Ordinanza n. 270/2003

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.270

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza del 15 novembre 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 460 del registro ordinanze del 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Astorre Bruno, di Gasbarra Enrico, della Regione Lazio e del Comune di Roma, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal primo dei non eletti per sentire dichiarare la decadenza per incompatibilità dalla carica di un consigliere della Regione Lazio, candidatosi nella stessa lista elettorale del ricorrente, in quanto successivamente nominato vice Sindaco del Comune di Roma, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 novembre 2001, pervenuta a questa Corte il 30 settembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 5, 76 (quest’ultimo deducibile, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione), 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e dell’art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

che il remittente, esposto lo svolgimento del processo dinanzi a lui pendente, ritiene l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, là dove disciplina le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali, costituzionalmente illegittimo, sia per invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni dall’art. 122 della Costituzione (il quale, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali), sia per superamento dei limiti della delega legislativa conferita al Governo con l’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, il quale conferiva esclusivamente il potere di regolamentare l’ordinamento ed il funzionamento degli enti locali;

che anche l’art. 4 della legge n. 154 del 1981 violerebbe l’art. 122 della Costituzione, stante "la riserva di legge a favore delle Regioni nella materia de qua";

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Bruno Astorre, ricorrente nel giudizio a quo, nonché Enrico Gasbarra, il Comune di Roma e la Regione Lazio, parti convenute nel giudizio medesimo, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa di Bruno Astorre ha concluso perché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata, nel merito, manifestamente infondata: osservato che la carica di vice Sindaco del Comune sarebbe da porsi sullo stesso piano degli assessori componenti la Giunta, di cui il vice Sindaco fa parte, e dunque sarebbe da ritenersi anch’essa incompatibile con la carica di consigliere regionale, nella memoria si rileva che, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, i principi fondamentali di cui all’art. 122 della Costituzione sono quelli del testo unico approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000; sicché "l’emananda legge regionale della Regione Lazio in tema di incompatibilità – se e quando sarà emanata – potrà dire tutto ciò che vorrà per quanto riguarda la Regione, ma non potrà certo impedire che i Comuni debbano rifiutare nel seno del loro organo di gestione chi ricopra anche la carica di consigliere regionale". Le Regioni, si osserva, "non possono statuire che per loro stesse, e certamente non possono andare a sindacare il merito di una materia – appunto la incompatibilità per i componenti la giunta comunale – che è rimessa alla legislazione statale";

che, nel ribadire tali conclusioni nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, la difesa dell’Astorre ha tuttavia fatto presente che il Gasbarra, nel candidarsi alle elezioni per la Provincia di Roma, previste per la fine di maggio 2003, si è dimesso dalla carica di consigliere regionale, con conseguente venir meno della rilevanza della questione sollevata;

che la difesa di Enrico Gasbarra ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia accolta, in particolare osservando che l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 sarebbe incostituzionale, perché la legislazione statale che continua a dettare la disciplina di una materia riservata alla competenza della Regione si porrebbe in contrasto con l’art. 122 della Costituzione (anche alla luce della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); e che l’incostituzionalità dell’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 non determinerebbe la reviviscenza dell’art. 4 della legge n. 154 del 1981, non essendo configurabile una rinnovata vigenza di una norma ormai abrogata e contrastante con una norma di rango costituzionale;

che la Regione Lazio ha chiesto nell’atto di costituzione che la questione sia accolta, mentre nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio ha rilevato che la disposizione contenuta nell’art. 4 della legge n. 154 del 1981 non indica tra le cause di incompatibilità la carica di vice Sindaco, sicché tale disposizione non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, e la relativa questione sarebbe inammissibile per irrilevanza; e che del pari inammissibile sarebbe la questione riguardante l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto non applicabile ai consiglieri regionali;

che il Comune di Roma ha concluso nel senso della restituzione degli atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza della questione nonché per una "diversa interpretazione che deve darsi – alla luce dell’ordinamento costituzionale – delle norme" denunciate, e, in subordine, per l’accoglimento della questione: la ratio della previsione della incompatibilità fra le cariche di consigliere regionale e di vice Sindaco o assessore comunale risiederebbe nel potenziale conflitto di interessi tra le due cariche medesime, ma nel nuovo ordinamento costituzionale tale conflitto di interessi dovrebbe escludersi, essendo irragionevole una normativa che, in contrasto col nuovo assetto dei poteri autonomi di Comuni, Province, Città metropolitane e – soprattutto – Regioni, impedisse in radice, con la incompatibilità, una forma di partecipazione di amministratori comunali all’esercizio delle potestà regionali;

che nel proprio atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per il rigetto dei dubbi di legittimità costituzionale, sul rilievo che il novellato art. 122 della Costituzione non precluderebbe l’applicazione della normativa statale vigente là dove la Regione non abbia ancora esercitato la propria potestà legislativa; e perché non sussisterebbe il denunciato vizio di eccesso di delega riguardante l’art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, dato che la norma si riferirebbe esclusivamente all’ordinamento degli enti locali.

Considerato che le sopravvenute dimissioni di Enrico Gasbarra dalla carica di consigliere regionale – a prescindere dalla idoneità delle stesse a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità – non impongono la restituzione degli atti al Tribunale remittente, giacché il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (cfr. ordinanza n. 383 del 2002);

che questa Corte ha già esaminato identiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal medesimo remittente, dichiarando, con l’ordinanza n. 383 del 2002, manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione avente ad oggetto l’art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e manifestamente infondata quella concernente l’art. 4 della legge n. 154 del 1981;

che, infatti, con riguardo alla prima questione, la Corte ha osservato che la norma del testo unico sull’ordinamento degli enti locali si riferisce alle cause ostative alla carica di Sindaco o di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione, nonché di presidente della Provincia o di assessore provinciale, mentre nel giudizio a quo si controverte di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ipotesi che continua ad essere disciplinata dall’art. 4 della legge n. 154 del 1981, considerato che l’art. 274, comma 1, lettera l, del citato testo unico, nel disporre l’abrogazione di quest’ultima legge, fa espressamente salve "le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali";

che, in riferimento al dubbio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 4 della legge n. 154 del 1981, nel quale il remittente ritiene non implausibilmente contemplata anche la carica di vice Sindaco, la citata ordinanza n. 383 del 2002 ha rilevato che il nuovo testo dell’art. 122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l’altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali (con il rispetto dei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica) – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità, l’efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all’epoca della sua emanazione;

che, non essendo stati prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte, le questioni sollevate devono essere dichiarate, rispettivamente, manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.