Sentenza n. 223 del 2015

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SENTENZA N. 223

ANNO 2015

 

Commento alla decisione di

 

I. Guglielmo Leo, Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, in Diritto Penale Contemporaneo

 

II. Costanza Nardocci, Norme penali di favore fra tutela dell’unità della famiglia “tradizionale” e diritti individuali. All’incrocio tra tempo della norma e tempi del legislatore. A margine di Corte cost. sent. n. 223 del 2015, per g.c. della Rivista AIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

- Giuseppe                     FRIGO                                                Giudice

- Paolo                           GROSSI                                                   ”

- Giorgio                        LATTANZI                                              ”

- Aldo                            CAROSI                                                   ”

- Marta                           CARTABIA                                             ”

- Mario Rosario              MORELLI                                                ”

- Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

- Giuliano                       AMATO                                                   ”

- Silvana                         SCIARRA                                                ”

- Daria                            de PRETIS                                               ”

- Nicolò                          ZANON                                                   ”

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Parma nel procedimento penale a carico di R.D. con ordinanza del 22 settembre 2014, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 22 settembre 2014 il Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale.

Il rimettente è chiamato alla celebrazione di un giudizio che concerne fatti asseritamente commessi dall’imputato in danno della moglie, all’epoca convivente e non legalmente separata. L’interessato, abusando della fiducia della consorte e della propria posizione di funzionario di banca, avrebbe compiuto una serie di operazioni non concordate, e in qualche caso illecite, su conti correnti di comune intestazione: dirottando fondi verso altri conti, da lui solo controllati; ottenendo mutui garantiti da ipoteca sulla casa coniugale (iscritta in base ad una falsa procura notarile); emettendo o facendo emettere assegni circolari con la falsa sottoscrizione della persona offesa; richiedendo prestiti in appoggio su conti comuni, aperti mediante documenti con sottoscrizioni apocrife. La scoperta degli illeciti – illustra ancora il rimettente – sarebbe stata ostacolata dall’imputato, tra l’altro, esibendo alla moglie falsi estratti di conto corrente, e serbando il silenzio sull’intervenuto suo licenziamento per ragioni disciplinari.

Nel complesso, stando all’accusa, l’imputato si era appropriato della somma di circa 337.000,00 euro, cagionando un danno ancor superiore in ragione dell’indebitamento provocato. Dopo la definitiva emersione dei fatti, lo stesso imputato aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi del mantenimento dei figli e lasciando tutti i congiunti in condizioni economiche disagiate, oltre che in uno stato di grave prostrazione psicologica.

In relazione ai fatti indicati, si procede nel giudizio a quo per i delitti di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, in relazione all’art. 61, numero 5, cod. pen.), falso pluriaggravato in scrittura privata (art. 485 in relazione all’art. 61, numeri 2, 5, 7 e 11, cod. pen.), falso in atto pubblico (art. 479 cod. pen.).

Ciò premesso, il Tribunale rimettente assume che, almeno per il delitto di truffa, dovrebbe trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dalla norma censurata, che attiene tra l’altro al coniuge non legalmente separato e comprende tutti i delitti previsti nel Titolo XIII del Libro II del codice penale, esclusi quelli commessi mediante violenza alle persone (e, comunque, quelli di cui agli artt. 628, 629 e 630).

Sennonché, a parere del giudice a quo, la norma contrasterebbe con gli art. 3 e 24 Cost. La ratio comunemente riconosciuta alla previsione, quella cioè di prevenire il turbamento connesso ad indagini e sentenze di condanna che colpiscano il nucleo familiare, avrebbe perso di ogni attualità. La fisionomia della istituzione familiare sarebbe mutata, rispetto all’epoca in cui la disciplina è stata concepita, dal punto di vista sociale, culturale ed economico, e la stessa frequenza degli illeciti intrafamiliari, di conseguenza, non sarebbe paragonabile a quella in origine apprezzata dal legislatore.

Dovrebbe riconoscersi, sempre secondo il giudice a quo, come i nuclei familiari vengano semmai turbati dai comportamenti criminosi tenuti in danno di congiunti, e come risulti irragionevole, di conseguenza, l’assoluta preminenza assegnata ad un fine di coesione che, nei fatti, risulterebbe irrealizzabile.

Lo stesso fine, del resto, potrebbe essere perseguito anche mediante la previsione generalizzata della perseguibilità a querela per i fatti in considerazione.

La disciplina censurata contrasterebbe dunque con il principio di uguaglianza, diversificando in senso ingiustificatamente favorevole il trattamento dei familiari rispetto a quello dei soggetti esterni che, a parità di condotta offensiva per il patrimonio, non potrebbero valersi della causa di non punibilità. Ma sarebbero violate anche le previsioni del secondo comma dell’art. 3 e del primo comma dell’art. 24 Cost., in quanto, per effetto della norma censurata, sarebbe indebitamente precluso l’accesso di «soggetti deboli» alla tutela penale dei loro diritti nei confronti dei familiari.

Dalla disposizione censurata, sempre secondo il rimettente, deriverebbe un pregiudizio per il principio di coerenza interna dell’ordinamento, se si considera che, ad altri fini, i reati commessi in ambito familiare o con abuso delle relazioni domestiche sono connotati addirittura da un disvalore più marcato (sono citate le aggravanti di cui all’art. 576, primo comma, numero 2, e all’art. 61, numero 11, cod. pen.).

2.– È intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 5 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o comunque infondata.

La disposizione censurata mirerebbe, secondo l’indicazione della stessa giurisprudenza costituzionale, a privilegiare l’interesse alla riconciliazione familiare rispetto a quello concernente la punizione del colpevole, secondo una logica di bilanciamento tipicamente riferibile alla discrezionalità del legislatore, e dunque sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.

L’inammissibilità della questione sarebbe evidente alla luce della sua stessa formulazione. Il rimettente, infatti, non avrebbe indicato alcun parametro cui ancorare l’asserita irragionevolezza del bilanciamento operato con la norma censurata, fatto ancor più rimarchevole alla luce della particolare rilevanza costituzionale assegnata alla famiglia fondata sul matrimonio. Muovendo da una affermazione indimostrata (i reati intrafamiliari contro il patrimonio segnerebbero nuclei già deteriorati e difficilmente ricomponibili), il giudice a quo non avrebbe posto in luce norme e principi utili a documentare un nuovo assetto costituzionale dei valori e l’obsolescenza di quello asseritamente superato.

La questione sarebbe inammissibile dunque, ed in primo luogo, per la genericità della prospettazione e l’insufficiente indicazione delle ragioni di contrasto tra norma censurata e parametri costituzionali.

Allo stesso esito di inammissibilità dovrebbe pervenirsi, d’altra parte, considerando che viene sollecitata, nella specie, una dichiarazione di illegittimità con effetti in malam partem. Dunque, una soluzione che la giurisprudenza costituzionale ha considerato preclusa, riguardo a norme inerenti la punibilità, anche nell’ambito di pronunce recenti (è citata l’ordinanza n. 285 del 2012).

In ogni caso, la questione sarebbe infondata in modo manifesto. Il differente trattamento fra rei, a seconda che siano o non congiunti della persona offesa, sarebbe giustificato proprio dalla diversa relazione con la vittima del reato. Escludendo l’applicazione della sanzione penale, d’altra parte, l’art. 649 cod. pen. non priverebbe affatto la persona offesa della tutela giurisdizionale del proprio diritto, che ben potrebbe essere sollecitata attraverso l’esercizio dell’azione civile.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale.

La norma violerebbe anzitutto il primo comma dell’art. 3 della Costituzione. La previsione di non punibilità dei congiunti della persona offesa da determinati reati contro il patrimonio comporterebbe un trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto a quello riservato a soggetti che pongano in essere l’identica condotta e siano privi, però, di un’analoga relazione familiare con la vittima.

La previsione censurata violerebbe anche il secondo comma dell’art. 3 Cost., per l’ostacolo posto all’esercizio del diritto di «soggetti deboli» ad ottenere tutela giudiziale, nei confronti dei congiunti, alla pari con tutti gli altri consociati.

La compressione del diritto della persona offesa di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti determinerebbe anche, ed infine, una violazione dell’art. 24, primo comma, Cost.

2.– Collocato sotto la rubrica «Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti», l’art. 649 cod. pen. disegna una tradizionale area di protezione dell’istituzione familiare rispetto all’intervento punitivo statale, specificamente riferita ai delitti di cui al Titolo XIII del Libro II dello stesso codice, purché – come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 302 del 2000) – rechino offesa solo al patrimonio individuale del congiunto.

Il bilanciamento tra l’interesse alla repressione dei delitti indicati e quello alla tutela di beni afferenti la vita familiare è compiuto dal legislatore penale in modo che il grado della protezione in parola sia direttamente proporzionale all’intensità della relazione esistente tra il reo e la persona offesa: facendosi così corrispondere la non punibilità dell’autore (maggioritariamente ricostruita quale causa personale di esclusione della pena) al reato commesso in danno dei familiari più diretti (primo comma), e rimettendosi invece alla vittima la decisione sull’attivazione della reazione penale, in caso di reati commessi nei confronti dei congiunti meno stretti (secondo comma).

Al terzo ed ultimo comma dell’art. 649 cod. pen., infine, si prevede che l’intervento punitivo statale operi secondo le modalità ordinarie, ove l’offesa al patrimonio individuale del congiunto sia attuata mediante violenza alla persona o integri, comunque, un delitto di rapina, estorsione o sequestro di persona a scopo di estorsione.

Varie le ragioni comunemente evocate a fondamento della scelta legislativa. Al fianco di notazioni sulla pericolosità asseritamente meno intensa di chi delinque in ambito familiare, si evidenzia, in genere, il rischio che le indagini necessarie all’accertamento del reato, e la stessa successiva punizione del responsabile, provochino danni alla qualità della relazione familiare (e alla stessa sopravvivenza del nucleo) maggiori di quelli derivanti dalla mancata punizione del fatto. Viene prospettata, per altro verso, una peculiarità dei rapporti patrimoniali interni alla famiglia, che si sostanzierebbe – affermava già la Relazione ministeriale sul progetto di codice penale del 1887 – in «una specie di confusione di sostanze, di comune destinazione dei beni per piena comunicazione di diritti, per continuazione di personalità, per necessaria società di vita»: in sintesi, una comunanza di interessi (evocata anche dalla sentenza n. 423 del 1988 di questa Corte) che legittimerebbe, all’interno della famiglia, un assetto di protezione dei diritti sul patrimonio diverso da quello ordinariamente vigente.

Per parte sua, scrutinando la stessa disposizione qui censurata, la giurisprudenza costituzionale ha già sottolineato (motivando il rigetto d’una questione di legittimità mirata ad estendere il regime di non punibilità al convivente more uxorio del reo) le finalità di protezione dell’istituzione familiare proprie della disciplina, «anche ad eventuale discapito del singolo componente, il quale viene privato della tutela penale offerta dalle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio pure se abbia, nel caso concreto, un personale interesse alla punizione del colpevole» (sentenza n. 352 del 2000).

3.– Contestando frontalmente queste giustificazioni, almeno con riguardo all’attuale fisionomia dell’istituzione familiare, il giudice a quo afferma che proprio la commissione degli illeciti in questione minerebbe alla radice il rapporto di fiducia tra congiunti, conducendo spesso alla cessazione della convivenza e, perciò, alla dissoluzione del nucleo familiare. Del resto, a suo avviso, la realizzazione di un fatto illecito di natura patrimoniale ai danni del congiunto precluderebbe la stessa possibilità di ravvisare quella comunanza di interessi che, in tesi, legittimerebbe la scelta legislativa, costituendone la ratio di fondo.

Il rimettente non manca di ricordare come, già nel corso dei lavori preparatori del codice vigente, taluno avesse prospettato l’inopportunità della soluzione, non sembrando «morale ingenerare la persuasione che sia lecito rubare in danno di genitori, fratelli, figli ecc.».

La protezione indiscriminata dei componenti il nucleo familiare rispetto all’intervento punitivo, riguardando situazioni in realtà già deteriorate, sarebbe comunque posta – sempre secondo il Tribunale – a presidio d’un modello di famiglia «i cui caratteri ormai si sono persi nel tempo», in base ad una scelta «del tutto anacronistica, ancorata ad un sistema di rapporti socio-familiari profondamente differenti da quelli attuali».

In sostanza, un assetto di già dubbia opportunità si sarebbe trasformato, oggi, in una situazione di irragionevolezza, poiché l’applicazione dell’art. 649 cod. pen. determinerebbe, senza giustificazione, l’impunità dell’autore dei reati in questione, con conseguente, e altrettanto ingiustificata, disparità di trattamento rispetto ai soggetti terzi, non legati alla persona offesa da rapporti di parentela, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost.

Il rimettente, connettendola in termini assai sintetici al secondo comma dell’art. 3 Cost. e all’art. 24 Cost., prospetta anche una irragionevole discriminazione tra le vittime di reati lesivi del patrimonio, a seconda che sussista o non un rapporto familiare con l’autore del fatto, e comunque la violazione del loro diritto ad ottenere tutela giudiziale.

4.– L’Avvocatura generale dello Stato solleva plurime eccezioni d’inammissibilità con riferimento alle questioni indicate.

4.1.– Con la prima, l’inammissibilità è addebitata alla genericità della prospettazione e all’insufficiente indicazione delle ragioni di contrasto tra norma censurata e parametri costituzionali invocati.

Tale eccezione non è fondata, con specifico riferimento alla questione posta per violazione del primo comma dell’art. 3 Cost.

Sia pure in sintesi, il rimettente individua parametro costituzionale in ipotesi violato e tertium comparationis, identificando quest’ultimo nella situazione del soggetto che commette un reato contro il patrimonio e, non essendo legato da rapporti di parentela con la vittima, non può beneficiare della non punibilità prevista dalla norma censurata.

Una siffatta identificazione del tertium non è generica né palesemente arbitraria, giacché, attraverso la sua evocazione, è chiamata in causa la stessa ragionevolezza dell’eccezione alla punibilità apprestata dall’art. 649, primo comma, cod. pen.

È vero, come sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, che l’ordinanza di rimessione si alimenta, sul punto, solo di qualche cenno al mutamento dei rapporti socio-familiari, senza ulteriori argomentazioni di rilievo costituzionale, che consentano di apprezzare l’asserita irragionevolezza manifesta del trattamento differenziale, il quale dovrebbe essere valutato, in ogni caso, alla luce della particolare posizione che l’art. 29 Cost. assicura alla famiglia fondata sul matrimonio. Il mutato contesto sociale e culturale costituisce, tuttavia, il profilo essenziale e puntuale delle censure prospettate, che non implausibilmente interrogano l’effettiva necessità della disciplina derogatoria denunciata (e dunque la attuale sua ragionevolezza), quale presidio efficace dell’istituzione familiare.

Secondo il giudice a quo, il regime penale dei delitti contro il patrimonio in ambito familiare deve essere apprezzato, oggi, alla luce delle trasformazioni che hanno interessato la famiglia ed i rapporti tra i suoi componenti. In definitiva, è posto con precisione il tema della perdurante attualità di una risalente ratio legis, della sua adeguatezza a reggere ragionevolmente, nel particolare settore dei delitti contro il patrimonio, l’assetto penalistico dei rapporti endofamiliari.

La circostanza che l’ordinanza esibisca, sul punto, carenze argomentative – poiché neppure specifica quali profili di novità della disciplina normativa e della realtà sociale dei rapporti interni alla famiglia contrasterebbero con la norma censurata – può certo essere oggetto di rilievi. Ma essi riguarderebbero semmai il merito della questione sollevata, non la sua ammissibilità. Non si tratta, in effetti, di carenze tali da rendere oscuro od impreciso il senso della censura proposta dal Tribunale, e tali dunque da giustificare una pronuncia in limine, che la giurisprudenza di questa Corte àncora alla estrema genericità della prospettazione, all’omessa indicazione dei parametri di riferimento, o all’assente o insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per cui la disposizione censurata ne comporterebbe la violazione (di recente, ex multis, sentenze n. 178, n. 126, n. 120, n. 113, n. 100, n. 70 e n. 52 del 2015).

4.2.– Risulta evidente, piuttosto, l’inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento alla pretesa violazione, da parte della norma censurata, degli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost.

È palese, in proposito, il carattere generico ed apodittico della prospettazione del rimettente, che non consente di comprendere, da un lato, in che senso i familiari vittime del reato siano necessariamente da considerare «soggetti deboli» e, dall’altro, perché mai la compressione della tutela penale debba tradursi nella generalizzata eliminazione, in capo alle persone offese, di qualunque altra possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale, in asserita violazione del diritto di difesa. Il rimettente, a tale ultimo proposito, non ha neppure indicato se ritenga (in contrasto, tra l’altro, con la costante giurisprudenza di questa Corte: ex multis, da ultimo, sentenza n. 23 del 2015) che il diritto di azione debba essere sempre garantito in sede penale o se piuttosto ritenga preclusa, per la persona offesa dal reato, finanche la tutela civile del diritto patrimoniale violato dal comportamento del congiunto.

Quando il provvedimento introduttivo risulta carente in ordine alle ragioni di contrasto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso che la relativa questione deve considerarsi inammissibile (ex multis, oltre alle decisioni già citate, sentenza n. 326 del 2008, ordinanze n. 16 del 2014 e n. 175 del 2009).

4.3.– L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la questione sollevata sarebbe inammissibile anche perché mirata ad ottenere una pronuncia d’incostituzionalità, in materia penale, con effetti in malam partem.

A seguito di un’eventuale sentenza d’accoglimento, in effetti, il coniuge che tenesse una condotta come quella ascritta all’imputato nel giudizio principale diverrebbe soggetto al comune trattamento previsto per la commissione del reato di truffa aggravata.

Richiamando una recente pronuncia, resa su questione di legittimità costituzionale relativa proprio all’art. 649 cod. pen. (ordinanza n. 285 del 2012), la difesa erariale afferma, in particolare, che la dedotta inammissibilità discenderebbe dal principio sancito all’art. 25, secondo comma, Cost.: il quale demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo a questa Corte di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità.

Tale eccezione non è fondata.

L’art. 649, primo comma, cod. pen. sancisce una causa di non punibilità, e introduce una deroga riguardo all’applicazione generalizzata delle previsioni incriminatrici comprese nel Titolo XIII del Libro II del codice penale. Per tale sua funzione, la norma rientra senza dubbio nell’ambito delle cosiddette «norme penali di favore», cioè delle disposizioni che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di norme comuni, accordando loro un trattamento più benevolo. Nel caso di specie, si tratta di una disposizione che sottrae l’autore del reato, commesso in danno di congiunti, all’applicazione delle diverse fattispecie criminose, già sopra richiamate.

Fermo restando che la riserva di legge scolpita nell’art. 25, secondo comma, Cost. impedisce a questa Corte di configurare nuove previsioni punitive, la giurisprudenza costituzionale, allo scopo di escludere l’esistenza di «zone franche» dal controllo di legittimità costituzionale, ha da tempo chiarito premesse, modalità e conseguenze del sindacato sulle cosiddette norme di favore (in generale, e da ultimo, sentenze n. 46 e n. 5 del 2014, n. 273 e n. 28 del 2010, n. 57 del 2009, n. 325 del 2008 e n. 394 del 2006). In particolare, riguardo alle questioni concernenti tali norme, e mirate alla relativa eliminazione, è possibile riscontrare positivamente il requisito della rilevanza, poiché l’eventuale accoglimento delle questioni medesime inciderebbe, comunque, sulle formule di proscioglimento o sui dispositivi delle sentenze penali (imperniati sul primo comma dell’art. 2 cod. pen., sorretto dall’art. 25 Cost., e non più sulla disposizione in ipotesi dichiarata incostituzionale: sentenza n. 148 del 1983). D’altro canto, la riserva al legislatore delle scelte di criminalizzazione non viene incisa, perché l’effetto in malam partem derivante dall’eventuale accoglimento della questione non dipende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti ad opera della Corte costituzionale, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali: tale effetto dipende, piuttosto, dall’automatica espansione delle norme comuni, dettate dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una (in tesi) incostituzionale disciplina derogatoria.

Nella fattispecie qui in esame, l’eventuale accoglimento della questione determinerebbe l’applicazione, a carico del soggetto che agisca in danno di prossimi congiunti, delle comuni norme che puniscono i delitti contro il patrimonio.

Proprio da questo punto di vista, può apprezzarsi la differenza tra la fattispecie qui considerata e quella definita con l’ordinanza n. 285 del 2012, invocata dall’Avvocatura generale dello Stato a sostegno della propria eccezione, e dichiarativa della manifesta inammissibilità d’una questione concernente l’art. 649 cod. pen. Era stato censurato, nell’occasione, il terzo comma della norma, al fine di ottenere l’inserimento d’una ulteriore figura di reato – cioè quella dell’usura (art. 644 cod. pen.) – nell’elenco delle fattispecie escluse dall’applicazione della causa di non punibilità (o di procedibilità a querela). L’obiettivo del rimettente consisteva quindi nell’ampliamento di una previsione eccezionale di deroga ad un regime di favore, e non nella rimozione d’un trattamento favorevole derogatorio ad una previsione generale. Ciò che si rendeva evidente, tra l’altro, in base al contenuto additivo dell’intervento richiesto a questa Corte, diverso da quello ablatorio che sarebbe implicato, invece, dall’accoglimento dell’odierna questione.

5.– Sia pure per ragioni del tutto diverse da quelle appena esaminate, anche la questione posta con riguardo al primo comma dell’art. 3 Cost. deve essere dichiarata tuttavia inammissibile.

5.1.– Non vi è dubbio che una disposizione come quella censurata – ispirata ad un criterio di rigida tutela della istituzione familiare e della sua coesione, attuato a discapito dei diritti individuali dei componenti del nucleo e dello stesso interesse pubblico alla repressione dei reati (sentenza n. 352 del 2000) – debba essere valutata, in punto di ragionevolezza, «alla stregua dell’attuale realtà sociale» (così come questa Corte si espresse con la sentenza n. 126 del 1968).

Sul piano dei rapporti patrimoniali, alla tradizionale comunanza di interessi (la «confusione di sostanze» cui alludeva la già citata relazione al Codice Zanardelli) si affianca oggi, e in molti casi si sostituisce, la reciproca autonomia economica dei componenti il nucleo familiare. Un regime formale di comunione, salva diversa opzione, regola la relazione patrimoniale fra i coniugi ed incide profondamente sugli ambiti di applicazione delle norme penali poste a tutela della proprietà. D’altro canto, si percepisce con immediatezza la frequenza assai maggiore dei casi di plurima e indipendente acquisizione di redditi ad opera dei componenti la famiglia, in un maturo contesto di uguaglianza tra i coniugi, e dunque di loro autonomia nel concorso alle scelte di gestione delle esigenze riferibili al nucleo comune.

Non stupisce, dunque, che una causa di non punibilità concepita in epoca segnata dal ruolo dominante del marito e del padre, già criticata in epoca risalente per la sua inopportunità (sebbene il Guardasigilli Rocco avesse stimato di conservarla per non allontanarsi «da una tradizione legislativa universalmente accolta»), sia posta oggi in discussione: la protezione assoluta stabilita intorno al nucleo familiare, a prezzo dell’impunità per fatti lesivi dell’altrui patrimonio, non è più rispondente all’esigenza di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà, che proprio all’interno della famiglia dovrebbero trovare il migliore compimento.

Questa Corte ha già rilevato, sia pure riguardo a situazioni ed interessi diversi da quelli patrimoniali, che la Costituzione «non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti» (sentenza n. 494 del 2002). D’altra parte, il fondamento di ogni deroga al principio dell’uguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge deve essere misurato, in termini di razionalità (dunque in termini di congruenza dei suoi presupposti logici e dei suoi concreti effetti), con riguardo alle condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chiamata ad operare. E poiché tali condizioni sono per definizione soggette ad una costante evoluzione, la ragionevolezza della soluzione derogatoria adottata dal legislatore può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo, come questa Corte, del resto, ha più volte stabilito (ad esempio, sentenze n. 231 del 2013, n. 354 del 2002, n. 508 del 2000 e n. 41 del 1999).

Ben vero che la discrezionalità legislativa si esercita non solo nella espressione di nuove scelte normative, ma anche nella stessa conservazione, nel tempo, dei valori normativi già affermati nell’ordinamento. Né può dimenticarsi il limite fondamentale posto all’azione di questa Corte, cui è precluso «ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento» (art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»).

E tuttavia, l’intervento di questa Corte si legittima in casi, come quello in esame, nei quali l’inopportuno trascinamento nel tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi, alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti.

5.2.– Sennonché, nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, nemmeno la constatazione di effetti manifestamente non ragionevoli sul piano dell’uguaglianza tra cittadini innanzi alla legge penale è sufficiente al fine di consentire alla questione sollevata di superare il vaglio di ammissibilità.

Sono infatti prospettabili una molteplicità di alternative, costituzionalmente compatibili, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell’impunità, anche contro la volontà della vittima ed anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare.

Un segnale immediato in tal senso viene dalla stessa ordinanza di rimessione, ove, sia pur con un brevissimo passaggio, si afferma che l’esigenza protetta dall’attuale formulazione della norma censurata «risulterebbe sufficientemente tutelata dalla previsione della procedibilità a querela della parte offesa». A prescindere dal connotato di perplessità che tale affermazione introduce nella motivazione dell’ordinanza, il rilievo mette in chiara evidenza che, nella stessa prospettiva adombrata dal giudice a quo, vi sarebbe almeno un’altra soluzione, alternativa a quella richiesta, per porre rimedio al vulnus denunciato: non già la completa caducazione della fattispecie di non punibilità, ma la generalizzata subordinazione della procedibilità dell’azione contro il reo all’iniziativa della vittima.

Per inciso, il rimettente ha censurato il solo primo comma dell’art. 649 cod. pen., che, in effetti, è la disposizione direttamente applicabile nel giudizio principale. È chiaro, peraltro, che un’ipotetica pronuncia di accoglimento lascerebbe intatto il secondo comma dell’art. 649 cod. pen., che prevede la punibilità a querela dei fatti commessi a danno dei congiunti “meno stretti” (coniuge legalmente separato, fratello o sorella non conviventi con l’autore del fatto, zio, nipote o affine in secondo grado con lui conviventi), producendo un’evidente irrazionalità di sistema. I congiunti in questione, infatti, nei casi di reati usualmente perseguibili di ufficio, sarebbero trattati più favorevolmente del coniuge non separato o dei parenti “più stretti”.

Il rilievo vale, anch’esso, a porre in immediata evidenza come l’inammissibilità della questione derivi dalla mancanza di un unico rimedio, costituzionalmente obbligato, al vizio rilevato, in un settore, quello delle scelte di politica criminale, caratterizzato oltretutto da una discrezionalità del legislatore particolarmente ampia riguardo al bilanciamento dei diversi interessi contrapposti (ex multis, sentenze n. 214 del 2014, n. 279 del 2013, n. 134 e n. 36 del 2012).

Va aggiunto che l’alternativa tra soluzioni compatibili non coinvolge solo l’eventuale eliminazione della disciplina di favore o la sua graduazione mediante l’introduzione della perseguibilità a querela (la quale, a sua volta, è scelta che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente riferito alla piena discrezionalità del legislatore: ex multis, ordinanze n. 324 del 2013, n. 178 del 2003 e n. 91 del 2001). Nuove e particolari opzioni potrebbero essere compiute, ad esempio, riguardo alla selezione dei delitti che ancora giustificherebbero un trattamento di favore, o riguardo anche alle figure parentali da includere nella speciale disciplina.

Spetta insomma al ponderato intervento del legislatore, non sostituibile attraverso la radicale ablazione proposta con l’odierna questione di legittimità, l’indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell’istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (art. 29 Cost.), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare.

La forte opportunità di un intervento legislativo di riforma, qui sollecitato, deve infatti accompagnarsi al dovere di «rigorosa osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale» (sentenza n. 22 del 2007; ex multis, inoltre, ordinanza n. 145 del 2007).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015