SENTENZA N.
120
ANNO 2015
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta
CARTABIA Presidente
- Giuseppe
FRIGO
Giudice
- Paolo
GROSSI
”
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Mario
Rosario MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO
”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON
”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge
della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell’accordo tra
la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio
delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e
degli artt. 1 e 2 della legge
della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed
esecuzione dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione
del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni
di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti il
territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione,
per tutte le norme indicate, all’art. 10 dell’«Accordo tra
Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l’esercizio delle
funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di
acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio
della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto»,
sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, promosso dalla Corte
di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra Enel
Produzione spa e Primiero Energia spa ed altri con ordinanza
del 20 luglio 2011, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2011 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visti
gli atti di costituzione di Enel
Produzione spa, della Provincia autonoma di Trento, di Primiero Energia spa e
della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 26 maggio 2015 il
Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi gli avvocati Gianfranco Mazzullo per Enel
Produzione spa e Cristina Carpani per la Provincia
autonoma di Trento.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 20 luglio
2011 (r.o. n. 233 del 2011), la Corte di cassazione,
sezioni unite civili, investita del ricorso avverso la sentenza n. 112 del
1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel
procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa,
Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26
(Ratifica dell’accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma
di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle
concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico
interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della
Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione
dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto
per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni
di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti il
territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), con riguardo, per
tutte le norme indicate, all’art. 10 dell’«Accordo tra
Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l’esercizio delle
funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di
acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio
della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto
disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005.
Ricorda il giudice rimettente che le
disposizioni censurate ratificano, ai sensi dell’art. 117, ottavo comma,
Cost., l’intesa intervenuta tra Regione e Provincia autonoma, nel
novembre del 2005, riguardo al regime concessorio di
alcune grandi derivazioni idroelettriche, che interessano il territorio di
entrambi gli enti pervenuti all’accordo.
All’art. 10 dell’intesa, il
cui testo è allegato alle due leggi, è stabilito, in particolare,
che la Regione Veneto «esprime il proprio assenso alla concessione a
Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli
impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai
torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre
1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre
2001».
La Corte di cassazione, premesso che, in
seguito alla ratifica, l’accordo in questione avrebbe valore normativo
primario, ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost., ha censurato le
disposizioni sopra indicate rilevando che l’art. 10 del medesimo accordo
– nella parte che si riferisce alla decorrenza della titolarità della
concessione a favore di Primiero Energia spa – introdurrebbe una
disciplina con effetti retroattivi non compatibili con le disposizioni
costituzionali evocate.
2.– Ad illustrazione delle ragioni
della questione così sollevata, il rimettente ricostruisce nei seguenti
termini la complessiva vicenda oggetto del giudizio a quo.
Con atto del 31 ottobre 2000, la
società Enel spa, in allora titolare delle concessioni di grandi
derivazioni di Val Schener e Moline, deliberava di
avviare l’iter di cessione degli impianti e delle relative concessioni a
Primiero Energia spa (costituita dall’Azienda Consorziale Servizi
Municipalizzati di Primiero), sorta in attuazione del d.P.R.
26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia).
Successivamente, con determinazione
dirigenziale del 21 giugno 2001, la Provincia autonoma di Trento, subentrata
nell’esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni
d’acqua a scopi idroelettrici, rilasciava il nulla osta al sub-ingresso
di Primiero Energia spa nella titolarità delle concessioni senza,
tuttavia, aver raggiunto la preventiva intesa con la Regione Veneto, secondo
quanto previsto dall’art. 89 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
A fronte di tale omissione, la Regione
Veneto sollevava conflitto d’attribuzione davanti alla Corte
costituzionale.
Nel frattempo, con atto pubblico del 19
ottobre 2001, le parti procedevano al trasferimento degli impianti a Primiero
Energia spa, dando atto della pendenza del conflitto d’attribuzione
davanti alla Corte costituzionale, e concordando una specifica clausola di garanzia:
la società cessionaria avrebbe tenuto indenne Enel Produzione spa
(succeduta nel frattempo ad Enel spa) da ogni responsabilità o
pregiudizio conseguente ad eventuali controversie circa la legittimità
del nulla osta al sub-ingresso nelle concessioni rilasciato dalla Provincia
autonoma di Trento.
Con atto del 28 gennaio 2002, la
Provincia autonoma di Trento attribuiva la titolarità delle concessioni
a Primiero Energia.
Con la sentenza n. 133 del
2005, la Corte costituzionale dichiarava che non spettava alla Provincia
autonoma di Trento, in difetto della necessaria previa intesa di cui
all’art. 89, comma 2, del citato d.lgs. n. 112 del 1998,
l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di
acqua pubblica che interessassero, oltre alla Provincia autonoma di Trento,
anche la Regione Veneto, e, per l’effetto, annullava il nulla osta al
sub-ingresso nelle concessioni.
Conseguentemente, con provvedimento del
27 maggio 2005, la Provincia autonoma annullava l’atto di volturazione del 28 gennaio 2002, facendo però salvi
tutti gli effetti già prodotti e concedendo un nuovo nulla osta
provvisorio, in attesa del perfezionamento dell’intesa con la Regione
Veneto.
Quest’ultimo provvedimento veniva
impugnato da Enel Produzione spa, la quale lamentava che la disposta salvezza
degli effetti prodotti avrebbe pregiudicato l’esito di una sua possibile
azione risarcitoria.
Con sentenza n. 182 del 2007, passata in
giudicato, il Tribunale superiore delle acque pubbliche accoglieva il ricorso e
annullava il provvedimento del 27 maggio 2005, affermando che: «[...] se
può ammettersi il riconoscimento di situazioni di fatto prive di
regolamentazione per l’annullamento dell’atto presupposto, non
può, invece, sanarsi o convalidarsi un atto annullato, atteso che le
figure giuridiche di convalescenza dell’atto tendono alla eliminazione
degli eventuali vizi, ma se l’atto è già stato eliminato
dal mondo giuridico per effetto di una decisione giurisdizionale di
annullamento, potrà procedersi solo alla rinnovazione dell’atto
stesso, ma non già alla sua convalida o alla sua sanatoria».
La Provincia autonoma di Trento e la
Regione Veneto concludevano l’accordo previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998
nelle date del 25 e del 29 novembre 2005. Detto accordo veniva ratificato con
la legge della Regione Veneto n. 26 del 2006 e con la legge della Provincia
autonoma di Trento n. 1 del 2007.
La Provincia autonoma di Trento, con
provvedimento del 29 febbraio 2008, ritenendo che, a seguito
dell’approvazione delle due leggi ricordate, fossero superati, con
efficacia ex tunc, gli originari vizi di
legittimità evidenziati sia dalla Corte costituzionale, sia dalla
sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, riconosceva a Primiero
Energia spa la titolarità delle concessioni di grande derivazione a
decorrere dal 19 ottobre 2001, data dell’atto pubblico di cessione degli
impianti da parte di Enel Produzione spa. Anche tale provvedimento veniva
impugnato dalla società cedente.
Il Tribunale superiore delle acque
pubbliche ha deciso su tale ultimo ricorso con sentenza n. 112 del 2009. Tale
sentenza afferma, in particolare, che il provvedimento impugnato non viola il
giudicato, si fonda su una specifica autorizzazione legislativa volta a
superare i vizi che inficiavano la determinazione amministrativa annullata, ed
ha potuto disporre il trasferimento delle concessioni a far data
dall’atto pubblico di cessione degli impianti del 19 ottobre 2001 perché
i vizi procedimentali accertati dalla Corte costituzionale e dalla precedente
sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche sono stati rimossi dalle
leggi, regionale e provinciale, di ratifica dell’intesa. La sentenza nega
fondamento, per altro verso, all’assunto per cui le norme indicate non
avrebbero potuto esercitare una efficacia retroattiva perché non
avrebbero potuto incidere su rapporti esauriti.
Il giudizio a quo scaturisce, infine,
dal ricorso proposto da Enel Produzione spa contro la decisione appena citata.
3.– Compiuto tale inquadramento
complessivo, i giudici rimettenti hanno esaminato le eccezioni di
inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale
sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e da Primiero Energia spa.
In particolare hanno ritenuto
inammissibile, per mancanza di specifiche censure, il ricorso incidentale con
il quale la Provincia autonoma di Trento lamentava il rigetto da parte del
Tribunale superiore delle acque pubbliche delle eccezioni in punto di difetto dell’interesse
ad agire e della legittimazione attiva in capo a Enel Produzione spa, basate
sul rilievo che la concessione sarebbe scaduta, senza possibilità di
proroga, fin dal 19 ottobre 1999.
La Corte di cassazione ha inoltre
argomentato negativamente circa l’ammissibilità o la fondatezza di
alcuni motivi del ricorso principale, riguardo ad asserite violazioni della
normativa sul procedimento amministrativo e di quella in materia di concessioni
per derivazioni idroelettriche.
I rimettenti hanno quindi esaminato il
tema della denunciata elusione del giudicato formatosi sulla prima sentenza del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, n. 182 del 2007, che aveva disposto
l’annullamento del provvedimento n. 95 del 2005, adottato dalla Provincia
autonoma di Trento, attraverso il quale erano stati fatti salvi gli effetti del
nulla osta precedentemente annullato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 133 del
2005. In particolare, dopo aver osservato che «appare condivisibile
la tesi del Tsap secondo cui il dedotto giudicato
impeditivo della retroattività degli effetti del provvedimento di
trasferimento delle concessioni sarebbe superato dalla disciplina dettata con
le leggi regionale e provinciale e dall’accordo al quale le stesse fanno
rinvio recettizio», la Corte di cassazione ha ritenuto che possa
«dubitarsi che la retroattività della disciplina risultante dagli
atti normativi indicati sia conforme a Costituzione».
Secondo le sezioni unite sarebbe dubbio,
«a fronte della laconica disciplina contenuta nell’art. 20 del t.u.
del 1933, […] che possa riconoscersi natura di principio fondamentale
della materia all’irretroattività dei provvedimenti di trasferimento
delle concessioni di derivazione, adottati in conseguenza di annullamento di
precedente provvedimento di identica natura». Nondimeno, essendo pacifico
che l’accordo e le leggi di ratifica della Regione Veneto e della
Provincia autonoma di Trento sono entrati in vigore in pendenza del giudizio
davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, definito con sentenza n.
182 del 2007 di annullamento del nulla osta provvisorio del 2005, e prima che
fosse iniziato il giudizio a quo (il quale, come già rilevato, ha per oggetto
la valutazione dell’eccezione di elusione del giudicato formatosi sulla
predetta sentenza), per il giudice rimettente si porrebbe il problema di
accertare se la richiamata disciplina legislativa si ponga in contrasto con i
limiti che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte
di Strasburgo, il legislatore (al di fuori della materia penale) incontra
nell’attribuire effetti retroattivi alle norme approvate.
Al riguardo, le sezioni unite osservano che,
secondo la Corte costituzionale, le norme di interpretazione autentica, ovvero
le norme innovative con efficacia retroattiva, sarebbero costituzionalmente
legittime, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione
sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti, quali il principio di eguaglianza, la tutela
dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza
dell’ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, in quanto
elemento essenziale dello Stato di diritto, il rispetto della funzione
giudiziaria, con il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del
giudicato e sulle fattispecie sub iudice (sono citate le sentenze della Corte
costituzionale n.
170 del 2008, n.
416 del 1999, n.
111 del 1998, n.
211 del 1997, n.
311 del 1995 e n. 397 del 1994).
Su queste basi, il giudice rimettente
ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità
costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi più
volte indicati, per contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost., e, in particolare,
con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela
dell’affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale.
Nell’ordinanza di rimessione sono
inoltre richiamate alcune decisioni della Corte europea dei diritti
dell’uomo (21
giugno 2007, SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais e
altri contro Francia; 28
ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia; 9
dicembre 1994, Raffineries grecques
Stran e Stratis Andreadis contro Grecia), ove si afferma che, pur non
essendo precluso al legislatore di intervenire in materia civile con
disposizioni retroattive, il principio dello Stato di diritto e la nozione di
processo equo sancita dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, vietano l’interferenza dello stesso legislatore
nell’amministrazione della giustizia, destinata a influenzare
l’esito della controversia, fatta eccezione per il caso di motivi
imperativi di interesse generale, in quanto la garanzia della parità
delle armi comporta l’obbligo di dare alle parti una ragionevole
possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere
poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari.
Il giudice a quo, in particolare,
osserva che la disciplina di cui si tratta inciderebbe negativamente sulla
sfera giuridica di Enel Produzione spa, la quale, per effetto delle norme
censurate, si vedrebbe privata della garanzia dell’esonero da ogni
responsabilità o pregiudizio «conseguenti ad eventuali
controversie in ordine alla legittimità e all’esaustività
del nulla osta al sub ingresso», concordata mediante l’art. 7 del
contratto stipulato il 19 ottobre 2001 con Primiero Energia spa.
In definitiva, sotto questo profilo, non
essendo la scelta compiuta dal legislatore regionale e provinciale dettata da
motivi imperativi di interesse generale, le norme censurate confliggerebbero
con l’art. 6 della CEDU, violando anche l’art. 117, primo comma,
Cost.
4.– Con atto depositato il 18 ottobre
2011, si è costituita la Provincia autonoma di Trento, controparte nel
giudizio a quo, eccependo, innanzitutto, l’inammissibilità della
questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.
In particolare, secondo la Provincia,
l’unico argomento addotto dal giudice rimettente in punto di rilevanza
sottolinea che l’accordo legificato inciderebbe
negativamente sulla sfera giuridica di Enel Produzione spa, che, per effetto
dello stesso, si vedrebbe privata della garanzia di esonero da ogni
responsabilità o pregiudizio. Tale motivazione, ad avviso della
Provincia, si baserebbe su un’errata percezione della posizione di Enel
Produzione spa rispetto al titolo concessorio,
nonché su un’erronea lettura della disciplina contrattuale dei
rapporti tra Primiero Energia spa ed Enel Produzione spa e dell’interesse
processuale di quest’ultima, giacché la disciplina in questione
non varrebbe a fondare una posizione di diritto in capo alla ricorrente e, di
conseguenza, a ritenere come prodotta alcuna lesione o violazione della sua
sfera giuridica.
La Provincia, dopo aver ricordato che,
secondo la Corte di cassazione, la società Enel Produzione
«avrebbe avuto interesse a procrastinare la volturazione
in caso di mancanza di valido nulla osta», ha posto in luce che
ciò, in realtà, non avrebbe mai potuto verificarsi, poiché
la concessione di cui era titolare Enel Produzione spa era definitivamente
scaduta, senza possibilità di proroga, il 19 ottobre 1999. Infatti, con
la Convenzione del 19 aprile 1988, la Provincia autonoma di Trento aveva
autorizzato Enel Produzione spa a subentrare anticipatamente a Sava Alluminio
Veneto spa (precedente titolare), a condizione che la prima rinunciasse alla
concessione, una volta che quest’ultima fosse pervenuta alla scadenza
naturale del termine, già noto, del 19 ottobre 1999, onde consentire
alla stessa Provincia il rilascio delle concessioni di grande derivazione
idroelettrica in ambito locale, ai sensi dell’art. 13, ultimo comma,
dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), dell’art. 11 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia
di urbanistica ed opere pubbliche), e dell’art. 1 del d.P.R. n. 235 del
1977. Quindi, avendo espressamente rinunciato ad esercitare ogni iniziativa di
rinnovo della concessione successivamente al 19 ottobre 1999, Enel Produzione
spa, al momento del trasferimento dei beni al nuovo concessionario – la
cui attuazione era imposta e regolata dagli artt. 20 e 25 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici) – «non poteva vantare a suo favore alcun titolo
di concessione e, quindi, alcun diritto alla stessa collegato».
La Provincia autonoma di Trento sostiene
inoltre la propria estraneità rispetto alla clausola di cui al citato
art. 7 del contratto del 19 ottobre 2001, intercorso tra Enel Produzione spa e
Primiero Energia spa. In effetti – si osserva – «la clausola
suddetta, fissata nell’ambito della disciplina dei rapporti fra
concessionario scaduto e concessionario subentrante, è una clausola di
garanzia in favore di Enel da eventuale retrocessione dei beni compravenduti da
Primiero Energia ad Enel, che si sarebbe potuta verificare nel caso di
invalidazione del nulla osta – rappresentando quest’ultimo il
presupposto necessario per la volturazione della
concessione a Primiero Energia spa – ove tale evento avesse potuto
provocare la invalidazione/risoluzione del contratto». La clausola, in
altri termini, era destinata, secondo la Provincia, a spiegare i propri effetti
nell’ambito della compravendita intercorsa tra le parti, garantendo Enel
Produzione spa dagli effetti che l’eventuale illegittimità del
nulla osta avrebbe potuto avere sulla sorte del contratto.
Inoltre, la Provincia autonoma di Trento
ha posto in evidenza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del
2005, non aveva ravvisato, con riguardo al nulla osta annullato, effetti
lesivi per Enel Produzione spa o vizi riconducibili al rapporto tra Provincia e
soggetti privati. Rileva anche, nella stessa prospettiva, che il Tribunale
superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 182 del 2007, aveva
annullato la determinazione del 27 maggio 2005, con cui la Provincia aveva
fatto salvi gli effetti del citato nulla osta, esclusivamente per un vizio
formale inerente alla tipologia dell’atto adottato (atto di sanatoria,
anziché di rinnovazione).
Tali emergenze confermerebbero il
difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non sussistendo alcuna
posizione di diritto invocabile da Enel Produzione spa.
In via subordinata, nel merito, la parte
ha sostenuto la non fondatezza della censura relativa all’asserito
contrasto tra le disposizioni impugnate e l’art. 6 della CEDU. La
decisione della Corte costituzionale n. 133 del 2005, infatti, aveva imposto la
conclusione dell’accordo fra Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento,
la rinnovazione degli atti e la definizione della disciplina dei rapporti
pendenti in materia di concessioni di grandi derivazioni, in coerenza con le
funzioni svolte da Regione e Provincia. Tale accordo, poi, non poteva che
essere ratificato con legge, secondo quanto stabilito dall’art. 117,
ottavo comma, Cost.
5.– Con atto depositato il 16
novembre 2011 si è costituita Enel Produzione spa, parte ricorrente del
giudizio a quo, sostenendo la fondatezza della questione.
Quanto al contrasto con l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, la parte ha
premesso che l’accordo e le leggi regionali di ratifica della Regione
Veneto e della Provincia autonoma di Trento sono entrate in vigore mentre era
pendente il giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche,
definito con sentenza n. 182 del 2007, e prima che fosse iniziato il giudizio a
quo, che ha per oggetto l’eccezione di elusione del giudicato formatosi
sulla predetta sentenza. Con ampie citazioni della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, la parte rileva che l’art. 6 della
CEDU impone al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nella
amministrazione della giustizia allo scopo d’influire su una singola
causa o su di una determinata categoria di controversie.
Ciò premesso, la disciplina
introdotta – non essendo dettata da motivi imperativi di interesse
generale – pregiudicherebbe Enel Produzione spa, privandola delle
garanzie dell’esonero da ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti
ad eventuali controversie, in ordine alla legittimità e
all’esaustività del nulla osta al sub-ingresso nella concessione
(art. 7 del contratto datato 19 ottobre 2001).
Inoltre, le disposizioni censurate
inciderebbero sul procedimento giudiziario, interferendo con i poteri degli
organi giurisdizionali. Da questo punto di vista, esse, attraverso
un’incisione retroattiva su diritti già maturati, vanificando
decisioni giurisdizionali, e intervenendo su fattispecie sub iudice, oltrepasserebbero i limiti che il legislatore (al
di fuori della materia penale) incontra nell’attribuire effetti
retroattivi alle norme approvate (è ampiamente citata giurisprudenza di
questa Corte), violando i principi di ragionevolezza e di tutela
dell’affidamento (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e
l’autonomia della funzione giurisdizionale (art. 104 Cost.).
Nella specie, le leggi della Regione
Veneto e della Provincia autonoma di Trento avrebbero avuto il preciso scopo di
interferire con il giudizio promosso da Enel Produzione spa innanzi al
Tribunale superiore delle acque pubbliche, condizionandone l’esito. Le
norme censurate, infatti, non avrebbero introdotto una disciplina retroattiva
generale ed astratta, ma una regolamentazione normativa configurata ad hoc
dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Veneto, integrante una
fattispecie di legge-provvedimento.
6.– Con atto depositato il 28
novembre 2011, si è costituita Primiero Energia spa, controparte nel
giudizio a quo, chiedendo il rigetto delle questioni sollevate.
Svolte alcune premesse in fatto e
riassunti i profili della controversia, la parte sostiene
l’inammissibilità della questione per carenza di rilevanza. Con la
propria ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione avrebbe infatti
dimostrato d’aver già deciso su tutti i motivi di ricorso proposti
da Enel Produzione spa, di talché la questione risulterebbe posta
tardivamente e sarebbe, di conseguenza, manifestamente irrilevante. Ciò
in quanto i giudici rimettenti avrebbero espressamente condiviso la tesi del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, secondo cui il giudicato impeditivo
della retroattività degli effetti del provvedimento di trasferimento
delle concessioni sarebbe stato superato dalla disciplina dettata con le leggi
regionale e provinciale e dall’accordo al quale le stesse fanno rinvio
recettizio.
Sotto altro profilo, la parte ha
rilevato che la concessione originariamente rilasciata ad Enel Produzione spa
era scaduta fin dal 19 ottobre 1999. Da tale data in poi la stessa Enel
Produzione spa, non potendo vantare diritti sulle centrali o sui relativi
utili, non avrebbe nemmeno potuto subire danni da lucro cessante, per effetto
di una eventuale illegittimità dell’assegnazione a favore di
Primiero Energia spa. In alcun modo, quindi, l’ex concessionaria avrebbe
potuto subire una lesione per la disposta retroattività delle norme di
cui si discute.
Infine, la parte ha prospettato
l’inammissibilità della questione in virtù della asserita
coincidenza tra il petitum, posto ad oggetto del
giudizio costituzionale incidentale, e il petitum del
processo a quo, ritenendo, in sostanza, che l’accoglimento della
questione implicherebbe de plano l’annullamento dell’atto
amministrativo impugnato.
Nel merito, la società Primiero
Energia assume che le leggi in esame avrebbero previsto la retroattività
dei propri effetti avvalendosi del potere di cui all’art. 73, ultimo
comma, Cost. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale avrebbe stabilito che
la legge civile può disporre con efficacia retroattiva, rispettando i criteri
di ragionevolezza, parità di trattamento, tutela dell’affidamento,
coerenza e certezza dell’ordinamento, rispetto delle funzioni del sistema
giudiziario e assenza di contrasto con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti. Né tale possibilità sarebbe esclusa
dall’art. 6 della CEDU, tenuto anche conto che, nella specie,
l’intervento normativo era finalizzato non ad influire sul procedimento
giurisdizionale in corso, bensì a sanare una situazione giuridica illegittima
(determinata dalla mancata intesa con la Regione), ottemperando alle sentenze
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Corte costituzionale.
La parte costituita, inoltre, osserva
che la prospettata illegittimità costituzionale potrebbe implicare il
tentativo di “riformare” la sentenza della
Corte costituzionale n. 133 del 2005, violando l’art. 137 Cost. che
esclude qualunque forma di impugnazione contro le decisioni della stessa Corte.
Infine, Primiero Energia spa ricorda che
la sentenza citata da ultimo aveva annullato il nulla osta esclusivamente per
un vizio procedimentale, costituito dalla mancanza dell’intesa tra
Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, e sostiene che, in ogni caso, le
leggi intervenute a ratifica dell’accordo non potrebbero essere oggetto
di «controllo di legittimità della Corte costituzionale»,
trattandosi del frutto di una «valutazione di natura politica»,
compiuta mediante uso del potere discrezionale spettante ai Consigli regionale
e provinciale.
7.– Con atto depositato il 28
novembre 2011, si è costituita la Regione Veneto, intimata nel giudizio
a quo, sollecitando il rigetto della questione sulla base, in sostanza, delle
medesime considerazioni svolte da Primiero Energia spa nel proprio atto di
costituzione.
La Regione osserva, in aggiunta, che la
questione sarebbe inammissibile nella misura in cui è riferita ai
principi di ragionevolezza ed uguaglianza, poiché il giudice rimettente
non avrebbe indicato alcun tertium comparationis sul quale misurare, appunto, la
legittimità della disciplina censurata.
Circa la retroattività delle
leggi regionale e provinciale, la parte ritiene che la scelta di far retroagire
la concessione, alla data in cui Primiero Energia spa è subentrata a
Enel Produzione spa nella gestione degli impianti, sarebbe certamente
ragionevole, alla luce dell’esigenza di tutelare la continuità del
legittimo esercizio di un’attività di fondamentale importanza
quale la produzione dell’energia elettrica.
Non si sarebbe, dunque, verificata
alcuna lesione del principio dell’affidamento riposto sulla certezza
dell’ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, e del
rispetto della funzione giudiziaria.
Le disposizioni legislative censurate, infine,
non sarebbero elusive del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale
superiore delle acque pubbliche n. 182 del 2007, che annullava il nulla osta
provvisorio per un vizio di mera forma, ed anzi varrebbero ad emendare quel
vizio.
8.– Il 19 luglio 2012 Enel
Produzione spa ha depositato una memoria, replicando, tra l’altro, alle
osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Trento e ribadendo le
ragioni dell’asserita illegittimità costituzionale delle norme
impugnate.
In primo luogo, circa l’eccepita
inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla
rilevanza, la parte, citando sentenze della Corte costituzionale, invoca il
principio per cui il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica
della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice
rimettente e non sono suscettibili di riesame, ove sorrette da una motivazione
non implausibile.
Inoltre, la parte ricorda che
l’eccezione concernente una presunta carenza del suo interesse ad agire,
già respinta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con la
sentenza n. 112 del 2009, era stata riproposta con ricorso incidentale dinanzi
alla Corte di cassazione, e che quest’ultima ha definito inammissibile il
ricorso relativo con la stessa ordinanza di rimessione. Di conseguenza –
assume la parte – tanto il Tribunale superiore delle acque pubbliche che
la Corte di cassazione avrebbero definitivamente accertato e giudicato che, a
dispetto di quanto insistentemente rappresentato dalla difesa della Provincia
autonoma di Trento, Enel Produzione spa sarebbe stata pregiudicata dal
prematuro (ed illegittimo) trasferimento delle concessioni a Primiero Energia
spa nel 2001, poiché avrebbe avuto interesse a procrastinare la voltura
in caso di mancanza di valido nulla osta.
L’eccezione di
inammissibilità formulata dalla Provincia autonoma di Trento sarebbe
infondata, del resto, anche perché l’ordinanza di rimessione
soddisferebbe appieno l’esigenza di dar conto, nella sua motivazione,
delle ragioni per le quali la questione proposta riveste i caratteri, oltre che
della non manifesta infondatezza, della rilevanza nel giudizio a quo. In
sintesi, detta rilevanza risiederebbe nel fatto che le disposizioni legislative
censurate, emanate durante il giudizio innanzi al Tribunale superiore delle
acque pubbliche ed aventi efficacia retroattiva, avrebbero fornito la
«copertura» normativa con la quale lo stesso Tribunale superiore ha
potuto superare il giudicato di cui alla sua precedente sentenza n.182 del
2007, respingendo i motivi di ricorso proposti da Enel Produzione spa. In
assenza di tali leggi, i suddetti vizi (e, in particolare, il vizio di
violazione del giudicato) avrebbero invece comportato l’annullamento del
provvedimento della Provincia autonoma di Trento del 2008, il quale si era
posto in contrasto con la richiamata sentenza del Tribunale superiore delle
acque pubbliche n. 182 del 2007, disponendo la retroattività (a partire
dal 2001) del subentro di Primiero Energia spa nella concessione di grande
derivazione idroelettrica.
Enel Produzione spa ribadisce poi la
fondatezza della questione, sottolineando come, nel caso in esame, non si
possano ravvisare motivi imperativi d’interesse generale idonei a
giustificare l’effetto retroattivo di atti normativi che, peraltro, hanno
concretamente interferito sulla controversia in corso. Del resto, osserva
ancora la parte, neppure un’attenta lettura dell’accordo del 2005
(e delle relative leggi di ratifica) permetterebbe di identificare una ragione
di interesse generale o imperativa che potesse giustificare il subentro ex tunc di Primiero Energia spa nella concessione, in
violazione del giudicato. Né il legislatore regionale e provinciale
(è citata la sentenza di questa
Corte n. 303 del 2011), né le controparti processuali avrebbero
indicato i principi, i diritti e i beni di rilievo costituzionale che il
suddetto accordo avrebbe inteso tutelare, non potendo le questioni
patrimoniali, afferenti la ripartizione dei canoni tra Regione e Provincia
autonoma, giustificare un intervento retroattivo sulla decorrenza del
trasferimento della concessione da Enel Produzione spa a Primiero Energia spa.
Non sarebbe sostenibile neppure che la sentenza della Corte costituzionale
giustifichi un tale intervento retroattivo, come adombrato nell’atto di
costituzione della Provincia autonoma di Trento. Altro infatti sarebbe
procedere alla rinnovazione degli atti annullati, rispettando la prescrizione
della previa intesa, altro sarebbe, intenzionalmente e specificamente,
disporre, per mere finalità di carattere patrimoniale ed a scopi di
interferenza sul giudizio in corso, che la concessione a Primiero Energia spa
si debba considerare conferita a far tempo dal 2001.
Ancora, le leggi impugnate non si
sottrarrebbero alla censura di violazione dell’art. 6 della CEDU, norma
interposta rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., né a quella
dell’art. 111 Cost. Esse, inoltre, violerebbero gli artt. 3 e 104 Cost.,
superando i limiti che l’ordinamento costituzionale pone al legislatore
nell’attribuire effetti retroattivi alle nuove norme. Ciò, ancora
una volta, in quanto si tratterebbe di norme dettate al solo scopo di
interferire con i giudizi promossi da Enel Produzione spa innanzi al Tribunale
superiore delle acque pubbliche, condizionandone in modo decisivo
l’esito.
9.– Il 26 luglio 2012, la
Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria con la quale replica alle
deduzioni di Enel Produzione spa, contestando, anzitutto,
l’interpretazione della clausola di garanzia inclusa nel contratto di
alienazione dei beni afferenti la concessione, a suo tempo intercorso tra Enel
Produzione spa e Primiero Energia spa. Tale clausola, secondo la Provincia,
lungi dal prospettare una proroga della concessione scaduta o una qualsiasi
forma di indennizzo per Enel Produzione spa, doveva solo garantire
quest’ultima riguardo ad eventuali azioni di regresso promosse dalla
società Primiero Energia, ove il nulla osta fosse venuto meno e si fosse
dunque prospettata una risoluzione del contratto. La clausola, dunque, non
avrebbe ingenerato un legittimo affidamento in capo ad Enel Produzione spa, la
cui provvisoria gestione degli impianti, dalla scadenza del 1999 fino al
contratto di alienazione, non aveva generato alcun diritto alla proroga del
rapporto concessorio.
La Provincia autonoma osserva, inoltre,
che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 187 (recte: 182) del 2007, sarebbe incorso in errore
nell’affermare che la mancanza di un valido nulla osta (ottenibile dopo
l’intesa con la Regione Veneto) avrebbe avuto il probabile effetto di
procrastinare la volturazione del titolo. Ciò
perché Enel Produzione spa non era più titolare della
concessione, ed i beni e le infrastrutture per il relativo sfruttamento erano
passati nella titolarità di Primiero Energia spa a seguito del contratto
di vendita già menzionato. Inoltre, la stessa Primiero Energia spa era
subentrata nell’esercizio della concessione – con
l’immissione in possesso in data 1° agosto 2001 – ed aveva
effettivamente gestito la centrale: non vi sarebbero dunque margini per
riconoscere ad Enel Produzione spa «una locupletazione per
l’attività che in realtà non avrebbe potuto più
svolgere (cioè gestire la concessione) per scadenza del titolo, non
più rinnovabile».
Secondo la parte, l’accordo
ratificato non avrebbe sanato provvedimenti illegittimi, ma avrebbe rinnovato
l’atto negoziale risalente al 2001, confermandone gli effetti. Del resto
sia la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 112 del 2009,
impugnata nel giudizio a quo, sia l’ordinanza di rimessione della Corte
di cassazione, rigettando la tesi di Enel Produzione spa, avrebbero stabilito
che il dedotto giudicato impeditivo sarebbe superato dalla disciplina dettata
con le leggi regionale e provinciale di ratifica dell’accordo.
Infine, la Provincia autonoma di Trento
contesta in radice che le leggi censurate abbiano esercitato una efficacia
retroattiva, avendo piuttosto formalizzato l’intesa fra la Regione Veneto
e la Provincia autonoma di Trento, in ottemperanza della sentenza n. 133 del
2005 della Corte costituzionale, senza alcuna interferenza retroattiva
rispetto ai rapporti giuridici intercorsi tra Provincia, Enel Produzione spa e
Primiero Energia spa.
10.– Il 22 maggio 2015, in
prossimità dell’udienza, tutte le parti costituite hanno
depositato una congiunta istanza di rinvio della trattazione della causa,
riferendo che, in data 16 settembre 2014, è stata sottoscritta una
transazione che definisce il contenzioso in atto, e preannunciando la
presentazione presso la Corte di cassazione di un’istanza congiunta per
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo,
dichiarazione la quale «avrà come conseguenza la sopravvenuta
irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata nel corso del
giudizio a quo, che non concerne una questione di interesse generale».
Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione,
sezioni unite civili, nel procedimento che oppone Enel Produzione spa a
Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica
dell’accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento
per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni
di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i
rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma
di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra
la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l’esercizio delle
funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia
di Trento e della regione Veneto), con riguardo, per tutte le norme indicate,
all’art. 10 dell’«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e
Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative
alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico
attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento
e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29
novembre 2005.
Le disposizioni censurate ratificano, ai
sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost., l’intesa intervenuta tra
Regione e Provincia autonoma, nel novembre del 2005, riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche,
che interessano il territorio di entrambi gli enti territoriali.
All’art. 10 di tale intesa,
allegata alle due leggi, è stabilito, in particolare, che la Regione
Veneto «esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia
s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna
(Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive
modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001».
Secondo il giudice a quo, l’art.
10 dell’accordo – nella parte appena citata, che stabilisce la
decorrenza retroattiva della titolarità della concessione – introdurrebbe
una disciplina normativa primaria incostituzionale.
Tale disciplina si porrebbe, in primo
luogo, in contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost., violando esigenze di
ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela dell’affidamento e di rispetto
della funzione giurisdizionale. Inoltre, essa lederebbe l’art. 117, primo
comma, Cost., in riferimento all’art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848. Pur non essendo precluso al legislatore di
intervenire in materia civile con disposizioni retroattive, il principio dello
Stato di diritto e la nozione di processo equo sancita dall’art. 6 della
CEDU vieterebbero, infatti, ogni interferenza del legislatore
nell’amministrazione della giustizia destinata a influenzare
l’esito di una controversia giudiziaria, fatta eccezione per motivi
imperativi di interesse generale. In ogni processo, la garanzia della parità
delle armi comporterebbe l’obbligo di dare alle parti la
possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere
poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari.
La «legificazione»
dell’intesa interferirebbe, invece, nella controversia che oppone Enel
Produzione spa a Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione
Veneto, incidendo negativamente sulla sfera giuridica della prima. Senza essere
motivato da imperative ragioni d’interesse generale, l’intervento
normativo censurato avrebbe, infatti, l’effetto di privare Enel
Produzione spa della garanzia inserita nell’atto pubblico del 19 ottobre
2001, con il quale le parti avevano proceduto al trasferimento in favore di
Primiero Energia spa della proprietà degli impianti relativi alla
concessione di Val Schener e Moline, garanzia che
prevede l’esonero di Enel Produzione spa da ogni responsabilità o
pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla
legittimità e all’esaustività del nulla osta al
sub-ingresso di Primiero Energia spa nella titolarità della concessione.
2.– In via preliminare, occorre
rilevare che, con provvedimento collegiale comunicato in udienza, non è
stata accolta la richiesta di rinvio della trattazione della questione,
presentata congiuntamente dalle parti costituite in prossimità
dell’udienza medesima, sul presupposto della sottoscrizione di una
transazione che dovrebbe condurre, secondo gli instanti, alla dichiarazione
della cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo. Una tale
dichiarazione non determinerebbe affatto, come asserito dalle parti, la
«irrilevanza» della questione di costituzionalità.
Ciò, in virtù del principio di autonomia del giudizio
costituzionale rispetto al giudizio principale (art. 18 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), la cui sorte non lo influenza
(da ultimo, ex multis, sentenze n. 274 del 2011
e n. 227 del
2010; con riferimento all’analoga norma contenuta in precedenza
nell’art. 22 delle norme integrative, sentenza n. 244 del
2005 e ordinanza
n. 270 del 2003). Non potrebbe dirsi d’altra parte, e per quanto
possa rilevare, che la disciplina censurata esaurisca i suoi effetti nella regolazione
dei rapporti tra le parti, essendo per il resto la questione priva, come pure
asserito, di interesse generale. La disciplina stessa, infatti, regola
primariamente rapporti tra due enti territoriali.
3.− La questione, così come
posta, è inammissibile per plurimi motivi tra loro concorrenti (ordinanza n. 181
del 2009), ovvero sia per carenza di motivazione sulla rilevanza, sia per
carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
3.1.– In primo luogo,
l’ordinanza di rimessione risulta non sufficientemente motivata in punto
di rilevanza.
La costante giurisprudenza di questa
Corte ritiene sufficiente che il rimettente proponga una giustificazione
plausibile con riguardo alla rilevanza della questione, e riconosce finanche
forme implicite di motivazione al proposito, sempreché, dalla
descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa
questione emerga con immediatezza ed evidenza (ad esempio, sentenze n. 201 del 2014
e n. 369 del
1996).
Nel caso di specie i giudici rimettenti
evocano sinteticamente, e però non sviluppano affatto, un asserito
legame tra la ricordata clausola di garanzia a favore di Enel Produzione spa e
l’esistenza di un valido nulla osta al sub-ingresso nella
titolarità della concessione, osservando che, in mancanza del
provvedimento poi annullato, la volturazione delle
concessioni sarebbe stata procrastinata nel tempo, a vantaggio di Enel
Produzione spa (la quale – questa almeno sembra l’argomentazione
del giudice a quo – avrebbe potuto giovarsi del ritardo, continuando a
gestire gli impianti e traendone i relativi profitti).
Se un cenno siffatto può
sostenere l’esistenza dell’interesse a ricorrere di Enel Produzione
spa, l’unica notazione specificamente riferibile alla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale risulta il riferimento, altrettanto
succinto, nella parte finale dell’ordinanza, all’effetto negativo
in tesi provocato dalla disciplina censurata sulla sfera giuridica di Enel
Produzione spa, che si vedrebbe privata della garanzia dell’esonero da
ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie
in ordine alla legittimità e all’esaustività del nulla osta
al sub-ingresso (art. 7 del contratto 19 ottobre 2001).
Non è spiegato in che senso i
vizi della procedura amministrativa, poi rinnovata, possano tradursi in effetti
negativi per alcuna delle parti del giudizio a quo, e manca quindi una
motivazione sufficiente sulla rilevanza. Né è possibile, stante
il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione in relazione
alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità
costituzionale (ex multis, ordinanza n. 52 del
2015), un riferimento, in funzione integratrice, agli argomenti proposti
sul punto dalle parti, che sulla pertinenza del rinvio alla clausola di
garanzia hanno viceversa speso, anche nel presente giudizio di
legittimità costituzionale, dovizia e varietà di argomentazioni,
a seconda dei rispettivi punti di vista (con specifico riguardo
all’irrilevanza degli atti di parte in chiave integrativa, da ultimo, ordinanza n. 192
del 2013).
Decisivo è soprattutto il rilievo
che, essendo sollevata questione di costituzionalità relativa alla
ratifica con legge di un’intesa tra enti territoriali, destinata
primariamente a regolare i reciproci rapporti, anche economici, avrebbero
dovuto essere descritti e argomentati, e non solo enunciati in termini
generici, gli effetti di tale intesa sui rapporti tra le parti del giudizio a
quo, e in particolare sulla sfera giuridica della parte ricorrente.
L’assenza di qualunque indicazione
sul punto determina, quindi, un vizio non emendabile di motivazione sulla
rilevanza della questione.
3.2.– La questione è
inammissibile anche per carente illustrazione delle ragioni di contrasto tra le
disposizioni censurate e gli invocati parametri costituzionali.
Per costante giurisprudenza di questa
Corte (ex multis, sentenza n. 236 del
2011, ordinanze n. 26 del 2012,
n. 321 del 2010,
n. 181 del 2009),
è infatti inammissibile la questione di legittimità
costituzionale posta senza un’adeguata ed autonoma illustrazione, da
parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata
integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. Non basta, in
altre parole, l’indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la
compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo
dell’altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal
senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di
enucleare i rispettivi contenuti di normazione.
Il giudice rimettente lamenta la
violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo, in
relazione all’art. 6 della CEDU), sul presupposto che le norme censurate
avrebbero influenza sulla definizione della controversia pendente tra le parti.
Ma la suddetta violazione risulta solo apoditticamente affermata, e non invece
sufficientemente argomentata, con riferimento a ciascuno dei ricordati
parametri costituzionali.
Con riguardo all’asserita
violazione degli artt. 3 e 104 Cost., la Corte rimettente si limita a rilevare
che le norme censurate sono entrate in vigore nella pendenza del primo
procedimento promosso da Enel Produzione spa. Immediatamente dopo è
compiuta una rapida citazione di giurisprudenza costituzionale concernente le
leggi con efficacia retroattiva (nella quale si afferma che tali leggi devono
essere ragionevoli, non lesive di interessi costituzionalmente protetti e del
principio di affidamento, rispettose della funzione giudiziaria, con il
«conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e delle
fattispecie sub judice»). Ad essa segue
l’apodittica affermazione che, «dunque», non sarebbe manifestamente
infondato, nella specie, «il dubbio sulla legittimità
costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi di cui si
tratta per contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost.».
Nessuna argomentazione è
così svolta con riguardo, per esempio, alla qualità e
all’oggetto dell’affidamento che le parti del processo a quo
potevano legittimamente riporre (in quale disciplina, rispetto a quali eventi),
ovvero con riferimento ai profili di irragionevolezza attribuibili alla scelta
compiuta in punto di decorrenza degli effetti della concessione.
Dall’ordinanza di rimessione, anzi, non si evince alcun concreto elemento
che valga a denunciare l’effettiva irragionevolezza dell’opzione
effettuata con l’intesa poi ratificata dalle leggi regionale e
provinciale, la quale doveva necessariamente risolvere, tra l’altro, le
questioni patrimoniali relative ai canoni spettanti, ab origine, anche alla
Regione Veneto.
Analogamente, con riferimento
all’asserita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 6 della CEDU, il giudice a quo si limita ad una
sommaria citazione di massime tratte dalla giurisprudenza della Corte EDU in
materia di equo processo e di norme «destinat[e]
a influenzare l’esito della controversia», cui segue
l’affermazione che la disciplina censurata inciderebbe negativamente
sulla sfera giuridica di una delle parti. Da ultimo, compare la mera ed
apodittica enunciazione che detta disciplina «non appare dettata da
motivi imperativi di interesse generale».
La stessa asserita elusione del
giudicato, che assume notevole importanza nell’economia del giudizio a
quo, non è argomentata con riferimento alla violazione del
corrispondente parametro costituzionale. Il giudice rimettente lascia, anzi,
intendere che le disposizioni legislative censurate non hanno né
“voluto” né potuto influire su un giudicato in senso
tecnico, per la semplice ragione che hanno preceduto la prima sentenza del
Tribunale superiore delle acque pubbliche. Non si comprende, allora, di quale
giudicato ragioni il rimettente, quando evoca genericamente le relative massime
della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.
In realtà, l’intera
corrispondente porzione dell’ordinanza, nella parte in cui prospetta la
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.
6 della CEDU, resta priva di una ragionevole spiegazione di pertinenza, anche
solo implicita, in riferimento al caso concreto.
4.− Le rilevate ragioni di
inammissibilità assorbono la valutazione e la decisione sulle eccezioni
che, sempre con riguardo all’inammissibilità delle questioni, sono
state sollevate dalle parti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione
Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell’accordo tra la Regione del
Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni
amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a
scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2
della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica
ed esecuzione dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la
Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative
alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico
interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto),
in relazione, per tutte le norme indicate, all’art. 10
dell’«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto
per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni
di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere
interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione
del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della
Costituzione (in relazione all’art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848), dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno
2015.