS.

1.4.– Il secondo gruppo di questioni di legittimità costituzionale – che «presuppone, sul piano della rilevanza, il riconoscimento del potere del Giudice di disporre la confisca delle armi anche pronunciando una sentenza di oblazione» – concerne invece l’art. 6 della legge 152 del 1975 nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca anche in relazione alla violazione di cui all’art. 38 TULPS.

1.4.1.– Ad avviso del rimettente, l’obbligatorietà della confisca, unita all’assenza di rimedi esperibili dall’imputato onde evitare il relativo pregiudizio patrimoniale, anche a fronte di una violazione di minima offensività come quella prevista dall’art. 38 TULPS, contrasterebbe con gli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonché con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, e 17 e 49 CDFUE, i quali «nel riconoscere e tutelare la proprietà privata, impongono al legislatore di prevedere che le sanzioni, di carattere penale o anche solo amministrativo, che incidono su beni tutelati dall’ordinamento costituzionale o convenzionale siano ragionevoli, individualizzanti e proporzionate in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità del reo e che le stesse siano altresì congrue e coerenti rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore».

Anche a voler supporre che la confisca di cui all’art. 6 della legge 152 del 1975 non abbia natura «penale» secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, ugualmente non verrebbe meno la necessità di verificare il rispetto dei canoni di «“personalizzazione”, ragionevolezza e proporzione» ricavabili dalle citate disposizioni costituzionali e convenzionali ed estensibili anche alle misure di carattere non punitivo, secondo la giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze 112 del 2019 e 22 del 2018).

Questa Corte avrebbe infatti più volte ritenuto costituzionalmente illegittimi «automatismi lato sensu sanzionatori» che non consentano al giudice o all’autorità amministrativa di compiere una valutazione delle circostanze del caso concreto prima di applicare misure afflittive, tanto più se suscettibili di abbracciare una vasta ed eterogenea gamma di condotte (sono richiamate, oltre ai «plurimi interventi […] sulla materia del bilanciamento di circostanze eterogenee o sull’applicazione obbligatoria degli effetti della recidiva», le sentenze 112 e 88 del 2019 e 222 e 22 del 2018).

1.4.2.– L’art. 6 della legge 152 del 1975, prevedendo una confisca obbligatoria in relazione a tutti i reati concernenti le armi, sarebbe suscettibile di applicarsi ad ipotesi criminose di disvalore profondamente diverso e oggettivamente non comparabile, «dai delitti di fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita di armi da guerra, porto in luogo pubblico o detenzione di armi illegalmente detenute o addirittura clandestine alle ben più modeste ipotesi contravvenzionali» tra cui quella in specie contestata all’imputato, di avere «omesso (o semplicemente ritardato, secondo quanto dedotto nell’istanza di restituzione) di comunicare all’Autorità di PS il trasferimento, dal vecchio al nuovo domicilio, delle armi dallo stesso legalmente denunciate in precedenza e delle quali, dunque, la Pubblica autorità già conosceva tipologia, caratteristiche, numero e soggetto responsabile della detenzione».

A fronte del ridotto disvalore di quest’ultima condotta – comprovato dalla sua punizione con la pena alternativa dell’arresto fino a tre mesi o della multa fino a 206 euro – non sarebbe giustificabile l’indefettibile confisca di beni «la cui detenzione potrebbe essere regolarizzata con una mera comunicazione da parte del privato».

Se rispetto ai delitti concernenti le armi, la confisca appare coerente con lo scopo di tutela della sicurezza pubblica, l’estensione della misura ablatoria alla violazione di cui all’art. 38 TULPS risulterebbe irragionevole, realizzando una parificazione tra situazioni obiettivamente differenti.

1.4.3.– Nel caso di specie, la compressione del diritto di proprietà determinata dalla confisca sarebbe avulsa da qualsiasi valutazione sulla tipologia ed offensività del reato e sulla concreta pericolosità, o anche solo inaffidabilità dell’autore, venendo a dipendere dall’elemento casuale del maggiore o minore valore dei beni oggetto della misura ablatoria. Ciò emergerebbe plasticamente dal caso di specie, in cui, a fronte di una contravvenzione estinguibile con il pagamento di circa 100 euro, la confisca determinerebbe un pregiudizio patrimoniale di svariate migliaia di euro, tra l’altro in capo a un soggetto tuttora titolare del porto d’armi, dunque da ritenersi sufficientemente affidabile sul piano della sicurezza pubblica; pregiudizio da misurarsi tenendo conto che il valore del bene potrebbe prescindere dalle caratteristiche tecniche dell’arma, giacché «un rilevante valore economico, storico, artistico e non ultimo affettivo potrebbe venire in rilievo anche in relazione ad armi dalla pericolosità intrinseca molto contenuta, [come] ad esempio nel caso di armi bianche antiche».

1.4.4.– All’imputato sarebbe poi totalmente preclusa la possibilità sia di dimostrare che la presunzione della sua «inaffidabilità» non è giustificata nel caso concreto, sia di arginare il pregiudizio economico conseguente alla confisca, cedendo i beni che ne sarebbero oggetto a un terzo, come invece consente l’art. 39 TULPS in relazione al provvedimento prefettizio che vieti la detenzione delle armi.

1.4.5.– La disciplina censurata presenterebbe, in conclusione, plurimi profili di irragionevolezza: in primo luogo, la confisca di armi pertinenti a un determinato reato non impedirebbe all’imputato di continuare a detenerne legittimamente altre, «le quali, anche in caso di sequestro, andrebbero necessariamente restituite», ciò che comproverebbe la funzione prevalentemente sanzionatoria della misura in questione; in secondo luogo, la presunzione assoluta di «inaffidabilità» connessa alla confisca obbligatoria conseguirebbe a una violazione puramente formale e di modesta gravità, quale è quella prevista dall’art. 38 TULPS, laddove l’ordinamento prevedrebbe la facoltatività della confisca in ipotesi ben più allarmanti di reati commessi «avvalendosi delle armi», come la minaccia commessa con l’uso di un’arma (è richiamata Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 marzo-20 giugno 2018, 28591); non sarebbe infine possibile né dimostrare l’assenza di «inaffidabilità» in capo al soggetto inciso dalla confisca, né cedere le armi oggetto della misura ablativa a un terzo, con conseguente irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del divieto prefettizio di detenzione di armi, di cui all’art. 39 TULPS, che invece si basa su una valutazione in concreto del rischio di abuso dell’arma da parte dell’interessato e consente di evitare la confisca con la cessione dell’arma.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

2.1.– L’art. 6 della legge 152 del 1975, nell’interpretazione offertane dal diritto vivente (è citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 febbraio-19 marzo 2019, 12175) delineerebbe un’ipotesi di confisca obbligatoria, da disporsi anche in assenza di condanna, in riferimento sia a delitti, sia a contravvenzioni, purché concernenti le armi, ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

L’art. 240 cod. pe – cui l’art. 6 della legge 152 del 1975 rinvia – a sua volta disciplinerebbe la confisca quale misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose servite o destinate a commettere il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, ancorché i relativi effetti ablativi si risolvano sostanzialmente in una sanzione pecuniaria (è richiamata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 gennaio 1983, 1).

Su un piano generale, l’istituto della confisca avrebbe assunto nell’ordinamento natura «proteiforme», potendosi riscontrare la presenza di confische ascrivibili al genus delle misure di sicurezza (prima fra tutte quella prevista dall’art. 240 cod. pe), di confische per equivalente, dalla natura più accentuatamente sanzionatoria, e di confische a funzione ibrida, special-preventiva e punitiva (sono citate le sentenze 46 del 1964 e 29 del 1961 di questa Corte e Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 marzo-2 luglio 2008, 26654).

2.2.– La possibilità di procedere a confisca anche in caso di declaratoria di estinzione del reato – nell’ipotesi statisticamente più frequente, per decorso dei termini di prescrizione – sarebbe stata riconosciuta sia in riferimento alla confisca del prezzo ai sensi dell’art. 240, secondo comma, numero 1), cod. pe e alla confisca diretta del prezzo o profitto del reato ex art. 322-ter cod. pe (è richiamata Cass., sezioni unite penali, 31617 del 2015), sia in rapporto alla confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» (cosiddetta confisca urbanistica), purché al proscioglimento si accompagni un accertamento sostanziale di responsabilità (sono citate la sentenza 49 del 2015 di questa Corte e la sentenza GIEM della Corte EDU).

Anche nel caso – pur meno frequente – della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione, la giurisprudenza di legittimità avrebbe costantemente ribadito l’obbligatorietà della confisca, per qualsiasi reato concernente le armi, salvo in caso di assoluzione nel merito dell’imputato o di appartenenza delle armi a persona estranea al reato (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 8 febbraio-25 febbraio 2022, n. 6919; 18 giugno-19 luglio 2019, n. 32333; n. 49969 del 2015; n. 1806 del 2013; n. 11480 del 2010).

L’ammissibilità di «confische senza condanna» sarebbe del resto comprovata dal disposto dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che consente al giudice dell’impugnazione di accertare la responsabilità dell’imputato, anche a fronte di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o della confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.

2.3.– Tanto premesso, l’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria anche in caso di estinzione del reato per oblazione, non contrasterebbe con la presunzione di innocenza tutelata dagli artt. 27, secondo comma, e 111 Cost., nonché dagli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE.

La domanda di ammissione all’oblazione, pur non potendo essere interpretata come ammissione di colpevolezza, darebbe luogo all’apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere – in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell’imputato – sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (sono richiamate le sentenze n. 6919 del 2022 della Corte di cassazione e n. 14 del 2015 di questa Corte, quest’ultima relativa all’opposizione a decreto penale di condanna). Non potrebbe dunque sostenersi che difetti in toto un accertamento sul fatto, atteso che «il giudice, qualora ritenga che la condotta integri la contravvenzione, ammetterà l’interessato al pagamento dell’oblazione; mentre, laddove lo ritenesse da prosciogliere, dovrebbe pronunciare la richiamata sentenza ex articolo 129 c.p.p., comma 2».

Sarebbero poi inconferenti i principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza Varvara, atteso che la confisca ex art. 6 della legge n. 152 del 1975 avrebbe natura preventiva e non sanzionatoria, essendo la circolazione non autorizzata di armi vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità di tali beni.

2.4.– Nemmeno sarebbero vulnerati gli artt. 3, 27, 42, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 17 e 49 CDFUE; disposizioni che tutelano la proprietà privata ed impongono la ragionevolezza, individualizzabilità, proporzione e congruità delle sanzioni – penali o anche solo amministrative – che su essa incidono.

Ribadita la natura preventiva e non sanzionatoria della confisca di cui all’art. 6 della legge n. 152 del 1975, l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia che l’art. 38 TULPS, nel sancire l’obbligo della denuncia della detenzione di armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti, «garantisce la tracciabilità delle stesse e ne consente all’autorità di polizia un costante controllo, al fine di prevenire un utilizzo delle stesse in eventuali attività delittuose». In questa prospettiva, «[l]a mancata denuncia del luogo di detenzione delle armi, sia essa riferita al primo acquisto […] o relativa al successivo spostamento delle stesse da un luogo ad un altro, non è condotta irrilevante per l’ordinamento e costituisce, invece, indice di inaffidabilità del detentore delle stesse».

Del resto, l’obbligo di assicurare la tracciabilità delle armi sarebbe imposto anche dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, oggi sostituita dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

2.5.– L’applicazione della misura ablativa anche in caso di estinzione del reato per oblazione neppure violerebbe gli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU o l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, atteso che, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 settembre-26 novembre 2021, n. 43699) la confisca di cui all’art. 6 della legge n. 152 del 1975 avrebbe finalità preventiva e non sanzionatoria, essendo orientata ad impedire la circolazione non autorizzata di oggetti in sé pericolosi e prescindendo da prospettazioni di concreta pericolosità, presunta per legge.

2.6.– Nell’esercizio della propria discrezionalità, il legislatore ben potrebbe identificare ipotesi circoscritte di automaticità di provvedimenti, a maggior ragione nel settore delle armi, ove sono disciplinati con particolare rigore sia i requisiti soggettivi che legittimano la detenzione di tali beni, sia il regime dei controlli successivi, volti a verificare la permanenza dell’affidabilità del soggetto, anche al fine di garantire la tracciabilità delle armi.

Gli adempimenti di denuncia previsti dall’art. 38 TULPS dovrebbero essere ripetuti in caso di trasferimento delle armi da una località all’altra, come risulterebbe anche dall’art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). Ciò al fine di «effettuare una “ricognizione” ed “attualizzazione” dei luoghi in cui il soggetto detenga le proprie armi», in ossequio al principio di tracciabilità delle stesse.

La mancata segnalazione del trasferimento delle armi rappresenterebbe dunque una violazione di precisi obblighi di cautela gravanti sul detentore, indicativa di superficialità e scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, che ben giustificherebbe la confisca di tutte le armi possedute (sono richiamate Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 13 aprile 2011, n. 2294; TAR Umbria, sezione prima, sentenza 12 dicembre 2017, n. 784; TAR Piemonte, sezione prima, sentenza 2 agosto 2017, n. 920; TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, sentenza 19 dicembre 2016, n. 1729; TRGA Trento, sentenza 23 febbraio 2012, n. 60).

La giurisprudenza di legittimità avrebbe d’altro canto ribadito l’applicabilità della confisca obbligatoria anche in caso di violazione dell’art. 58 del r.d. n. 635 del 1940 (è richiamata Corte di cassazione, sentenza 17 gennaio-16 febbraio 2011, n. 5841), dovendo equipararsi la mancata denuncia del trasferimento di armi alla mancata originaria denuncia di detenzione.

Nel caso di specie, poi, anche ad ammettere che la confisca sia limitata alle armi trasferite, in relazione alle altre armi eventualmente rimaste nell’originario luogo di detenzione si applicherebbe la misura prefettizia del divieto di detenzione, ai sensi dell’art. 39 TULPS.

La confisca delle armi non costituirebbe misura ingiusta né eccessiva, e la sua piena legittimità, a fronte della violazione dell’art. 58 del r.d. n. 635 del 1940 e in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, sarebbe stata recentemente ribadita dalla Corte di cassazione (sezione prima penale, sentenza 19 novembre 2021-3 febbraio 2022, n. 3802).

2.7.– In definitiva, il rimettente solleciterebbe un inammissibile sindacato su una disciplina, riservata alla discrezionalità del legislatore, che non travalica il canone della ragionevolezza, il cui solo manifesto superamento legittimerebbe l’intervento di questa Corte (sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n. 248 e n. 81 del 2014 e n. 313 del 1995).

La disposizione censurata non sarebbe infatti arbitraria (è citata la sentenza di questa Corte n. 206 del 1999) né tradirebbe obiettivi e ratio della normativa (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 43 del 1997) «risultando ragione giustificatrice sufficiente ad imporre la misura ablativa l’illecita detenzione di armi non denunciate (in cui si risolve l’omessa ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento delle stesse)», a fronte della pericolosità della circolazione non autorizzata di tali beni.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975.

Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura il citato art. 6 – in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE – «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione».

Con il secondo gruppo di questioni, il giudice a quo denuncia la medesima disposizione – per contrasto con gli artt. 3, 27, 42, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE – «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’[art. 38 del r.d. n. 733/1931: testo corretto con ord. 97 del 2023] art. 38 del r.d. n. 773/1931».

2.– Come si evince chiaramente dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione, i due gruppi di questioni si pongono tra loro in rapporto di subordinazione.

Il primo muove infatti dall’assunto relativo alla natura sostanzialmente “punitiva” della confisca obbligatoria prevista dalla disposizione censurata, assunto sulla cui base il rimettente ritiene violata la presunzione di non colpevolezza, garantita dall’art. 27, secondo comma, Cost., dagli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE; con conseguente ulteriore violazione del diritto di proprietà, tutelato dagli artt. 42 Cost., 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE, e inciso dalla misura ablativa all’esame.

Il secondo gruppo di censure è invece prospettato per l’ipotesi di mancato riconoscimento, da parte di questa Corte, della fondatezza del primo gruppo di questioni, e segnatamente in riferimento all’ipotesi che essa non concordi con la qualificazione della confisca all’esame in termini di misura “punitiva”. Anche laddove non si riconoscesse la natura “punitiva” della confisca prevista dalla disposizione censurata e non si ritenesse, pertanto, costituzionalmente illegittima la sua applicazione mediante una sentenza che riconosce l’estinzione del reato per intervenuta oblazione, il rimettente ritiene che l’indefettibile obbligo di disporre tale misura ablatoria da parte del giudice nel caso di violazioni dell’art. 38 TULPS si risolva in una irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di proprietà, così come riconosciuto dalle medesime norme nazionali e sovranazionali poc’anzi menzionate, e in una conseguente ulteriore violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nonché dell’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, ma ha svolto argomenti che concernono unicamente il merito delle stesse, sicché l’eccezione si risolve in una mera formula di rito, e deve per tale ragione essere disattesa.

Debbono, in particolare, essere considerate ammissibili anche le questioni formulate con riferimento a disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal momento che la disciplina censurata ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51 CDFUE. Come si dirà nel prosieguo (infra, punto 5.3.2.), infatti, tale disciplina concorre ad assicurare l’adempimento degli obblighi che derivano, oggi, dalla direttiva 2021/555/UE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi.

4.– Prioritario rispetto all’esame del merito delle questioni prospettate è un breve inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale nel quale esse si collocano.

4.1.– Le questioni sono sollevate nell’ambito di un giudizio in cui è contestata all’imputato la violazione dell’art. 38 TULPS, per avere omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento presso la nuova residenza di otto fucili da caccia e da tiro sportivo, già regolarmente custoditi presso la precedente abitazione, come da denuncia a suo tempo presentata. Dal tenore dell’imputazione risulta, dunque, evidente che la violazione contestata all’imputato è unicamente quella di cui al settimo comma dell’art. 38 TULPS, che testualmente dispone: «[l]a denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza».

Il settimo comma dell’art. 38 TULPS è stato introdotto dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi). In precedenza, l’obbligo di ripresentare denuncia di detenzione in caso di trasferimento «da una località all’altra del territorio dello Stato» di armi, munizioni e materie esplodenti già denunciati era previsto dall’art. 58, terzo comma, del r.d. n. 635 del 1940.

4.2.– Non essendo l’obbligo di cui all’art. 38, settimo comma, TULPS assistito da alcuna specifica sanzione, secondo la recente giurisprudenza di legittimità trova applicazione, in caso di violazione, il disposto dell’art. 17, primo comma, TULPS, secondo cui «[s]alvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 16 novembre 2017-6 marzo 2018, n. 10197, 15 aprile-6 luglio 2016, n. 27985, e n. 49969 del 2015).

Il combinato disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS dà così origine a una contravvenzione punita con pena alternativa, come tale suscettibile di estinguersi mediante oblazione (e dunque per effetto del pagamento, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, attualmente di 103 euro) ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., nel concorso delle condizioni ivi previste.

4.3.– Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, alla contravvenzione in parola trova applicazione l’art. 6 della legge n. 152 del 1975, in questa sede censurato, a tenore del quale «[i]l disposto del primo capoverso dell’articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi» (Cass, n. 3802 del 2022 e n. 32333 del 2019; nonché sezione seconda penale, sentenza 10 settembre-30 ottobre 2020, n. 30192, e sezione prima penale, sentenze n. 5841 del 2011, 18 marzo 1996, n. 1743, e 18 marzo 1993, n. 1161, queste ultime relative all’art. 58 del r.d. n. 635 del 1940, ossia alla disposizione che sanzionava l’omessa ripetizione di denuncia prima della modifica dell’art. 38 TULPS ad opera del d.lgs. n. 204 del 2010, di cui si è detto poc’anzi).

Il rinvio all’art. 240, secondo comma, cod. pen. compiuto dall’art. 6 della legge n. 152 del 1975 comporta che le armi il cui trasferimento non sia stato denunciato ai sensi dell’art. 38, settimo comma, TULPS debbano essere obbligatoriamente confiscate, e ciò «a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore con [tale] norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 giugno-15 novembre 2012, n. 44520).

4.4.– Ancora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la confisca obbligatoria di cui all’art. 6 della legge n. 152 del 1975 si applica non solo in caso di condanna, ma anche di applicazione della pena su richiesta delle parti (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 settembre 2021-24 gennaio 2022, n. 2738; sezione prima penale, sentenza 22 settembre-11 ottobre 2006, n. 34042), di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (Cass., n. 3802 del 2022 e n. 54086 del 2017), di archiviazione del procedimento per motivi diversi dall’insussistenza del fatto (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 aprile-17 maggio 2016, n. 20508), di estinzione del reato per prescrizione (Cass., n. 43699 del 2021), nonché – per quanto qui direttamente rileva – di estinzione del reato per oblazione (Cass., n. 6919 del 2022; n. 32333 del 2019; n. 33982 del 2016; n. 49969 del 2015; n. 1806 del 2013; n. 11480 del 2010; n. 38951 del 2008; n. 5967 del 1998; n. 413 del 1998).

5.– Ciò premesso, le questioni sollevate in via principale non sono fondate.

5.1.– Il rimettente ritiene, in sostanza, che la disciplina censurata, come interpretata dal diritto vivente, violi il principio – fondato, assieme, sull’art. 27, secondo comma, Cost., sull’art. 6, paragrafo 2, CEDU e sull’art. 48, paragrafo 1, CDFUE – della presunzione di innocenza, nella misura in cui consente l’ablazione di beni patrimoniali in conseguenza della commissione di un reato senza che sia stata giudizialmente accertata la relativa responsabilità dell’imputato, come nel caso – verificatosi nel giudizio a quo – in cui questi abbia definito la propria posizione versando una somma a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., con effetto estintivo del reato medesimo. Tale violazione determinerebbe, a sua volta, un’illegittima ablazione dei beni in favore dello Stato, con conseguente violazione delle norme che tutelano – a livello costituzionale, convenzionale e unionale – il diritto di proprietà, e cioè gli artt. 42 Cost., 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE.

Presupposto essenziale delle questioni è però che la disciplina censurata, che prevede – come si è appena rammentato (supra, punto 4.3.) – un’ipotesi di confisca obbligatoria di armi, ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche alla contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17, primo comma, e 38, settimo comma, TULPS (supra, punti 4.1. e 4.2.), contempli una misura qualificabile – dal punto di vista del diritto costituzionale e convenzionale – come sostanzialmente “punitiva”.

5.2.– Il giudice a quo argomenta tale natura sulla base, essenzialmente, dei seguenti argomenti.

Anzitutto, il rimettente osserva che la misura ablatoria in esame è prevista in conseguenza della commissione di un reato, ed è in concreto disposta dallo stesso giudice penale.

Inoltre, a differenza delle altre ipotesi riconducibili alla previsione dell’art. 240, secondo comma, numero 2), cod. pen., la confisca in esame non avrebbe ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato in ragione della loro «intrinseca criminosità», bensì cose che l’imputato potrebbe legittimamente detenere, e che divengono oggetto materiale di un reato soltanto in conseguenza della violazione da parte di costui dell’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del loro avvenuto trasferimento. Il che – unitamente alla circostanza che la condanna per la contravvenzione di cui all’art. 38, settimo comma, TULPS non comporta alcun divieto di possedere altre armi, diverse da quelle confiscate – evidenzierebbe l’assenza di qualsiasi funzione ripristinatoria della situazione preesistente al reato, e la presenza in suo luogo di una funzione propriamente sanzionatoria dell’inosservanza di tale obbligo.

5.3.– Questa Corte non è, tuttavia, persuasa da tali argomenti, e ritiene piuttosto – conformemente all’avviso espresso dall’Avvocatura generale dello Stato e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 6919 del 2022; n. 32333 del 2019, relativa a omessa denuncia di trasferimento di armi; n. 33982 del 2016) – che alla confisca in parola debba essere riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziché punitiva.

5.3.1.– Al riguardo, è pur vero che gli elementi sintomatici sui quali fa leva il rimettente – in particolare, la circostanza che la confisca in esame venga disposta dal giudice penale, e abbia quale presupposto la commissione di un reato – sono stati frequentemente valorizzati dalla giurisprudenza della Corte EDU come indici della natura sostanzialmente punitiva di determinate forme di confisca (sentenze 9 febbraio 1995, Welch contro Regno Unito; 1° marzo 2007, Geerings contro Paesi Bassi; nonché le già richiamate pronunce Sud Fondi e GIEM). Tuttavia, non può ritenersi che ogni misura limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un giudice penale in connessione con un fatto di reato abbia necessariamente natura punitiva. Ad esempio, le misure di sicurezza personali, che pure sono applicate dal giudice penale e presuppongono l’accertamento di un fatto di reato, hanno certamente natura preventiva e non già punitiva, essendo strutturalmente finalizzate a neutralizzare il pericolo di commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come reato da parte del soggetto che vi è sottoposto, e non a punirlo per il fatto che ha già commesso. Analogamente, spetta al giudice penale – durante l’intero arco delle indagini penali e poi del processo – l’adozione di misure cautelari personali e reali, che incidono pesantemente sui diritti fondamentali della persona accusata di avere commesso un reato, e che sono ancorate alla sussistenza, rispettivamente, di gravi indizi di colpevolezza o di un fumus di commissione di un reato, senza che ciò ponga in discussione la natura meramente preventiva di tali misure, e pertanto la loro compatibilità, in linea di principio, con la presunzione di non colpevolezza dell’interessato.

La natura delle varie forme di confisca deve, dunque, essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza – emersa già in pronunce assai risalenti di questa Corte (sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961) – della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell’ordinamento italiano.

5.3.2.– Ai fini di una valutazione della natura della confisca disciplinata dal censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975 – in quanto applicabile alla contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 17, primo comma, e 38, settimo comma, TULPS – occorre dunque interrogarsi sulla sua specifica finalità nel sistema normativo di controllo della circolazione delle armi da fuoco nell’ordinamento italiano.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza n. 27985 del 2016), la ratio dell’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento di armi, in precedenza regolarmente denunciate, risiede nella necessità di garantire che tale autorità abbia in qualsiasi momento contezza del luogo in cui l’arma è detenuta, anche al fine di effettuare i controlli ritenuti opportuni.

Più in particolare, come giustamente sottolinea l’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione di cui all’art. 38, settimo comma, TULPS mira a garantire la piena tracciabilità dell’arma, secondo quanto richiesto dal diritto dell’Unione europea, e in particolare dalla direttiva 2021/555/UE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi, la quale ha codificato la previgente direttiva 91/477/CEE e le numerose modifiche a tale disciplina medio tempore intervenute.

La direttiva 2021/555/UE dispone, oggi, che ogni Stato membro tenga un archivio computerizzato nel quale registrare, tra l’altro, i nomi e gli indirizzi dei detentori di ciascuna arma da fuoco soggetta ad autorizzazione, al fine di garantirne la completa tracciabilità (art. 4, paragrafo 5, lettera c). Essa stabilisce, altresì, che lo Stato membro preveda l’obbligo, a carico di ciascun titolare di autorizzazione alla loro detenzione, di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti delle stesse (art. 10, paragrafo 4, lettera a).

Da ciò discende che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione del trasferimento – e dunque del luogo in cui l’arma, pur in precedenza legittimamente detenuta, si trova attualmente – frustra l’obiettivo, perseguito dal legislatore italiano in adempimento di un preciso obbligo europeo, di avere contezza in ogni momento dell’ubicazione dell’arma; obiettivo che è a sua volta funzionale non solo a prevenire possibili utilizzi illeciti intenzionali dell’arma da parte del detentore, ma anche ad assicurare che l’arma sia detenuta in luogo idoneo, onde minimizzare il rischio che di essa possano impossessarsi terze persone, per farne a loro volta un uso illecito, anche solo involontariamente (come nel caso in cui l’arma finisca nelle mani di un bambino).

La mancata denuncia del luogo in cui l’arma si trova crea, dunque, una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l’ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare; pericolo che la misura ablativa in esame mira per l’appunto a neutralizzare.

L’eventuale ulteriore funzione punitiva di tale confisca, in chiave di rafforzamento della pena prevista per la violazione dell’art. 38, settimo comma, TULPS, appare dunque del tutto secondaria rispetto alla finalità di neutralizzazione del pericolo connesso alla circolazione dell’arma, finalità che la norma appare perseguire in via principale, e che conferisce alla confisca da essa prevista una connotazione essenzialmente preventiva.

5.4.– La conclusione appena raggiunta priva del necessario fondamento logico l’intero primo gruppo di censure articolate dal rimettente, che assumono la violazione della presunzione di non colpevolezza (e, in conseguenza, dello stesso diritto di proprietà) muovendo proprio dal contrario presupposto della natura essenzialmente punitiva della confisca in parola.

Esse devono dunque essere ritenute non fondate.

6.– Nemmeno il secondo gruppo di censure è peraltro fondato, nei sensi di seguito precisati.

6.1.– Il rimettente ritiene, in sostanza, che – anche ove si riconosca natura preventiva, e non già punitiva, alla confisca in esame – essa ridonderebbe in una limitazione irragionevole, e comunque sproporzionata, del diritto di proprietà dell’interessato, con conseguente violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonché degli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 e 49 CDFUE.

Le censure si appuntano, in particolare, sul carattere obbligatorio della confisca in parola anche nell’ipotesi di inosservanza degli obblighi posti dall’art. 38 TULPS, tra i quali assume qui rilievo quello previsto dal suo settimo comma: obbligo, quest’ultimo, che può essere adempiuto mediante una semplice comunicazione da parte dell’interessato, non seguita da alcun provvedimento autorizzativo, e la cui violazione configura una mera contravvenzione estinguibile mediante oblazione, previo versamento all’erario della somma di 103 euro.

Una tale previsione determinerebbe anzitutto una irragionevole equiparazione di trattamento tra autori di reati di assai differente disvalore, assoggettando alla medesima conseguenza giuridica reati non particolarmente gravi come quello oggetto del procedimento a quo e delitti, invece, gravissimi come la fabbricazione, la importazione o la vendita illecite di armi da guerra.

Per converso, la previsione sarebbe foriera di irragionevoli disparità di trattamento, comportando l’obbligatorietà della confisca in casi come quello oggetto del giudizio a quo e non, invece, allorché siano posti in essere delitti assai più gravi, come la minaccia commessa con l’uso di un’arma, in riferimenti ai quali la confisca di quest’ultima non è invece imposta dalla legge.

La compressione del diritto di proprietà determinata dalla confisca in parola risulterebbe poi sproporzionata in ragione del suo automatismo, che non consentirebbe all’imputato la possibilità di dimostrare la propria assenza di pericolosità, ancorché poi – contraddittoriamente – l’ordinamento non precluda al medesimo soggetto il permesso di detenere altre armi.

Ulteriori indici di sproporzionalità della misura sarebbero costituiti, da un lato, dalla sua indifferenza rispetto alle caratteristiche oggettive della violazione, alla colpevolezza del suo autore nonché al grado di effettiva pericolosità delle armi confiscate; e, dall’altro, dalla circostanza che l’entità del pregiudizio provocato all’interessato dall’applicazione della misura dipende da circostanze del tutto casuali, che nulla hanno a che vedere con il grado di pericolosità degli oggetti confiscati, quali il numero e il valore delle armi il cui trasferimento l’interessato abbia omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza.

Infine, il carattere eccessivo – e pertanto, ancora una volta, sproporzionato – della misura emergerebbe dal raffronto tra la disciplina censurata e quella prevista dall’art. 39 TULPS, che attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’art. 38 TULPS, alle persone ritenute capaci di abusarne, e di invitare contestualmente l’interessato a cedere a terzi, entro i successivi 150 giorni, i materiali medesimi, prevedendo la possibilità di una loro confisca soltanto una volta che tale termine sia inutilmente decorso. Una simile disciplina – che pure presuppone una valutazione in concreto della inidoneità del soggetto a detenere l’arma – costituirebbe, secondo la prospettazione del rimettente, un modello di tutela degli interessi pubblici coinvolti meno gravoso per l’interessato, ma parimenti efficace rispetto allo scopo perseguito dal legislatore.

6.2.– Questa Corte non condivide, tuttavia, gli argomenti del rimettente.

6.2.1.– Non fondata è, anzitutto, la censura formulata in relazione all’art. 27 Cost., che – in difetto di indicazione del comma ritenuto violato – sembra essere stato evocato quale parametro “di rinforzo” rispetto all’allegata violazione del principio di proporzionalità della misura. Ma il parametro è, all’evidenza, inconferente qualora si muova dal presupposto – che lo stesso rimettente assume a base del secondo gruppo di questioni – della natura preventiva, e non punitiva, della misura stessa, in quanto tale non soggetta a quei principi di personalità della responsabilità penale e di necessaria funzione rieducativa frequentemente invocati dalla giurisprudenza di questa Corte, unitamente all’art. 3 Cost., a fondamento del principio di proporzionalità delle pene.

6.2.2.– Non fondata è altresì la censura formulata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, dal momento che anche quest’ultima norma è in radice inapplicabile a misure non aventi carattere punitivo, come la confisca di cui è causa.

6.2.3.– L’indubbia incidenza della confisca in esame sul patrimonio dell’interessato impone invece una puntuale verifica, da parte di questa Corte, del suo carattere proporzionato alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali che tutelano il diritto di proprietà (art. 42 Cost., nonché art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, e artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 17 CDFUE).

In proposito, occorre in primo luogo ribadire che la disciplina in esame persegue la finalità – rilevante anche per il diritto dell’UE – di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio italiano, consentendo così all’autorità di pubblica sicurezza di avere contezza del luogo in cui esse siano conservate e di effettuare gli opportuni controlli atti a prevenire incidenti derivanti dall’uso scorretto delle armi medesime (supra, punto 5.3.2.).

Tale finalità – di fondamentale rilievo per la tutela dell’ordine pubblico, e più in particolare per la prevenzione di condotte violente realizzate mediante l’uso di armi, potenzialmente lesive della vita e dell’incolumità dei consociati – è perseguita dal legislatore anche mediante la previsione della confisca obbligatoria delle armi, pur in precedenza regolarmente denunciate e possedute in forza di licenza di porto d’armi, allorché il loro possessore ometta di comunicare il loro trasferimento in una nuova sede. In tale ipotesi, il legislatore presume una situazione di pericolo per l’ordine pubblico connessa al perdurante possesso delle armi in capo a chi abbia violato l’obbligo di comunicarne l’avvenuto trasferimento, e il connesso obbligo di fornire assicurazioni circa la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza della nuova collocazione (art. 38, settimo comma, ultima proposizione, TULPS); situazione di pericolo da neutralizzarsi, appunto, mediante la confisca delle armi stesse.

L’ablazione così realizzata costituisce una rilevante limitazione del diritto di proprietà, tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, che tuttavia – a giudizio di questa Corte – non può essere ritenuta a) manifestamente inidonea, b) non necessaria ovvero c) non proporzionata in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita (sentenza n. 20 del 2019, e ulteriori precedenti ivi citati).

Quanto al profilo sub a), l’inosservanza delle norme che impongono la costante tracciabilità delle armi rivela, infatti, una grave trascuratezza in capo al loro detentore, che non solo impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di avere costante contezza del luogo in cui le armi siano detenute, ma che il legislatore considera altresì, non irragionevolmente, come indice di sopravvenuta inidoneità del loro proprietario a continuare a detenerle in condizioni di sicurezza; sicché la confisca delle armi appare rimedio idoneo per rimuovere tale situazione di pericolo.

Quanto al profilo sub b), a fronte della gravità delle conseguenze che possono derivare dalla mancata conservazione delle armi in condizioni di sicurezza, e conseguentemente dalla loro illecita utilizzazione da parte di terzi, non eccede manifestamente lo scopo di tutela perseguito dal legislatore una disciplina che preveda l’automatica confisca delle armi medesime, senza consentire al loro detentore di dimostrare, caso per caso, l’insussistenza dei pericoli presunti in via generale dal legislatore. Come questa Corte ha recentemente sottolineato, infatti, le pressanti esigenze di tutela sottese alle regole che presiedono alla circolazione delle armi giustificano, entro il solo limite della loro non manifesta irragionevolezza, la «previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi» (sentenza n. 109 del 2019, punto 5.2. del Considerato in diritto) nonché per chi, come nel caso ora all’esame, comunque detenga delle armi. Né esorbita dalla sfera riservata alle discrezionali valutazioni del legislatore la scelta di non strutturare la disciplina della confisca qui all’esame sul modello di quella prevista dall’art. 39 TULPS, meno gravosa per l’interessato. Quest’ultima disposizione, infatti, attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi anche a chi abbia regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni di cui all’art. 38 TULPS, incluse quelle di comunicare il loro trasferimento, ma sia comunque ritenuto capace di abusarne sulla base di indicatori che non presuppongono necessariamente il compimento di condotte costituenti reato (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 gennaio 2020, n. 65). Il che rende plausibile una limitazione meno incisiva del diritto di proprietà.

Quanto, infine, al profilo sub c), nella valutazione del complessivo bilanciamento compiuto dal legislatore tra il pregiudizio derivante all’interessato dalla misura in esame e le finalità che quest’ultima persegue, questa Corte non può non tener conto, da un lato, della estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei consociati, che l’ordinamento ha il dovere di tutelare in forza dell’art. 2 Cost. (da ultimo, sentenza n. 50 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto); e, dall’altro, della circostanza che nel nostro ordinamento – come nella generalità degli ordinamenti europei – l’acquisto e l’esercizio del diritto di proprietà delle armi sono sottoposti a speciali limiti e controlli, che mirano a schermare il più possibile i rischi per l’ordine pubblico ad essi necessariamente connessi. Limiti dai quali risulta, in via generale, una maggiore cedevolezza – di fronte ai controinteressi collettivi che vengono qui in considerazione – delle ragioni di tutela della proprietà delle armi rispetto a quanto valga per la generalità degli altri beni (mutatis mutandis, si veda, ancora, sentenza n. 109 del 2019, punto 5.2. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati).

6.2.4.– Parimenti non fondati sono gli ulteriori profili di contrasto con l’art. 3 Cost. prospettati dal rimettente, sia sotto il profilo a) dell’irragionevole equiparazione di trattamento tra situazioni diverse o, all’opposto, b) di irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, sia c) sotto il profilo “intrinseco”.

Quanto al profilo sub a) (asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra autori di reati di differente disvalore operata dalla disposizione censurata), basti osservare che, trattandosi qui di una misura a contenuto preventivo e non già punitivo, ha scarso significato comparare la gravità del reato che ne costituisce il presupposto legale, posto che tale reato svolge il ruolo di “occasione”, più che di “causa”, dell’intervento ablativo, finalizzato a fronteggiare una situazione di pericolo che il legislatore non irragionevolmente ritiene integrata già in conseguenza della violazione della diligenza che il detentore di armi è tenuto scrupolosamente ad osservare in ogni momento.

Quanto al profilo sub b), relativo alla mancata previsione di una confisca obbligatoria nel caso di reato non già «concernente le armi» ai sensi dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975 ma posto in essere “a mezzo” di armi – come nel caso, evocato dal rimettente, di una minaccia commessa con l’uso di armi –, occorre rilevare che, anche ove si ritenesse irragionevole la mancata inclusione nella disciplina censurata di simili ipotesi, a tale supposta irragionevolezza questa Corte non potrebbe certo porre rimedio espungendo dalla disciplina le ipotesi di violazione degli obblighi di cui all’art. 38 TULPS: ipotesi, queste ultime, rispetto alle quali la previsione di una confisca obbligatoria dell’arma, come sopra osservato, non può essere ritenuta sproporzionata né irragionevole.

Quanto, infine, al rilievo sub c), secondo cui la confisca obbligatoria in esame non impedirebbe – contraddittoriamente, secondo il rimettente – all’interessato di detenere altre armi, può agevolmente replicarsi che, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, proprio la violazione delle norme relative alla comunicazione del trasferimento delle armi di cui all’art. 38, settimo comma, TULPS può essere considerata indice di scarsa affidabilità soggettiva e legittimare, pertanto, l’imposizione da parte del prefetto di un generale divieto rivolto all’interessato di detenere armi, ai sensi del già menzionato art. 39 TULPS (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 13 settembre 2017, n. 4334, nonché TAR Lazio, sezione prima-ter, sentenza 29 novembre 2018, n. 11585); sicché i due rimedi ben possono coesistere ed operare congiuntamente, nell’ottica di una efficace tutela dell’ordine pubblico contro i pericoli derivanti dall’uso illecito delle armi.

6.3.– Tutto ciò posto, va tuttavia osservato che, allorché – come nel caso che ha dato origine al procedimento a quo – la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l’estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all’accertamento dei presupposti di legge che giustificano l’applicazione della misura.

6.3.1.– Come poc’anzi si è chiarito, le pur gravose conseguenze patrimoniali che derivano dalla confisca in esame non possono essere considerate sproporzionate o irragionevoli, la misura in parola riposando sulla ragionevole presunzione del legislatore di una situazione di pericolosità discendente dalla inidoneità del loro proprietario a continuare a detenere le armi in condizioni di sicurezza; inidoneità, a sua volta, dimostrata proprio dalla violazione delle norme che fissano precise condizioni e adempimenti connessi alla loro detenzione, tra le quali lo stesso obbligo di comunicarne il trasferimento ai sensi dell’art. 38, settimo comma, TULPS.

Tuttavia, la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza di una misura che incide in maniera potenzialmente assai gravosa sul diritto di proprietà non può non dipendere anche dalla presenza di un adeguato meccanismo di tutela giurisdizionale, che garantisca all’interessato la possibilità di contestare in maniera effettiva la sussistenza dei presupposti della misura.

Ciò risulta, tra l’altro, dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale, pur non contenendo il testo dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU alcun esplicito requisito procedurale, la legittimità di qualsiasi misura che incida sul diritto di proprietà – a prescindere dalla sua natura penale o non – dipende, per l’appunto, dalla presenza di procedimenti in contraddittorio coerenti con il principio di parità delle armi, nei quali l’interessato sia posto in condizione di contestare in maniera effettiva la misura stessa (Corte EDU, sentenza GIEM, paragrafo 302, e ivi numerosi precedenti citati), tale requisito discendendo dallo stesso principio di legalità che presiede a ciascuna misura limitativa del diritto di proprietà (Corte EDU, grande camera, sentenza 11 dicembre 2018, Lekić contro Slovenia, paragrafo 95).

Ne consegue che, onde mantenersi entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la violazione sulla quale si fonda la presunzione che sta alla base della disposizione censurata – dopo essere stata contestata all’imputato dal pubblico ministero, sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria – deve essere altresì accertata dal giudice che applica la confisca, in un procedimento nel quale le ragioni dell’imputato siano ascoltate e valutate nel contradditorio con il pubblico ministero.

6.3.2.– Ora, la giurisprudenza di legittimità ammette, come si è già ricordato (supra, punto 4.4.), che la confisca all’esame possa essere applicata dal giudice anche mediante la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Una tale possibilità non è logicamente incompatibile con l’intervenuta estinzione del reato, come si è addirittura ritenuto in relazione a una misura di natura punitiva come la confisca urbanistica, che può essere applicata anche con la sentenza dichiarativa della prescrizione, la quale parimenti estingue il reato (sentenza di questa Corte n. 49 del 2015, punto 5 del Considerato in diritto, nonché Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio-30 aprile 2020, n. 13539).

Tuttavia, come si è sottolineato proprio in relazione alla confisca urbanistica, anche in caso di estinzione del reato resta necessario, ai fini dell’applicazione di una misura ablativa della proprietà, che il giudice accerti il presupposto della misura stessa, in un procedimento in contraddittorio con l’imputato.

Ciò non può non valere anche nell’ambito del peculiare procedimento di oblazione, disciplinato dall’art. 141 norme att. cod. proc. pen., ove il giudice dovrà parimenti accertare in maniera piena il presupposto legale della misura, che coincide con la commissione del reato.

Tale accertamento non può, d’altra parte, ritenersi superfluo per effetto della domanda di oblazione formulata dall’imputato, dal momento che tale domanda – secondo quanto pacificamente ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza n. 32333 del 2019) – non comporta alcuna ammissione di responsabilità per il reato contestato, esattamente come non comporta alcuna ammissione di responsabilità la decisione dell’imputato di non rinunciare alla prescrizione.

6.3.3.– Un tale accertamento nell’ambito del procedimento di oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen. appare senz’altro compatibile con la struttura del procedimento medesimo, che già prevede un sub-procedimento finalizzato a permettere al giudice – oltre che di verificare l’insussistenza delle condizioni che impongano l’immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen. (Cass., sentenza n. 32333 del 2019) – di accertare se permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del trasgressore (terzo comma), ovvero se il fatto sia grave (quarto comma): evenienze in presenza delle quali la domanda di oblazione, rispettivamente, dovrà o potrà essere respinta. Come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tale accertamento deve essere compiuto anche d’ufficio dal giudice, e di esso dovrà darsi conto nella motivazione della sentenza, specialmente nel caso di pronuncia sfavorevole all’imputato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 luglio 2017-1° febbraio 2018, n. 4992; sentenza 20 aprile-14 maggio 2010, n. 18307).

Nell’ambito del sub-procedimento in parola, ben potrà dunque il giudice, investito di una richiesta di oblazione ex art. 162-bis cod. pen. per una contravvenzione per la quale sia prevista l’obbligatoria applicazione della confisca ora all’esame, accertare, nel contraddittorio tra le parti, la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l’applicazione: e dunque l’effettiva commissione del fatto di reato da parte dell’imputato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto delle eventuali allegazioni difensive dell’imputato stesso. Di tutto ciò dovrà essere dato conto nella motivazione della sentenza di cui all’art. 141, comma 4, norme att. cod. proc. pen.

6.3.4.– Né osta alla possibilità di un tale accertamento la funzione deflattiva del carico giudiziale normalmente svolta dal procedimento per oblazione.

Se per un verso, infatti, l’imputato cui sia contestata una contravvenzione punita con pena alternativa ha un preciso interesse a essere ammesso all’oblazione laddove sussistano le condizioni indicate nell’art. 162-bis cod. pen., senza che ciò comporti in alcun modo un riconoscimento della propria colpevolezza, è altresì vero che l’ordinamento non può pretendere che egli rinunci alla possibilità di essere ammesso a questo beneficio – la cui scelta rientra, come quella di ogni altro rito alternativo, tra i contenuti del diritto di difesa dell’imputato di cui all’art. 24 Cost. (sentenza n. 530 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto, e, più recentemente, sentenza n. 192 del 2020, punto 7 del Considerato in diritto) – al solo scopo di evitare l’applicazione della confisca obbligatoriamente prevista per quella contravvenzione, difendendosi nell’ambito del giudizio penale dall’imputazione e rischiando, così, di subire una condanna penale, con tutte le conseguenze negative per la propria vita futura.

L’incidenza sul diritto di proprietà determinata dalla confisca in esame giustifica il dispendio di energie processuali connesso alla necessità di confrontarsi con le eventuali allegazioni difensive dell’imputato: il quale ha il pieno diritto di chiedere di essere ammesso all’oblazione con effetto estintivo del reato, e al tempo stesso di sostenere di non aver commesso il fatto che gli è stato contestato, al diverso fine di evitare l’applicazione di una misura che pesantemente incide sul suo diritto di proprietà, e che – seppur inquadrabile in una logica preventiva anziché punitiva – ha per presupposto il medesimo fatto di reato.

6.4.– In conclusione, il secondo gruppo di questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 17 CDFUE e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, vanno dichiarate non fondate nei sensi appena precisati, e dunque a condizione che la disciplina censurata sia interpretata in modo da assicurare che il provvedimento di confisca sia pronunciato in esito all’accertamento, da parte del giudice, dei presupposti di legge che giustificano la misura.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», sollevate, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’[art. 38 del r.d. n. 733/1931: testo corretto con ord. 97 del 2023] art. 38 del r.d. n. 773/1931», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2023.