SENTENZA N. 133
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZAnel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2001, n. 1527, recante “Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe” e della determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante “Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all’acquisizione, per subingresso all’Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381”, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 20 agosto 2001, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2001.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto, l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ricorso notificato il 20 agosto 2001 e depositato il successivo 23 agosto (registro ricorsi n. 29 del 2001) la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2001, n. 1527, recante “Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe” ed alla determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante “Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all’acquisizione, per subingresso all’Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381”.
La ricorrente chiede che questa Corte dichiari che non spetta in via esclusiva alla Provincia di Trento l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, nonché delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, per conseguenza, annulli i sopra indicati atti in relazione agli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al d.lgs. n. 112 del 1998.
1.1. ¾ In punto di fatto la ricorrente chiarisce:
- che la Primiero Energia s.p.a. ha presentato la richiesta del nulla osta previsto dall’art. 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per acquisire la titolarità di grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline già di pertinenza dell’Enel s.p.a., in forza del decreto ministeriale 19 luglio 1988, n. 955;
- che la suddetta concessione interessa sia la Regione Veneto sia la Provincia di Trento, dato che nel territorio della Provincia veneta di Belluno sono ubicate le centrali di produzione dell’energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento, mentre nel territorio della Provincia di Trento ricadono parte dello sbarramento e dell’invaso;
- che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale delle competenze in materia di demanio idrico, operato dal d.lgs. n. 112 del 1998, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, ha trasmesso la domanda della Primiero Energia s.p.a. ai due enti territoriali interessati, al fine di provocarne la necessaria intesa.
La ricorrente richiama, al riguardo, il disposto dell’art. 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale ha trasferito alle Regioni ed alle Province autonome le funzioni relative “alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica”, “nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi” e, in particolare, il disposto del successivo comma 2 del medesimo articolo, per il quale “le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più Regioni sono rilasciate d’intesa tra le Regioni interessate” e “in caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall’istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato”.
1.2. ¾ La Regione Veneto lamenta che la Provincia di Trento, dopo avere inizialmente dato corso al procedimento di raggiungimento dell’intesa, ha successivamente deliberato (deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 15 giugno 2001, n. 1527) di procedere unilateralmente all’esercizio delle suddette funzioni in materia di demanio idrico ed ha infine provveduto (determinazione del dirigente del servizio di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93) sull’istanza di acquisizione della concessione in questione da parte della Primiero Energia s.p.a.
La ricorrente rileva che la Provincia di Trento ha fondato tali provvedimenti sulla base dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), novellato dal d.lgs. n. 463 del 1999, il quale attribuisce la competenza in ordine alle concessioni delle grandi derivazioni di acque pubbliche alla Provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa, e sulla prospettata prevalenza di detta norma di attuazione statutaria sull’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.
La Regione Veneto ritiene, tuttavia, che detta interpretazione non sia corretta e che anzi essa, nel supporre la prevalenza della fonte statutaria su quella legale nazionale di trasferimento delle funzioni statali alle Regioni, leda le proprie attribuzioni, in quanto essa, da un lato, assume un valore delle norme statutarie che eccede il limite territoriale della Regione speciale, dall’altro finisce per determinare una sovraordinazione gerarchica tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario, che non ha riscontro nella Carta fondamentale.
In particolare la Regione Veneto sostiene che la Provincia di Trento abbia, erroneamente, trasposto al rapporto intersoggettivo tra Regioni un criterio statutario dettato per individuare, nell’ambito della peculiare situazione della Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, e che il risultato di disapplicare il decreto legislativo n. 112 del 1998, e la ivi affermata regola dell’intesa, a favore del criterio della prima presa o del maggiore rigurgito, sia addirittura paradossale, dacché verrebbe ad attribuire alla sola Provincia di Trento il diritto alla riscossione dei canoni di un impianto ubicato nel territorio della Regione Veneto.
Sulla base di queste considerazioni la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta alla Provincia di Trento l’esercizio in via esclusiva delle funzioni in materia di grandi derivazioni idriche per gli impianti posti a “scavalco” con il territorio della Regione Veneto e, conseguentemente, di annullare i sopra menzionati atti adottati sul presupposto di tale unilaterale potere.
2. ¾ La Provincia di Trento si è costituita contestando genericamente il ricorso della Regione Veneto, di cui chiede il rigetto, e ha rinviato ad una successiva memoria lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.
3. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito rilevando che lo Stato non ha ancora esercitato i poteri sostitutivi previsti dall’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.
La difesa erariale sostiene che la propria posizione processuale è di “mera” attesa della decisione e conclude rimettendosi alla “giustizia” della Corte.
4. ¾ Con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica la Regione Veneto ribadisce le argomentazioni già sviluppate nel ricorso e, inoltre, richiama talune pronunce di questa Corte, in materia di derivazioni di acque per uso idroelettrico.
La ricorrente richiama, in particolare, la sentenza n. 533 del 2002, che ha ritenuto illegittima una disposizione della legge della Provincia di Bolzano che disponeva che i sovracanoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico fossero versati alla Provincia, contestualmente al versamento dei canoni demaniali, anziché essere attribuiti a un fondo comune a disposizione dei consorzi compresi nel bacino imbrifero. E sottolinea che la legge provinciale è stata giudicata lesiva dei principi della legislazione statale, nonché dell’autonomia finanziaria dei Comuni e, “mediatamente, della stessa Regione Veneto, che vede privato il suo territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria”.
La Regione Veneto richiama, inoltre, l’ordinanza n. 21 del 2004, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad un conflitto da essa proposto avverso la Provincia di Bolzano, a seguito dell’intesa tra i consorzi BIM di Trento e di Bolzano con il Fondo comune per il recupero, a favore di quest’ultimo, dei sovracanoni riscossi dalla Provincia di Bolzano.
La ricorrente richiama, infine, la sentenza n. 353 del 2001, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 2 del d.lgs. n. 463 del 1999, in quanto la norma impugnata, nell’equiparare il piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall’art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e adottato d’intesa tra Stato e Provincia autonoma, al piano di bacino di rilevo nazionale, non garantiva l’effettiva “parità di trattamento di tutte le Regioni e Province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale”, atteso che la Regione Veneto sarebbe stata vincolata ad un piano alla cui adozione partecipava con funzione meramente consultiva.
La Regione Veneto ritiene che il principio di paritaria partecipazione affermato dalla sentenza n. 353 del 2001 possa essere garantito solo attraverso lo strumento dell’intesa previsto dall’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 e che esso escluda la diversa interpretazione fatta propria dalla Provincia di Trento nella delibera giuntale n. 1527 del 2001, oggetto del conflitto.
5. ¾ Anche la Provincia di Trento ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica, nella quale sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
5.1. ¾ La Provincia di Trento richiama anzitutto le proprie competenze legislative, e le correlative potestà amministrative, in materia di “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale” (art. 8, numero 17, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige), di “opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria” (art. 8, numero 24, dello statuto speciale), di “utilizzazione delle acque pubbliche” e di energia ai sensi dell’art. 9, numero 9, e degli articoli 12, 13, 14 e 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R n. 381 del 1974, al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificati dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni).
La resistente ricostruisce poi la normativa vigente in materia richiamando:
- l’art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999, il quale ha trasferito alle Province autonome i beni del “demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all’esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo”;
- l’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal d.lgs. n. 463 del 1999, il quale ha “delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l’esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idrolettrico”, con decorrenza dal 1° gennaio 2000;
- l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, il quale ha disposto che “ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa”.
5.2. ¾ La Provincia autonoma richiama, in particolare, tale ultima disposizione, che indicherebbe nel criterio dell’interesse prevalente la regola per individuare la Provincia competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, sostenendo che la conferma della stessa da parte del d.lgs. n. 463 del 1999, che ha unicamente eliminato il non più attuale riferimento allo statuto speciale, essendo intervenuta in un momento in cui le competenze statali erano state trasferite alle Province autonome e anche le Regioni ordinarie erano divenute titolari di competenze in materia di gestione del demanio idrico, varrebbe a riferire il criterio della “prevalenza” non solo e non più al rapporto tra le due Province autonome, ma anche al rapporto tra una di esse e una Regione confinante.
La Provincia ritiene che una tale interpretazione della norma, posta a base degli atti oggetto di conflitto e a fondamento della propria competenza esclusiva in materia, sia l’unica possibile su di un piano logico-sistematico, nel nuovo sistema di competenze delineato dalla riforma regionale, e che essa sia correttiva del diverso criterio, transitoriamente dettato dall’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.
La resistente contesta, poi, la tesi della ricorrente, per la quale tale interpretazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 violerebbe il principio di territorialità della normativa regionale e determinerebbe una sovraordinazione tra Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario che non ha riscontro nel sistema.
La Provincia di Trento rileva, al riguardo, che il suddetto art. 14 costituisce norma di attuazione statutaria, e pertanto norma statale, non soggetta al limite del territorio, e che essa “ben può contenere norme di coordinamento con le funzioni degli enti territoriali confinanti”.
La Provincia sostiene che questa interpretazione non contrasti con il d.lgs. n. 112 del 1998, sia perché essa discenderebbe dalla conferma e parziale modifica dell’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 da parte di una fonte successiva quale il decreto legislativo n. 463 del 1999, sia perché una legge ordinaria quale il d.lgs. n. 112 del 1998 non sarebbe applicabile in senso riduttivo delle competenze delineate dalle norme di attuazione dello statuto speciale, non trattandosi, nella specie, di norma avente carattere “organico” (cfr. sentenza n. 221 del 2003).
5.3 ¾ In punto di fatto la Provincia di Trento chiarisce che nel proprio territorio ricade il maggiore rigurgito a monte della presa, sicché sussistono i presupposti di fatto per l’applicazione del criterio della prevalenza previsto dall’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
La Provincia rileva poi di avere già rivendicato, sulla base della sopra ricordata interpretazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, la competenza in materia (con nota 30 ottobre 2000, inviata all’Enel s.p.a. e comunicata anche alla Regione Veneto) e di avere successivamente avviato contatti finalizzati all’intesa, non sul presupposto di una concorrente competenza della Regione Veneto, ma solo in ragione dell’incertezza interpretativa degli uffici statali precedentemente competenti, i quali da un lato hanno riconosciuto la spettanza del canone alla Provincia stessa, ma dall’altro hanno trasmesso le “pratiche” relative al subentro della Primiero Energia s.p.a. alla concessionaria Enel s.p.a., ai sensi dell’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, ad entrambi gli enti interessati.
Sotto questo profilo, pertanto, sussisterebbe, secondo la Provincia, una causa di inammissibilità del ricorso, essendo stato sollevato conflitto in relazione ad atti meramente confermativi della citata nota 30 ottobre 2000.
5.4. ¾ La Provincia di Trento conclude, pertanto, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
1. ¾ La Regione Veneto, con ricorso antecedente all’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che questa Corte dichiari che non spetta in via esclusiva alla Provincia di Trento l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, nonché delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento, in relazione agli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al d.lgs. n. 112 del 1998, degli atti adottati dalla Provincia di Trento sul presupposto della spettanza in via esclusiva di tale potere, e cioè la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2001, n. 1527, recante “Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe”, e la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante “Istanza in data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all’acquisizione, per subingresso all’Enel S.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381”.
2. ¾ E’ anzitutto necessario ricostruire il quadro normativo sulle competenze in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Fino al d.lgs. n. 112 del 1998, relativamente alle derivazioni site nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano al demanio idrico statale.
Detta competenza si esercitava anche in riferimento al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché l’art. 9, numero 9, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) eccettuava le grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla materia dell’utilizzazione delle acque, devoluta alla competenza concorrente della Regione a statuto speciale, prevedendo unicamente un coinvolgimento procedimentale (ritenuto sufficiente dalla sentenza di questa Corte n. 482 del 1991), ovvero, ma in una ipotesi alquanto marginale, l’intesa (art. 13, ultimo comma, concernente l’ipotesi di domanda concorrente dell’Enel e degli enti locali) delle Province interessate.
L’art. 71 dello statuto speciale attribuiva, peraltro, alle Province interessate i nove decimi dei canoni riscossi per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative al proprio territorio, mentre l’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) chiariva che il predetto art. 71 si riferiva alle concessioni relative al demanio idrico statale, spettando alle Province autonome l’intero canone delle concessioni relative al proprio demanio idrico.
2.1. ¾ L’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998, in attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ha profondamente innovato la materia, conferendo alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione del demanio idrico, e il successivo art. 88 ha poi specificato che detta gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi.
Nel conferire tali funzioni, il d.lgs. n. 112 del 1998 ha peraltro fatto temporaneamente salva (art. 29, comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/92/CE (Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dallo Stato.
Inoltre l’art. 89, comma 2, ha previsto che le concessioni che interessano il territorio di più Regioni sono rilasciate d’intesa tra le Regioni coinvolte, prevedendosi, in mancanza della stessa, decorso il termine di sei mesi, l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.
Successivamente, con decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è stata data attuazione alla direttiva 96/92/CE e si è pertanto realizzata la condizione cui l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico), adottato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59 del 1997, si è infine provveduto a dare definitiva attuazione al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei mezzi strumentali e di tutti gli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche.
2.2. ¾ Per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige l’adeguamento dello statuto speciale al novum recato dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 79 del 1999, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998, si è realizzato con l’adozione del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica).
Il suddetto decreto, per quanto qui interessa, ha modificato l’art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), trasferendo alla Regione il demanio idrico dello Stato. Ha inoltre modificato l’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), concernente l’ambito territoriale di competenza per le concessioni di grande derivazione, eliminando il riferimento allo statuto speciale della Regione. Ed ha infine introdotto, nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), un articolo 1-bis, per il quale a decorrere “dal 1° gennaio 2000 è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l’esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”.
3. ¾ In tale quadro normativo deve essere valutato il conflitto in oggetto.
La Regione Veneto prospetta la violazione delle proprie attribuzioni, in quanto la Provincia autonoma di Trento, in assenza dell’intesa prevista dall’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, ha prima stabilito di procedere (deliberazione della Giunta provinciale) e poi proceduto (determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche) ad autorizzare il subingresso di un altro concessionario nella concessione di una grande derivazione idroelettrica che interessa entrambi gli enti.
3.1. ¾ Il ricorso è fondato.
Secondo la Provincia di Trento, l’attribuzione da parte dello Stato alle Regioni ordinarie e a statuto speciale della competenza a rilasciare concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica per scopo idroelettrico avrebbe comportato l’applicabilità, anche al di fuori del territorio della Regione Trentino-Alto Adige, della norma di attuazione dello statuto di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, secondo il quale “ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti le grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla Provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa”.
Sennonché detta norma riguarda i rapporti tra le due Province della Regione Trentino-Alto Adige e certamente non può trovare applicazione nei confronti della finitima Regione Veneto.
L’autonomia speciale è infatti limitata al territorio regionale e sarebbe contrastante con l’impianto costituzionale e con i principi ad esso sottesi di parità istituzionale e di leale collaborazione tra gli enti territoriali l’attribuzione di effetti extraterritoriali ad una norma di attuazione dello statuto regionale (cfr. sentenze n. 743 del 1988 e n. 55 del 1997).
E’ viceversa conforme ai principi costituzionali ritenere che nei casi di Regioni finitime trovi applicazione l’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, con la conseguenza che “le concessioni … sono rilasciate d’intesa tra le Regioni interessate” e che, in caso di mancata intesa, il provvedimento è rimesso allo Stato.
Si tratta di una norma che risponde ad esigenze unitarie ed al principio di leale collaborazione, e che certamente è applicabile ai rapporti, non solo tra Regioni ordinarie, ma anche tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale. In questo senso, del resto, si è espressa la sentenza di questa Corte n. 353 del 2001, secondo la quale “esigenze di coordinamento e di integrazione devono essere realizzate … con uno degli ipotizzabili sistemi che assicuri effettiva parità di trattamento di tutte le Regioni e Province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti”.
In relazione alla Provincia di Trento, occorre inoltre sottolineare che si tratta di funzioni delegate (art.1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal d.lgs. n. 463 del 1999) e non di una competenza statutaria, sicché ancora più agevole diventa l’estensione a detta Provincia di una norma originariamente prevista per le Regioni a statuto ordinario.
Né è possibile obiettare che questa norma, secondo quanto risulta dal combinato disposto del comma 1, lettera i), dell’art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del comma 2 dello stesso art. 89, non riguardi le grandi derivazioni di acqua pubblica, ma soltanto le derivazioni di piccola e media portata.
Infatti se questa limitazione aveva la sua ragion d’essere nel sistema legislativo che temporaneamente riservava allo Stato le concessioni di grandi derivazioni di acqua, essa non ha più ragione di esistere dopo che le modifiche delle norme di attuazione statutaria riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige ed il d.lgs. n. 79 del 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE, hanno definitivamente conferito questa competenza alle Province di Trento e di Bolzano ed alle Regioni a statuto ordinario.
Né argomenti in senso contrario possono trarsi dal disposto dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale demanda ad un futuro decreto legislativo (mai emanato) la disciplina particolareggiata dell’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998. Infatti, tale articolo porta a ritenere che l’intento del legislatore è quello di confermare, per le Regioni finitime, la regola della necessaria previa intesa nell’emanazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua.
Se ne deve dedurre che la Provincia di Trento, per un verso, ha agito senza poteri, essendo la norma del citato art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, applicabile soltanto nell’ambito del territorio della Regione Trentino-Alto Adige, e, per altro verso, ha leso le competenze della Regione Veneto, avendo provveduto ad emanare gli atti impugnati senza aver prima raggiunto l’intesa.
L’intesa in questione attiene ad ogni aspetto della funzione concessoria ed in particolare si riferisce anche all’individuazione dei canoni e ad eventuali regole per il loro riparto tra gli enti interessati.
4. ¾ Alla luce di queste considerazioni, e nei limiti sopra indicati, deve pertanto dichiararsi che non spetta alla Provincia di Trento, in difetto della necessaria intesa di cui all’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto.
Conseguentemente devono essere annullati gli atti oggetto di conflitto, i quali sono stati adottati dalla Provincia di Trento sull’infondato presupposto di tale unilaterale ed esclusivo potere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Provincia di Trento, in difetto della necessaria previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, e, conseguentemente, annulla:
a) la deliberazione della Giunta della Provincia di Trento 15 giugno 2001, n. 1527, recante “Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe”;
b) la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante “Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all’acquisizione, per subingresso all’Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.