Sentenza n. 192 del 2020

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SENTENZA N. 192

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come aggiunto dall’art. 53, comma 1, lettera c), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), in relazione all’art. 162-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Teramo nel procedimento penale a carico di M. S., con ordinanza del 3 luglio 2019, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2020;

udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 14 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 3 luglio 2019, il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all’art. 162-bis del codice penale, «nella parte in cui non prevede che l’imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell’imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell’originaria imputazione e per la quale l’oblazione non era ammissibile».

1.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori), commesso in danno di una cittadina cinese, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato avrebbe posto in essere, nell’arco di alcuni mesi, reiterati comportamenti intimidatori e molesti – consistiti segnatamente nell’invio di messaggi telefonici, talvolta dal contenuto ingiurioso e intimidatorio, e in accessi non graditi sul luogo di lavoro della persona offesa, con la formulazione di minacce ove quest’ultima non avesse ripreso la relazione – così da provocarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il rimettente ritiene che, alla luce delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale – delle quali viene dato ampio conto nell’ordinanza di rimessione – la condotta ascritta all’imputato debba essere diversamente qualificata sul piano giuridico. Dall’istruttoria espletata non sarebbe infatti emerso che i comportamenti dell’imputato abbiano effettivamente causato, in capo alla persona offesa, taluno degli eventi richiesti ai fini dell’integrazione del delitto di atti persecutori (perdurante e grave stato d’ansia o di paura, fondato timore per la propria incolumità, alterazione delle abitudini di vita). Le iniziative del giudicabile si sarebbero tradotte piuttosto in meri atteggiamenti molesti, atti ad arrecare disturbo alla persona offesa in ragione del loro carattere assillante e ingiurioso, risultando quindi riconducibili alla meno grave ipotesi criminosa di cui all’art. 660 cod. pen. (molestia o disturbo alle persone).

1.2.– A fronte della concreta prospettiva di una "correzione” della definizione giuridica del fatto, e in mancanza di una formale iniziativa in tal senso da parte del pubblico ministero, il giudice a quo aveva ritenuto di dover invitare le parti ad interloquire sul punto, in modo da garantire «il contraddittorio argomentativo (ed eventualmente probatorio) della difesa». Ciò, sulla base di una interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell’art. 521, comma 1, del codice di procedura penale.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, riconosce all’imputato il diritto ad essere informato, in termini dettagliati, non solo dei fatti materiali addebitatigli, ma anche della qualificazione giuridica degli stessi e di ogni possibile loro modificazione nel corso del giudizio. La garanzia informativa sul contenuto dell’accusa, prevista dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU quale condizione del «processo equo», risulta, infatti, strettamente correlata a quella prevista dalle successive lettere a) e b) del paragrafo 3, essendo funzionale a consentire al soggetto accusato di disporre del tempo sufficiente per preparare la propria difesa, il cui efficace esercizio non può non essere riferito anche all’eventuale modifica dell’accusa complessivamente considerata (non limitata, cioè, alla sua componente "fattuale”).

A fronte di tali indicazioni – rileva il giudice a quo – la giurisprudenza di legittimità si è fatta promotrice di una interpretazione del citato art. 521, comma 1, cod. proc. pen. conforme ai dicta della Corte di Straburgo e al principio enunciato dall’art. 111, terzo comma, Cost. Si è affermato, in specie, che – fermo restando, alla luce del chiaro tenore della disposizione del codice di rito, il potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione – tale potere non può essere, tuttavia, esercitato "a sorpresa”, ma solo previa promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla relativa questione, posto che le strategie difensive possono mutare al cospetto di una differente qualificazione giuridica della condotta: e ciò anche nel caso di passaggio da una ipotesi criminosa più grave ad altra più mite.

A seguito della ricordata iniziativa officiosa del rimettente, l’imputato ha presentato istanza di definizione del procedimento mediante oblazione, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., sul presupposto della condivisa riconducibilità del fatto oggetto di giudizio alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen., punita con pena alternativa: istanza sulla quale il pubblico ministero nulla ha eccepito, mentre il difensore della parte civile ne ha chiesto il rigetto.

L’istanza in parola risulta, tuttavia, formulata per la prima volta oltre il termine perentorio previsto dallo stesso art. 162-bis cod. pen. (l’apertura del dibattimento): donde il problema preliminare della sua ammissibilità.

1.3.– Al riguardo, il rimettente rileva come, nella persistente assenza di un intervento organico del legislatore in materia, la tematica dei rapporti tra vicende modificative dell’imputazione e diritto di accesso ai riti alternativi abbia dato luogo a plurime pronunce a carattere additivo della Corte costituzionale: pronunce che – sebbene riferite alle sole modifiche "fattuali” disciplinate dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. – hanno ridisegnato i margini di esercizio della facoltà dell’imputato di scelta dei reati speciali in «un’ottica progressivamente evolutiva di tutela costituzionalmente avanzata del diritto di difesa».

Movendo dalla premessa per cui la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, la giurisprudenza costituzionale è pervenuta, per tappe successive, a riconoscere che, ogni qualvolta l’accusa originaria venga modificata nei suoi termini essenziali, non possono non essere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni (sono citate le sentenze n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012). Ciò, a prescindere dalle modalità – "fisiologiche” o "patologiche” – di emersione del dato probatorio che sorregge l’aggiornamento dibattimentale dell’accusa, con consequenziale definitivo superamento del criterio discretivo fondato sulla "prevedibilità”, o meno, da parte dell’imputato, di una simile evenienza processuale. Secondo la Corte costituzionale, «non si può pretendere che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto anche dell’eventualità che, a seguito dei futuri sviluppi dell’istruzione dibattimentale, l’accusa a lui mossa subisca una trasformazione, la cui portata resta ancora del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta» (è citata la sentenza n. 273 del 2014).

Solo a fronte di una esauriente cristallizzazione del quadro di accusa è, infatti, possibile assegnare un termine per l’esercizio di facoltà processuali che – come quella di opzione per un rito alternativo – con quel quadro devono necessariamente misurarsi, traendo esse naturale alimento proprio dalla natura delle fattispecie incriminatrici contestate e dalle correlative basi fattuali. Di qui, dunque, il conclusivo approdo per cui, «[s]e […] la possibilità di richiedere i riti alternativi si salda a fil doppio al diritto di difesa – in particolare, al diritto di scegliere il modello processuale più congeniale all’esercizio di quel diritto – e se è la regiudicanda, nelle sue dimensioni "cristallizzate”, a costituire la base su cui operare tali scelte, non può che desumersi la incoerenza con quel diritto di qualsiasi preclusione che ne limiti l’esercizio concreto, tutte le volte in cui il sistema ammetta una mutatio libelli in sede dibattimentale» (è citata la sentenza di questa Corte n. 82 del 2019). Conclusione che si porrebbe in piena sintonia con il richiamato indirizzo della giurisprudenza della Corte EDU.

1.4.– Con specifico riguardo all’istituto che viene in rilievo nel giudizio a quo, il giudice rimettente osserva ancora che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 530 del 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestato in dibattimento.

Il legislatore ha inteso recepire tale pronuncia a livello normativo, aggiungendo il comma 4-bis all’art. 141 norme att. cod. proc. pen. Tale disposizione – introdotta dall’art. 53, comma 1, lettera c), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) – prevede che «[i]n caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato».

Ad avviso del giudice a quo, la norma, consentendo all’imputato di proporre domanda di oblazione, non ostante il superamento del termine rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, nei soli casi di modifiche "fattuali” dell’imputazione originaria, e non anche nel caso di mutamento, su iniziativa del giudice, di un aspetto anch’esso fondamentale del thema decidendum, quale la definizione giuridica del fatto, si porrebbe in contrasto con la garanzia costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.).

Il legislatore non avrebbe, infatti, colto «la valenza ermeneutica potenzialmente "estensiva”» del principio enunciato nella citata sentenza n. 530 del 1995, e definitivamente consacrato nelle più recenti pronunce della Corte costituzionale dianzi richiamate, riguardo all’oggettiva impossibilità per l’imputato di chiedere l’oblazione prima della modifica dell’imputazione.

1.5.– A fronte della riduttiva portata applicativa dell’art. 141, comma 4-bis, norme att. cod. proc. pen., connessa al suo tenore letterale, la giurisprudenza di legittimità si sarebbe posta alla ricerca di soluzioni ermeneutiche atte ad evitare il vulnus costituzionale considerato.

Componendo il contrasto insorto sul punto tra le sezioni semplici, le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2006-2 marzo 2006, n. 7645, hanno affermato che la disposizione censurata trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il pubblico ministero proceda in dibattimento a una formale modifica dell’imputazione, e non anche in presenza di una diversa qualificazione giuridica del fatto operata direttamente dal giudice nella sentenza. Secondo le sezioni unite, l’imputato, per essere ammesso ad estinguere un reato contestato originariamente come non oblabile, deve presentare, in forma preventiva, l’istanza di oblazione per l’ipotesi in cui al fatto venga attribuito un diverso nomen iuris, che consenta tale istanza.

Il principio è stato ribadito e puntualizzato dalle sezioni unite con la più recente sentenza 26 giugno 2014-22 luglio 2014, n. 32351, nella quale si afferma che, ove la qualificazione del fatto operata in sede di contestazione non consenta il procedimento di oblazione, è onere dall’imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una specifica richiesta di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ritenuta corretta, in modo da permettere, all’esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto. In tale prospettiva, qualora l’imputato ometta di muovere la predetta contestazione, assumendo una posizione di «nolo contendere» in ordine alla pertinenza del nomen iuris attribuito alla fattispecie dedotta nell’imputazione, nessun tipo di doglianza potrà poi formulare, riguardo alle preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi, ove il giudice, in sede di decisione, abbia ritenuto di dover dare a quel fatto una diversa qualificazione giuridica. Si tratterebbe semplicemente, per l’imputato, di esercitare il proprio diritto a una qualificazione giuridica corretta: diritto che costituirebbe, al tempo stesso, un onere che, se non adempiuto, ben può far sorgere la preclusione temporale connessa alla procedura di oblazione, quale istituto teso ad evitare, e non a seguire, gli esiti del dibattimento.

A questo principio si è uniformata la giurisprudenza di legittimità successiva, sia pure sulla base di rationes decidendi calibrate sulle peculiarità delle singole fattispecie processuali oggetto di giudizio.

1.6.– L’approdo ermeneutico ora ricordato – qualificabile come "diritto vivente” – non sarebbe, peraltro, idoneo a rendere la norma censurata compatibile con l’art. 24, secondo comma, Cost.

Le argomentazioni, svolte a sostegno del principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella più recente delle due pronunce dianzi citate, implicherebbero, infatti, una sorta di "riabilitazione” del criterio della prevedibilità, da parte dell’imputato, di una «emendatio iuris dell’originaria contestazione nel corso del dibattimento», con conseguente configurabilità, a carico dell’imputato stesso, di un onere di sollecitazione preventiva del contraddittorio sul punto e di formulazione di una tempestiva e "cautelativa” domanda di oblazione.

La configurazione di simili oneri processuali – non previsti da alcuna norma del codice di rito – si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 530 del 1995 e ribaditi, in termini perentori e generali, in pronunce più recenti, e particolarmente con la sentenza n. 82 del 2019.

Pur non potendosi negare l’oggettiva diversità delle vicende modificative del fatto nella sua dimensione storica rispetto a quelle attinenti alla sua qualificazione giuridica, sarebbe, però, altrettanto innegabile che quando – come nel giudizio a quo – la prospettiva di una riqualificazione giuridica del fatto emerga soltanto dalle risultanze probatorie dibattimentali, l’avvenuto superamento del limite temporale, previsto per la proposizione della domanda di oblazione, «non può dirsi riconducibile ad una libera scelta dell’imputato, e cioè ad un’inerzia allo stesso addebitabile, dal momento che la facoltà di proporre quella domanda non può che sorgere nel momento in cui il reato stesso è oggetto di contestazione». Tale affermazione, contenuta nella sentenza n. 530 del 1995, dovrebbe ritenersi valevole – alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo in precedenza richiamata – anche in rapporto alla diversa qualificazione del titolo del reato, quale prerogativa funzionale del giudice, a prescindere da una eventuale iniziativa dell’organo titolare dell’azione penale.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all’art. 162-bis del codice penale, «nella parte in cui non prevede che l’imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell’imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell’originaria imputazione e per la quale l’oblazione non era ammissibile».

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché la preclusione dell’accesso all’oblazione nel caso considerato implicherebbe una lesione del diritto di difesa dell’imputato, non essendo il superamento dell’ordinario limite temporale per la proposizione della relativa richiesta addebitabile a un’inerzia dell’imputato stesso, le cui scelte, in punto di accesso ai meccanismi alternativi di definizione del processo, restano necessariamente condizionate dalla concreta configurazione dell’imputazione, anche per quanto attiene alla definizione giuridica del fatto, costituente un aspetto qualificante del thema decidendum.

2.– La questione non è fondata.

Il Tribunale rimettente pone novamente all’attenzione di questa Corte, sotto un particolare profilo, la tematica concernente i rapporti tra mutamenti dell’imputazione e diritto dell’imputato di accedere a meccanismi alternativi di definizione del procedimento a carattere "premiale”. Il problema sollevato dal giudice a quo è segnatamente quello del recupero, da parte dell’imputato, della facoltà di oblazione a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto ope iudicis, che comporti il passaggio da una ipotesi di reato non oblabile ad altra oblabile.

Come è noto, il vigente codice di procedura penale regola in modo nettamente differenziato le modifiche dibattimentali in facto dell’imputazione (contestazione del fatto diverso, del reato concorrente o di una circostanza aggravante, del fatto nuovo: artt. 516, 517 e 518 del codice di procedura penale) e le modifiche in iure (diversa qualificazione giuridica del fatto: art. 521, comma 1, cod. proc. pen.).

Le prime – le modifiche di ordine fattuale – sono appannaggio del pubblico ministero, quale titolare dell’esercizio dell’azione penale, e implicano il riconoscimento all’imputato di specifici diritti difensivi. A fronte di esse l’imputato può chiedere, infatti, un termine per la difesa e l’ammissione di nuove prove (art. 519 cod. proc. pen.); mentre, se l’imputato è assente, la nuova contestazione deve essergli notificata (art. 520 cod. proc. pen.).

Per naturale corollario, quindi, se il giudice, a seguito della valutazione delle prove, accerta che il fatto è diverso da come descritto nell’imputazione, non può pronunciarsi sul merito dell’accusa, ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521, comma 2, cod. proc. pen.), affinché eserciti (se del caso) una nuova azione penale. Soluzione, questa, imposta dal principio di correlazione tra accusa e sentenza, il quale impedisce, a tutela del diritto di difesa, che il giudice si pronunci su temi che non sono stati oggetto di contestazione.

A tale principio restano sottratte, tuttavia, le modifiche di ordine giuridico, le quali possono essere operate direttamente dal giudice, in applicazione del principio iura novit curia, senza che siano previste analoghe garanzie difensive. Ponendosi nel solco della tradizione storica, inaugurata dall’art. 417 del codice di procedura penale del 1913, e perpetuata dall’art. 477 del codice del 1930, l’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, in specie, che il giudice, con la sentenza, può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica. Analogo potere è espressamente riconosciuto (salvo il divieto di reformatio in peius, ove appellante sia il solo imputato) anche al giudice di appello (art. 597, commi 2 e 3, cod. proc. pen.). È pacifico, altresì, che ne disponga, malgrado l’assenza di una specifica previsione normativa, la Corte di cassazione, posto che la sussistenza del potere qualificatorio in grado di legittimità trova fondamento nella stessa funzione nomofilattica da essa svolta.

3.– Tale assetto asimmetrico ha formato, peraltro, oggetto – come è noto – di censura da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich contro Italia.

La pronuncia si colloca nell’alveo del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo – avente quale leading case la sentenza della grande camera 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi contro Francia – che accomuna il mutamento in iure dell’imputazione a quello in facto, sotto il profilo delle garanzie difensive da riconoscere all’imputato ai sensi dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

La Corte europea ha rilevato, in specie, come il diritto dell’accusato ad essere informato del contenuto dell’accusa, previsto dall’art. 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU, rappresenti una condizione essenziale dell’equità del processo, garantita dal paragrafo 1 dello stesso articolo, ponendosi in collegamento con il diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa, previsto dal paragrafo 3, lettera b). A questi fini, l’imputato deve essere informato non solo dei motivi dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l’accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti. Ne consegue che, quando i giudici dispongono, in base al diritto interno, del potere di riqualificare i fatti per i quali sono stati aditi – in particolare, mutando il titolo del reato contestato –, essi debbono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l’opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Le modalità dell’informazione possono essere le più varie, purché adeguate allo scopo (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 7 novembre 2019, Gelenidze contro Georgia; sentenza 15 gennaio 2015, Mihelj contro Slovenia; sentenza 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. contro Bulgaria; sentenza 3 maggio 2011, Giosakis contro Grecia).

Nel caso Drassich, la riqualificazione del fatto – da corruzione semplice (art. 519 cod. pen.) a corruzione in atti giudiziari (art. 519-ter cod. pen.) – era stata operata, per converso, "a sorpresa” dalla Corte di cassazione direttamente con la sentenza definitiva, senza, dunque, che l’imputato avesse avuto alcuna possibilità di interloquire su tale operazione (la quale aveva impedito che il reato fosse dichiarato estinto per prescrizione). Di qui, dunque, la riscontrata violazione dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b), CEDU.

4.– In assenza di un intervento legislativo, il problema dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle indicazioni della Corte di Strasburgo è stato sottoposto all’esame di questa Corte (sia pure con un petitum specificamente circoscritto alla posizione del giudice dell’udienza preliminare).

Le relative questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., sono state dichiarate, tuttavia, inammissibili con la sentenza n. 103 del 2010, oltre che per una ragione di ordine processuale (legata al difetto di motivazione sulla rilevanza), anche per una ragione di ordine sostanziale: ossia per avere il rimettente richiesto una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore.

Questa Corte ha osservato, in specie, come ciò fosse desumibile dalla stessa ordinanza di rimessione, nella parte in cui si era soffermata sulle diverse procedure adottabili al fine di far cadere i dubbi di legittimità costituzionale. Il rimettente aveva, infatti, prospettato, da un lato, «la possibilità di pronunziare un’apposita ordinanza attraverso cui informare le parti della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto, così da consentire un contraddittorio anche sulla nuova qualificazione giuridica; dall’altro, […] l’applicazione in via analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.». Entrambe le soluzioni erano state ritenute, peraltro, inadeguate dal giudice a quo, il quale aveva sollecitato una declaratoria di incostituzionalità a carattere additivo che prevedesse la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, attraverso la restituzione degli atti all’organo dell’accusa. «Risulta evidente, quindi» – ha concluso questa Corte – «che la pronunzia richiesta postula una soluzione che non è l’unica possibile. Deve, altresì, rilevarsi che la soluzione prospettata dal giudice a quo tende ad ottenere la parificazione di situazioni processuali tra loro non omogenee, quali l’accertamento che un fatto debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio. La decisione richiesta, dunque, coinvolgendo scelte relative alla conformazione della disciplina processuale, rientra nella discrezionalità del Parlamento».

5.– L’omologazione del sistema ai dicta della giurisprudenza europea è rimasto, quindi, affidato all’attività interpretativa della giurisprudenza ordinaria.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha prospettato, in effetti, una interpretazione convenzionalmente (e costituzionalmente) conforme dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., in forza della quale, in mancanza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero, il giudice che intenda dare al fatto una diversa qualificazione giuridica è tenuto a informarne preventivamente l’imputato e il suo difensore, in modo da consentire loro di interloquire. Tale obbligo di informazione preventiva, riferito inizialmente al caso in cui la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione, è stato esteso da alcune pronunce anche all’ipotesi in cui vi proceda il giudice di primo o di secondo grado: ritenendosi, di conseguenza, affetta da nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, la sentenza di merito che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica senza che sia stato assicurato il contraddittorio sul punto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2011-17 febbraio 2012, n. 6487; sezione prima penale, sentenza 29 aprile 2011-11 maggio 2011, n. 18590).

Nettamente prevalente risulta, peraltro, allo stato, nella giurisprudenza di legittimità, il diverso orientamento che – facendo leva sulle stesse costanti indicazioni della Corte EDU, riguardo all’esigenza di valutare l’equità del processo, anche ai fini considerati, guardando alla procedura nel suo complesso (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 7 novembre 2019, Gelenidze contro Georgia; sentenza 20 aprile 2006, I.H. e altri contro Austria; sentenza 21 febbraio 2002, Sipavičius contro Lituania; sentenza 1° marzo 2001, Dallos contro Ungheria) – esclude che l’informazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto debba essere necessariamente preventiva. Si è ritenuto, in particolare, che l’adeguamento dell’imputazione sub specie iuris, effettuato direttamente con la sentenza di merito, non violi i diritti convenzionali (e costituzionali), e non sia dunque fonte di alcuna nullità, in quanto l’imputato può difendersi impugnando la decisione (ex plurimis, con particolare riguardo alla riqualificazione operata con la sentenza di primo grado, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 13 novembre 2019-4 dicembre 2019, n. 49175; sentenze sezione sesta penale, 23 giugno 2017-25 ottobre 2017, n. 49054 e 15 febbraio 2017-13 marzo 2017, n. 11956).

6.– Nell’odierno frangente, come già posto in evidenza, viene peraltro in rilievo uno specifico profilo del problema della tutela del diritto di difesa a fronte dei mutamenti del tema d’accusa: quello del recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi a carattere "premiale”, il termine per la cui richiesta risulti già spirato allorché il mutamento interviene.

Di tale aspetto problematico – non considerato dal codice di rito – questa Corte ha avuto modo di occuparsi ripetutamente con riferimento alle modifiche dell’imputazione di ordine fattuale previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (contestazione dibattimentale di un fatto diverso, contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante). Si è avuta, al riguardo, una serie di declaratorie di illegittimità costituzionale, con riferimento ai diversi tipi di modifica, ai singoli meccanismi di definizione del procedimento alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato, patteggiamento, oblazione, sospensione del procedimento con messa alla prova) e alle caratteristiche della nuova contestazione, quanto al momento di acquisizione degli elementi probatori che le giustificano (modifiche "patologiche” e "fisiologiche”) (sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 e n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994).

Gli esiti conclusivi di tale percorso – sviluppatosi per tappe successive, nel segno del progressivo ampliamento dell’area di tutela – sono compendiabili in tre enunciati sequenziali:

a) la scelta dei riti alternativi, parte dell’imputato, rappresenta una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa;

b) tale scelta è, peraltro, necessariamente condizionata dalla concreta configurazione assunta dal tema d’accusa, che segna il metro di riferimento della valutazione circa la praticabilità e la convenienza dell’opzione per il rito speciale;

c) di conseguenza, ogni qual volta, per effetto di nuove contestazioni, il tema d’accusa muta, deve essere restituita all’imputato la facoltà di effettuare o rivedere le proprie determinazioni in proposito.

La giurisprudenza di questa Corte è pervenuta agli approdi dianzi riassunti, superando tre prospettive limitative, che avevano ispirato le sue fasi iniziali.

In primo luogo, è venuta meno quella della indissolubilità del binomio "premialità-deflazione”, al lume della quale l’interesse dell’imputato a fruire dei vantaggi conseguenti ai riti alternativi potrebbe assumere rilievo solo in quanto la sua scelta consenta di conseguire effettivamente gli obiettivi di rapida definizione del processo perseguiti dal legislatore con l’introduzione di tali riti. Si è rilevato, infatti, per un verso, che la logica dello "scambio” fra sconti di pena e risparmio di energie processuali deve cedere di fronte all’esigenza di ripristinare la pienezza delle garanzie difensive e l’osservanza del principio di eguaglianza; per altro verso, che l’innesto del rito alternativo, anche in fase dibattimentale, è idoneo, comunque sia, a produrre un effetto di economia processuale, sia pure attenuato (in particolare, sentenze n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).

In secondo luogo, è stata parimente superata l’idea della «prevedibilità» della variazione dibattimentale dell’imputazione, in quanto fenomeno "connaturale” a un sistema di tipo accusatorio, e della conseguente libera accettazione del relativo «rischio» da parte dell’imputato che non richieda per tempo il rito alternativo. Non si può, infatti, pretendere che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto di mutamenti del tema d’accusa di là da venire e dai contorni ancora indefiniti (per tutte, sentenze n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).

È stata abbandonata, infine, anche l’idea che la restituzione della facoltà di accesso ai riti alternativi debba rimanere circoscritta all’ipotesi in cui la diversa o nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, così da rivelare una negligenza o un errore del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione originaria, atti a fuorviare le scelte dell’imputato (cosiddetta contestazione "patologica”) (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994). Si è riconosciuto, infatti, che le esigenze di tutela del diritto di difesa dell’imputato, in punto di opzione per i riti speciali, sussistono allo stesso modo nell’ipotesi "fisiologica” in cui la nuova o diversa contestazione si basi sui nuovi elementi emersi a seguito dell’istruttoria dibattimentale (sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).

7.– Una delle prime preclusioni colpite, per tal verso, dalle pronunce di questa Corte è stata proprio quella concernente l’oblazione. La sentenza n. 530 del 1995 ha dichiarato, infatti, illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati nel corso del dibattimento: dunque, quando il termine ordinario per l’accesso al beneficio – l’apertura del dibattimento – risultava ormai spirato.

Questa Corte, con la pronuncia da ultimo indcata, ha rilevato che l’istituto dell’oblazione si fonda, «sia sull’interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull’interesse del contravventore di evitare l’ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa (cfr. sentenza n. 207 del 1974). Effetto tipico di tale forma di definizione anticipata del procedimento è, infatti, la estinzione del reato, per cui appare del tutto evidente come la domanda di ammissione all’oblazione esprima una modalità di esercizio del diritto di difesa».

Ciò posto, questa Corte, con la medesima sentenza, ha ritenuto che la preclusione dell’accesso all’istituto – e ai connessi benefici – nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell’istruzione dibattimentale, risultasse «indubbiamente lesiva del diritto di difesa, nonché priva di razionale giustificazione. L’avvenuto superamento del limite temporale (apertura del dibattimento) previsto, in linea generale, per la proposizione della domanda di oblazione (e la cui ratio è quella di evitare che l’imputato possa vanificare l’attività processuale a seconda degli esiti del dibattimento) non è, infatti, nel caso in esame, riconducibile a libera scelta dell’imputato, e cioè ad inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione».

Si è rilevato, infine, come neppure sussistessero «ostacoli di ordine tecnico-sistematico alla ammissione dell’oblazione nel corso del dibattimento […], come è, del resto, dimostrato dal fatto che lo stesso art. 162-bis del codice penale prevede, al quinto comma, che la domanda (già rigettata) "può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado”».

Il legislatore ha inteso recepire la pronuncia di questa Corte, aggiungendo all’art. 141 norme att. cod. proc. pen., che regola il procedimento di oblazione, il nuovo comma 4-bis (norma oggi censurata).

La disposizione, introdotta dall’art. 53, comma 1, lettera c), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), prevede specificamente che, «[i]n caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato».

8.– Questa Corte si è occupata, per converso, una sola volta, e di recente, del problema del recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto, operata ex officio dal giudice. Ciò è avvenuto, in specie, con la sentenza n. 131 del 2019, concernente l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il caso esaminato nell’occasione presentava, tuttavia, una particolarità. Pur a fronte della contestazione di un reato che non lo consentiva, l’imputato aveva, infatti, richiesto tempestivamente la messa alla prova, andando incontro a un diniego: diniego che la successiva riqualificazione del fatto in altra ipotesi di reato aveva reso ingiustificato.

La questione è stata quindi risolta con una sentenza interpretativa di rigetto: la disciplina vigente può bene essere interpretata – contrariamente a quanto riteneva il giudice a quo – nel senso che essa consenta, in una simile ipotesi, l’ammissione al beneficio.

Il caso odierno è diverso. L’imputato non ha, infatti, richiesto l’oblazione entro il termine stabilito, ma solo dopo che, a istruzione dibattimentale conclusa, la prospettiva della riqualificazione giuridica del fatto gli era stata rappresentata dal giudice rimettente. Il giudice a quo ha ritenuto, in specie, che, alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto oggetto di giudizio, qualificato nell’imputazione come delitto di atti persecutori (reato non oblabile), debba essere ricondotto piuttosto alla fattispecie contravvenzionale delle molestie (reato suscettibile di oblazione cosiddetta discrezionale, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.). Aderendo, quindi, all’indirizzo minoritario della giurisprudenza di legittimità in precedenza ricordato, ha ritenuto di dover sollecitare un contraddittorio preventivo delle parti sul punto: iniziativa a seguito della quale l’imputato si è indotto a proporre domanda di oblazione. Di qui l’odierno incidente di costituzionalità.

9.– La previsione di cui al censurato art. 141, comma 4-bis, norme att. cod. proc. pen. ha lasciato, in effetti, aperto il problema – postosi già nel vigore del precedente codice di rito – di stabilire se, e a quali condizioni, l’imputato possa essere ammesso all’oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto che implichi il passaggio da un reato non oblabile ad altro oblabile.

Anche a voler leggere in senso lato la nozione di «modifica dell’[…] imputazione», cui fa riferimento la norma denunciata – formula che evoca testualmente la rubrica dell’art. 516 cod. proc. pen., concernente la contestazione del fatto diverso – appariva infatti evidente come la distinta fattispecie del mutamento del titolo del reato, disposto ex officio, non potesse essere attratta sic et simpliciter nel raggio operativo della disposizione. Diversamente dalle nuove contestazioni in fatto, che vengono operate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, l’attribuzione di una diversa definizione giuridica del fatto da parte del giudice avviene, secondo la disciplina del codice, in sentenza, dunque nel provvedimento che conclude il giudizio: con la conseguenza che il correttivo previsto dalla interpolata disciplina del procedimento oblativo, ovvero la rimessione in termini dell’imputato, non era in grado di operare.

Chiamate nel 2006 a dirimere il contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, le sezioni unite della Corte di cassazione l’hanno risolto affermando che il meccanismo della rimessione in termini non può trovare applicazione a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice, a meno che l’imputato si sia premurato di far rilevare preventivamente l’errore di diritto con contestuale proposizione di domanda di oblazione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 febbraio 2006-2 marzo 2006, n. 7645).

Tale soluzione è stata ribadita dalle stesse sezioni unite nel 2014, con un più ampio supporto argomentativo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 giugno 2014-22 luglio 2014, n. 32351).

In quest’ultima pronuncia, le sezioni unite hanno, in particolare, rilevato che «[a]lla difesa come diritto […] deve necessariamente riconnettersi anche […] uno specifico onere di interlocuzione su tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione; e ciò al fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum. In una prospettiva siffatta, nella ipotesi in cui l’imputato, a fronte di una contestazione "in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge” (art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), […] ometta di contestare la non pertinenza del nomen iuris alla fattispecie dedotta in rubrica, assumendo una posizione di nolo contendere su tale qualificante punto della futura decisione, nessun tipo di doglianza potrà essere formulata – circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi – ove il giudice, in sede di decisione, abbia ritenuto di dare a quel fatto una diversa qualificazione giuridica».

Di conseguenza, «[o]ve […] la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell’imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all’esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione. Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l’esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dall’art. 141 disp. att. c.p.p., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione».

Secondo le sezioni unite, non si tratterebbe qui «di "antevedere” le possibili scelte del giudice in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto»: si tratterebbe, «più semplicemente, di esercitare il proprio diritto ad una qualificazione giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò possono derivare proprio sul terreno della oblabilità del reato; un diritto che […] rappresenta al tempo stesso un onere che, se non adempiuto, ben può far insorgere la preclusione temporale connessa alla procedura di oblazione, quale istituto idealmente teso ad evitare, e non a seguire, gli esiti del dibattimento. Ove così non fosse, infatti, in presenza di una scorretta qualificazione giuridica del fatto, emergente già all’atto del rinvio a giudizio e tale da precludergli formalmente l’accesso all’oblazione, l’imputato finirebbe paradossalmente per fruire di un singolare meccanismo di restituzione nel termine, che gli consentirebbe di beneficiare di tutto il dibattimento e regolarsi, all’esito delle sue risultanze, se domandare l’oblazione previa derubricazione del fatto».

La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia si è uniformata in modo compatto alla soluzione da essa accolta, la quale può essere quindi qualificata – conformemente a quanto assume il rimettente – in termini di "diritto vivente”, utilizzando lo stesso criterio anche in rapporto all’ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di diversa definizione giuridica del fatto (tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza penale, 5 dicembre 2019-5 marzo 2020, n. 8982; sezione quarta penale, sentenza 8 maggio 2018-31 luglio 2018, n. 36752), così come in precedenza era avvenuto con riguardo al patteggiamento (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 marzo 2010-12 aprile 2010, n. 13597).

10.– Con la questione oggi sollevata, il rimettente contesta, tuttavia, che la disposizione censurata, nella lettura offertane dalle sezioni unite, possa ritenersi realmente compatibile con la garanzia costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), quale declinata dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte relativa al tema specifico del ripristino della facoltà di accesso ai riti alternativi in presenza di modifiche dibattimentali dell’imputazione. Prospettiva nella quale il giudice a quo richiede, quindi, una pronuncia additiva calibrata sull’iniziativa da lui assunta nel caso di specie: una pronuncia, cioè, che a fronte della prospettazione preventiva alle parti, ad opera del giudice, di una diversa qualificazione giuridica del fatto, tale da permettere l’oblazione, rimetta in termini l’imputato per proporre la relativa domanda (in particolare, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.).

Al riguardo, si deve peraltro osservare come le soluzioni adottate da questa Corte, in punto di accessibilità dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell’imputazione, non siano estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, che nel sistema nel codice hanno una distinta disciplina, di riflesso alla disomogeneità dei due fenomeni. Disomogeneità già posta in evidenza da questa Corte – proprio in relazione al problema della tutela del diritto al contraddittorio – con la ricordata sentenza n. 103 del 2010, e che lo stesso rimettente del resto riconosce, allorché giudica innegabile «l’oggettiva diversità delle vicende modificative del fatto (nella sua dimensione storica) rispetto a quelle attinenti alla sua qualificazione giuridica».

Per quanto qui più direttamente rileva, non è censurabile da un punto di vista costituzionale l’orientamento nomofilattico delle sezioni unite della Corte di cassazione, circa la configurabilità di un onere dell’imputato, il quale si sia visto contestare in forma chiara e precisa il fatto addebitatogli, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, secondo quanto prescritto dall’art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., di esercitare prontamente e tempestivamente il suo diritto di difesa riguardo all’inquadramento giuridico della vicenda.

Una cosa, infatti, è il mutamento del dato storico su cui si basa l’accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l’imputato non sarebbe tenuto ad "antivedere”, per adeguare ad esso le proprie strategie in punto di opzione per un rito speciale; donde l’abbandono, da parte di questa Corte, del vecchio orientamento basato sulla prevedibilità di variazioni dell’imputazione nel corso del dibattimento e sulla conseguente accettazione del relativo «rischio» da parte dell’imputato che non abbia richiesto per tempo quel rito.

Altra cosa, invece, è la sussunzione del dato storico sub specie iuris, ossia il suo inquadramento sotto l’uno o l’altro titolo di reato: tema sul quale l’imputato potrebbe invece interloquire subito, nell’esercizio del suo diritto di difesa, particolarmente in rapporto ai riflessi sull’accessibilità al meccanismo oblativo, dolendosi, in specie, di una qualificazione scorretta.

Tale diritto, a contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblico ministero, si traduce – per ripetere la formula della sentenza n. 32351 del 2014 delle sezioni unite – anche in un onere, «al fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum». Detto altrimenti, per evitare che, a fronte della scorretta qualificazione, l’imputato "lucri” uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del meccanismo, permettendogli di "regolarsi” secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell’istruttoria dibattimentale. E ciò tanto più in un caso, quale quello oggetto del giudizio a quo, nel quale la riqualificazione che il rimettente reputa dovuta implica il transito dal reato di atti persecutori a quello di molestie: reato "finitimo”, evocato dalla stessa norma incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. con l’uso della voce verbale «molesta».

Al riguardo, occorre tenere conto, altresì, del fatto che, mentre gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. si applicano in primo grado, la riqualificazione giuridica potrebbe essere operata anche dalla Corte di cassazione: evenienza nella quale l’obiettivo di economia processuale, sotteso all’istituto dell’oblazione, ove l’imputato rimasto inerte fosse restituito nel termine per richiederla, risulterebbe in pratica totalmente annullato.

11.– Giova soggiungere, infine, che, sul piano sovranazionale, mentre la Corte di Strasburgo non risulta essersi ancora specificamente espressa sul diritto dell’imputato al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche delle componenti giuridiche dell’accusa, la Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha fatto invece di recente – anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU – con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro.

La Corte di Lussemburgo è stata, infatti, investita dal Tribunale ordinario di Brindisi di una questione pregiudiziale, intesa a conoscere se la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (in particolare, quanto agli artt. 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera c, e 6, paragrafi 1, 2 e 3), e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ostino a una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell’imputazione secondo che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici, in particolare consentendo solo nel primo caso all’imputato di accedere al patteggiamento.

Al quesito la Corte di giustizia ha dato risposta negativa, ritenendo un simile assetto compatibile con i parametri evocati.

La Corte europea ha rilevato, in specie, che tanto la direttiva 2012/13/UE (in modo specifico, il suo art. 6, paragrafo 4), quanto l’art. 48, paragrafo 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono – anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU – che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti che sono oggetto dell’accusa, l’imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell’opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grado di predisporre in modo efficace la propria difesa. Né dalla direttiva, né dalla disposizione della Carta può, per converso, ricavarsi l’obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell’imputato per accedere a riti alternativi a carattere "premiale” (quale, nella specie, l’applicazione della pena su richiesta). E nemmeno può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all’imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell’imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.

12.– Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione va dichiarata, dunque, non fondata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all’art. 162-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Teramo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.