Ordinanza n. 175 del 2009

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ORDINANZA N. 175

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Francesco                  AMIRANTE                          Presidente

-    Ugo                          DE SIERVO                            Giudice

-    Paolo                        MADDALENA                             "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                          "

-    Alfonso                     QUARANTA                               "

-    Franco                      GALLO                                       "

-    Luigi                         MAZZELLA                                "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                 "

-    Sabino                       CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                     "

-    Giuseppe                   TESAURO                                   "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                            "

-    Giuseppe                   FRIGO                                        "

-    Alessandro                 CRISCUOLO                               "

-    Paolo                        GROSSI                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nell’udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

         uditi l’avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il 5 marzo 2008, la Regione Veneto ha impugnato alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

che, fra esse, la Regione ha impugnato, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 3, comma 79, della predetta legge n. 244 del 2007, con la quale è stata dettata una nuova formulazione dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volto a regolare l’utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di lavoro flessibile;

che la ricorrente, dopo aver riportato pedissequamente la norma di cui al predetto art. 36, come riformulata dalla disposizione censurata, afferma che la stessa, nella parte in cui si indirizza anche alle Regioni, violerebbe l’art. 117, quarto comma, Cost., intervenendo in una materia, quella dell’«organizzazione amministrativa della Regione e del personale regionale e degli enti strumentali, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale», che, non essendo elencata né tra quelle di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), né tra quelle di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), non potrebbe che essere ascritta alla potestà legislativa residuale della Regione;

che, d’altra parte, prosegue la ricorrente, anche ammettendo che la norma de qua, nella parte in cui si indirizza alle Regioni, debba essere inquadrata nella materia di potestà legislativa concorrente «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la stessa, per il suo carattere dettagliato, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. che impone che, nelle materie di potestà legislativa concorrente, lo Stato si limiti a determinare i principi fondamentali regolatori della materia;

che, peraltro, secondo la ricorrente, sia che la norma venga inquadrata nell’una materia (di potestà legislativa residuale), sia che venga inquadrata nell’altra (di potestà legislativa concorrente), essa comunque violerebbe l’art. 119 Cost;

che secondo la Regione ricorrente, infatti, lo Stato, imponendo alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi dal 588 al 602 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) finirebbe, nei fatti, per individuare singole voci di spesa da limitare, in palese contrasto sia con l’art. 117, terzo comma, Cost., che impone che lo Stato, nelle materie di potestà legislativa concorrente, quale è, per l’appunto, il «coordinamento della finanza pubblica», si limiti a fissare norme di principio, sia con lo stesso art. 119 Cost., che garantisce piena autonomia di spesa alle Regioni;

che, costituitosi nel giudizio di costituzionalità, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale, ha sostenuto la legittimità costituzionale della norma costituzionale impugnata, affermando che la stessa, in piena coerenza con la struttura e la finalità della legge finanziaria, conterrebbe principi inerenti all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di competenza statale secondo quanto disposto dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.;

che, con riferimento alla incidenza regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che la norma impugnata si limita a dettare i principi fondamentali in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, mantenendosi, anche sotto tale profilo, entro i limiti delle competenze che lo stesso art. 117, terzo comma, Cost., affida alla legislazione statale;

che, con memoria depositata successivamente, la Regione Veneto, dopo aver dato atto dell’intervenuta ulteriore riformulazione della norma censurata ad opera dell’art. 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, affermando che il proprio interesse a coltivare lo stesso persiste in relazione al periodo di attuazione della norma, e ha illustrato ulteriormente le proprie conclusioni.

Considerato che la Regione Veneto, ha tra l’altro, impugnato, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) con la quale è stata dettata una nuova formulazione dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volto a regolare, l’utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di lavoro flessibile;

che la ricorrente, dopo aver riportato pedissequamente l’intero nuovo testo dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, come riformulato dalla disposizione censurata, rivolge le proprie doglianze, in modo generico, a tutta la norma;

che, tuttavia, la norma censurata, nel disciplinare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di ricorrere ai c.d. contratti flessibili di lavoro, contiene disposizioni tra loro eterogenee;

che, infatti, nei suoi diversi commi, la norma consente che l’utilizzazione di tali forme contrattuali avvenga solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi; ammette il loro impiego per sostituire a certe condizioni lavoratrici in maternità, vieta il rinnovo automatico di tali contratti alla scadenza; prevede l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, per tutte le altre esigenze temporanee ed eccezionali, di far ricorso all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni; stabilisce l’inderogabilità di tali principi da parte della contrattazione collettiva; ribadisce il divieto di trasformazione dei contratti flessibili stipulati al di fuori dei limiti in contratti a tempo indeterminato; contempla, infine, svariate eccezioni alle generali regole restrittive contenute nella prima parte, riferibili anche, o esclusivamente, a enti pubblici diversi dalle Regioni (gli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette e del Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena, gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, gli Enti del servizio sanitario nazionale, le Università e gli enti di ricerca);

che, a fronte di disposizioni così disomogenee, la motivazione del ricorso è, per contro, del tutto generica e apodittica, dato che non vengono in alcun modo specificati quali aspetti della stessa siano da considerare contrastanti con i diversi parametri invocati, specie con riferimento alla individuazione dei diversi ambiti materiali asseritamente violati;

che, in particolare, con riferimento al parametro di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione ricorrente si limita a richiamare le norme costituzionali e le materie ritenute disciplinate dalla disposizione in esame, senza tuttavia illustrare in alcun modo le ragioni per le quali, reputa la norma rientrante nelle materie da essa Regione indicate, mentre, con riguardo alle questioni riferite ai parametri di cui agli artt. 118, 32 e 97 della Costituzione, la motivazione è totalmente assente;

che, pertanto, il ricorso, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere dichiarato manifestamente inammissibile, dato che la ricorrente non ha ottemperato all’onere di illustrare adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate violano i parametri costituzionali (sentenze n. 54 del 2009, n. 326 del 2008, n. 38 del 2007 e n. 323 del 2005).

per questi motivi

la corte costituzionale

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2009.