Sentenza n. 743 del 1988

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SENTENZA N.743

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Veneto notificato il 21 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 27 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1983 per conflitto di attribuzioni sorto a seguito del d.P.R. 29 maggio 1982 di accoglimento del ricorso al Capo dello Stato del Comune di Canazei in data 10 agosto 1973 ai sensi dell'art. 267 del regio- decreto 3 marzo 1934, n. 383, con il quale e stato modificato il confine preesistente tra la Regione Veneto e la Regione Trentino- Alto Adige.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia di Trento e l'intervento dell'Ente provinciale per il turismo di Belluno;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller e Federico Sorrentino per la Regione Veneto, Sergio Panunzio per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Trentino-Alto Adige.

 

Considerato in diritto

 

1.- L'intervento dell'Ente per il turismo di Belluno, soggetto diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi, deve, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze nn. 8, 17, 18 del 1957; ordinanze 2 aprile 1958, 22 aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977; ord. n. 240 del 1988), ritenersi inammissibile.

2.- La Regione Veneto propone conflitto di attribuzione <contro> il Presidente del Consiglio dei ministri e <nei confronti> sia della Regione Trentino-Alto Adige sia ancora della Provincia di Trento in relazione al decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1982 che, in accoglimento di ricorso del Comune di Canazei, proposto ai sensi dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. della legge comunale e provinciale), ha deciso sulla contestazione di confini fra il detto comune ed il Comune di Rocca Pietore, appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Regione Veneto.

La regione ricorrente deduce violazione delle sue attribuzioni per quel che attiene alla sfera territoriale delle medesime, innanzi tutto per la ragione che una questione di determinazione dei confini, avente diretta rilevanza costituzionale (art. 131 Cost.), é stata decisa al di fuori dei procedimenti in proposito previsti dalla Costituzione; al di fuori cioè della particolare ed aggravata procedura legislativa prevista per la modifica del territorio regionale (art. 132, ultimo comma, Cost.) e del procedimento innanzi alla Corte costituzionale per le controversie sulle attribuzioni regionali (art. 134 Cost.).

Deduce poi la ingiustizia, nel merito, della pronunzia del Capo dello Stato, perché fondata su elementi (lavori della Commissione italo - austriaca del 1911) di valore non decisivo e senza adeguata considerazione di ulteriori elementi (tradizione amministrativa, atti del Centro geografico militare, leggi del T.A.A., risalenti consuetudini di uso collettivo ed altri) di significato contrario.

3. - Il conflitto della Regione Veneto deve intendersi promosso contro lo Stato, in quanto e rivolto contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed e diretto a impugnare un atto emesso dal Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato, che, ai sensi dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, ha deciso su una contestazione di confini fra il Comune di Canazei e il Comune di Rocca Pietore appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Regione Veneto, e in quanto e primariamente contestato radicitus un potere dello Stato.

Si tratta, peraltro, di potere fondato su norma di rango legislativo (appunto l'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934) che é (come la Corte può e deve accertare in questa sede di conflitto di attribuzione) ancora in vigore.

Non sembra, infatti, che la norma in questione possa ritenersi abrogata ad opera delle norme di trasferimento alle regioni delle funzioni relative, fra l'altro, alla contestazione di confini tra comuni (art. 1, lett. d, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; cfr. anche art. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), norme che esattamente il parere del Consiglio di Stato acquisito nel corso del procedimento di cui si tratta riferisce alle sole decisioni di contestazione di confini fra comuni appartenenti alla medesima regione, ne ad opera delle norme costituzionali invocate dalla ricorrente (artt. 131, 132, 134 Cost.), le quali nulla dispongono per quel che concerne l'ipotesi di contestazione di confini.

L'eventuale contrasto fra l'art. 267 ed un principio costituzionale desumibile dal complesso delle norme costituzionali suindicate non potrebbe quindi esser valutato se non in termini di legittimità costituzionale. La Regione Veneto ha invero prospettato in udienza la configurabilità di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, da intendere peraltro nei termini precisati con il ricorso introduttivo del conflitto, vale a dire nel senso che tale norma sarebbe illegittima, in relazione agli artt. 131, 132, 134 Cost., perché spetterebbe al Parlamento o alla Corte costituzionale la competenza a decidere, nelle varie ipotesi configurabili, in ordine ai confini regionali. Ma in questi termini la questione, venendo a concernere un ipotetico conflitto tra regioni, ed essendo posta in riferimento ai suddetti parametri considerati come distinti, ed anzi come alternativi, non e rilevante nel presente giudizio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato decidere con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 in ordine alla contestazione di confini proposta dal Comune di Canazei ed ai sensi dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, recante <Testo unico della legge comunale e provinciale>, nella permanenza in vigore di tale norma e, per l'effetto, rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto contro lo Stato e nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, nonché della Provincia di Trento con atto notificato il 19 gennaio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.