SENTENZA N. 482
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO "
Prof. Gabriele PESCATORE "
Avv. Ugo SPAGNOLI "
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA "
Prof. Antonio BALDASSARRE "
Prof. Vincenzo CAIANIELLO "
Avv. Mauro FERRI "
Prof. Luigi MENGONI "
Prof. Enzo CHELI "
Dott. Renato GRANATA "
Prof. Giuliano VASSALLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale; aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoproduzione e disposizioni fiscali) promossi con ricorsi della provincia autonoma di Bolzano, della regione autonoma della Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Trento notificati il 15 febbraio 1991, depositati in cancelleria il 20, 22 e 25 febbraio 1991 ed iscritti rispettivamente ai nn. 5, 8 e 10 del registro ricorsi 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano, Gustavo Romanelli per la regione autonoma della Valle d'Aosta, Valerio Onida per la provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con tre distinti ricorsi le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione autonoma Valle d'Aosta hanno impugnato alcuni articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), assumendo la violazione di diversi parametri costituzionali;
In particolare, la provincia autonoma di Trento - ricordata la propria competenza legislativa primaria e le conseguenti attribuzioni amministrative in materia di "miniere" (artt. 8, n. 14, e 16 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e ricordato altresì che le miniere appartengono al proprio patrimonio indisponibile (artt. 67 e 68 dello statuto), ai sensi, oltreché delle citate disposizioni statutarie, anche delle norme di attuazione nella specifica materia (d.P.R. 15 luglio 1988 n. 300 - art. 1) e che inoltre detta materia è già stata disciplinata, nel proprio territorio, dalla legge della regione Trentino Alto Adige 21 novembre 1958 n. 28 (Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi), ancora applicabile nell'ambito provinciale per effetto dell'art. 106 dello statuto - denuncia gli artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, e 6, primo comma, della legge n.9 sopra richiamata che, con indebita avocazione, attribuiscono alla competenza statale il rilascio dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, dettando norme di procedura che riservano alla provincia autonoma, a fronte di competenze costituzionalmente garantite, un ruolo meramente consultivo, del tutto parificato a quello delle regioni a statuto ordinario prive di attribuzioni costituzionali nel settore delle miniere;
In via cautelativa, la medesima provincia autonoma impugna altresì l'art. 9 della legge che, nulla precisando circa la competenza al rilascio dei permessi di coltivazione degli idrocarburi, ove debba interpretarsi nel senso di una analoga attribuzione di funzioni all'autorità statale (ministero dell'industria), lederebbe anch'esso le medesime competenze provinciali costituzionalmente garantite;
2. - Avverso i medesimi articoli della legge n. 9 del 1991 si appuntano le censure contenute nella prima parte del ricorso della provincia autonoma di Bolzano la quale, svolgendo considerazioni analoghe, lamenta la violazione delle proprie competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, miniere, alpicoltura e parchi, lavori pubblici (art. 8, nn. 6,14,16,17, dello statuto) e la illegittima sovrapposizione delle norme impugnate alla disciplina legislativa adottata con legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67;
La stessa provincia autonoma impugna, poi, gli artt. 16 e 17, secondo comma, lett b), della legge che, riservando al ministro dell'industria i provvedimenti di concessione e di autorizzazione per la costruzione e la gestione di stabilimenti ed opere varie riguardanti la lavorazione e il deposito di oli minerali, consentono alla ricorrente di esprimere soltanto un parere su tali provvedimenti statali e demandano ad un regolamento governativo di fissare un termine perentorio, trascorso il quale il parere si intenderà comunque adottato dalla provincia in senso favorevole. Le norme impugnate, ad avviso della ricorrente, inciderebbero sulle competenze provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, di lavori pubblici (art. 8, nn. 5,6,17, dello statuto) nonché di commercio e di incremento della produzione industriale (art. 9, nn. 3 e 8, dello statuto);
In subordine la ricorrente osserva che, anche a voler riconoscere allo Stato la competenza ad emanare i provvedimenti concessori ed autorizzatori in questione, si avrebbe nella materia il concorso di competenze provinciali, anche di tipo esclusivo, per la incidenza delle concessioni di costruzione degli stabilimenti industriali de quibus sulle scelte urbanistiche e di tutela del paesaggio. E tale concorso, secondo il costante insegnamento del giudice delle leggi, postula necessariamente la cooperazione tra i due enti da realizzarsi esclusivamente attraverso lo strumento dell'intesa, il solo idoneo a salvaguardare la competenza provinciale e non suscettibile di essere sostituito da un semplice parere, obbligatorio ma non vincolante;
Ancora la provincia autonoma di Bolzano denuncia l'ottavo comma dell'art. 20 della legge citata, che, stabilendo che il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e sentito l'ENEL, possa, su semplice istanza del concessionario, concedere la proroga delle concessioni di grande derivazione idroelettrica nei casi di rinuncia dell'ENEL alla facoltà di subentro ai concessionari scaduti (ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 529), lederebbe le competenze provinciali in materia di servizi pubblici (art. 8, n. 19, statuto), nonché di utilizzazione di acque pubbliche (art. 9, n. 9, statuto) e sarebbe altresì incompatibile con la disciplina stabilita in materia dagli artt. 12 e 13 dello statuto e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 381 del 1974 -art. 11, e d.P.R. n. 235 del 1977);
L'incostituzionalità rileverebbe sotto tre distinti e concorrenti profili: in primo luogo perché la proroga sarebbe disposta in modo pressoché automatico, in base alla sola istanza del titolare della concessione; in secondo luogo perché non sarebbe previsto per gli enti locali di poter subentrare ai concessionari; ed infine perché la procedura dettata non prevederebbe la necessaria intesa con la provincia ricorrente;
In proposito gli artt. 12 e 13 dello statuto e le relative norme di attuazione sopra richiamate dettano una disciplina di particolare favore per il subentro degli enti locali nelle preesistenti concessioni e detto subentro risulterebbe precluso dalla previsione della proroga delle concessioni;
In subordine la ricorrente sostiene che, anche ammesso che le citate norme statutarie non precludano di per sé una proroga delle concessioni, certamente esse impongono che alla scadenza delle stesse gli enti locali possano almeno concorrere con gli autoproduttori e con l'ENEL per poter subentrare nelle concessioni. Ma, ad avviso della ricorrente, detto concorso verrebbe ora precluso dalla procedura dettata dalla norma impugnata e comunque sulla domanda di concessione, da un canto, non sarebbe prevista la necessaria intesa con la provincia (come invece è stabilito dall'art. 13, ultimo comma, dello statuto) e, dall'altro, non sarebbe salvaguardata la possibilità per la provincia medesima di presentare "osservazioni ed opposizioni", come disposto dall'art. 12, primo comma, dello statuto;
Da ultimo, la disciplina impugnata (art. 20, ottavo comma), pretendendo di derogare alle previsioni sempre degli artt. 12 e 13 dello statuto, oltreché delle specifiche norme di attuazione, si porrebbe altresì in contrasto sia con l'art. 104, primo comma, dello statuto, che detta una procedura particolare per le modifiche del citato art.13, da attuarsi con legge ordinaria dello Stato soltanto "su concorde richiesta del governo e .. delle .. province", il che nella specie non è avvenuto, sia con l'art. 107 del medesimo statuto, ai sensi del quale alle modifiche delle norme di attuazione si provvede previa consultazione obbligatoria della commissione paritetica all'uopo prevista;
3. - La regione autonoma Valle d'Aosta ha chiesto nel suo ricorso che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi "l'art. 1; gli artt. 3 e ss.; gli artt. 20-24" della legge n. 9 del 1991, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto nonché dell'art. 3 della Costituzione;
La ricorrente ricorda che l'art. 3, lett. d), dello statuto le riconosce competenza legislativa "di carattere concorrente ed attuativo" in tema di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico", e che gli artt. 5 e seguenti del medesimo statuto le assegnano una speciale posizione in materia di acque pubbliche, disponendo l'acquisizione al demanio regionale di tutte le "acque pubbliche ad uso di irrigazione e potabile (art. 5, ultimo comma) e la concessione gratuita alla regione di tutte le altre acque pubbliche, escluse solo quelle già oggetto di provvedimento di utilizzazione anteriormente al 7 settembre 1945 e fermo restando, anche per queste ultime, il subentro della regione alla scadenza dei detti provvedimenti (art. 7). È altresì previsto che le concessioni non utilizzate alla data predetta passino alla regione che, pur non potendo cederle, ne può far oggetto di sub-concessione secondo una speciale procedura (art. 8);
Analoghe disposizioni sono dettate in materia di miniere dall'art. 11 delle medesime disposizioni statutarie);
Ciò premesso, la ricorrente denuncia che le norme impugnate, oltre ad ignorare la speciale posizione riconosciutale dallo statuto, avrebbero altresì violato l'art. 3 della Costituzione avendo solo in determinate ipotesi previsto l'obbligo di assumere il parere della regione, viceversa non previsto in un complesso di altre ipotesi (in specie in materia di concessioni idroelettriche), nelle quali egualmente necessario apparirebbe il suddetto parere;
In particolare la regione lamenta che l'art. 1 della legge, prevedendo l'emanazione di norme statali regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessioni di "derivazione d'acqua" per la produzione di energia elettrica, oltreché in materia di procedure per l'autorizzazione di elettrodotti, e pur facendo salvo "l'intervento", nelle procedure, delle amministrazioni competenti per la legislazione vigente, omette di dettare qualunque disposizione "per le acque pubbliche esistenti nella regione" e di riconoscere "alcun intervento della regione" nelle relative procedure, nonostante la posizione formale di sub-concessionaria delle acque pubbliche esistenti nel proprio territorio, posizione attributaria di un complesso di poteri. Tra l'altro, l'art. 8 dello statuto stabilisce che l'utilizzazione delle acque della regione debba avvenire secondo un piano concordato in un comitato misto, composto di rappresentanti statali e regionali;
Per quanto riguarda, poi, la materia degli idrocarburi e la geotermia, le previsioni degli "artt. 3 ss." lederebbero, sempre ad avviso della ricorrente, le competenze legislative regionali di tipo esclusivo in tema di tutela del paesaggio (art. 2, lett. q), dello statuto), necessariamente compromesse dall'attività, seppure eventuale nel territorio regionale, di prospezione, ricerca e coltivazione;
Infine, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, le disposizioni circa il prolungamento della durata delle concessioni e il diritto di prelazione sulle concessioni stesse, rispettivamente previste dagli artt. 20, ottavo comma, e 24 della legge impugnata, lederebbero le attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione dagli artt. 7 e 8 dello statuto e dall'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142, e, mentre si preoccupano della acquisizione di parere dell'ENEL, ignorano del tutto la posizione regionale nella specifica materia;
4.1. - Si è costituito nei tre giudizi, opponendosi a tutte le impugnative, il Presidente del consiglio dei ministri;
In via preliminare e con riferimento a tutti i ricorsi, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda che la legge n. 9 del 1991 è stata emanata per dare attuazione ad un piano di interesse nazionale, qual è il nuovo piano energetico, destinato a far fronte alle note carenze di energia e all'esigenza di ridurre i consumi sia a fini ambientali che a fini finanziari, mediante lo sviluppo delle fonti nazionali esistenti e la creazione e lo sviluppo di fonti alternative;
A fronte di un siffatto intervento che contempla la realtà nazionale, al di là ed oltre le situazioni locali e contingenti, le competenze legislative delle provincie autonome e della regione Valle d'Aosta, sia di tipo primario, che secondario, che integrativo (come nel caso della Valle d'Aosta) nelle diverse materie distintamente invocate (miniere, acque pubbliche ad uso idroelettrico, ed altre ancora) o devono necessariamente cedere in vista di un superiore interesse nazionale o non sono addirittura compromesse, sia perché attinenti a materie diverse sia perché comunque lo Stato mantiene il potere di legiferare per la tutela di interessi generali, dettando norme di indirizzo a carattere programmatico cui anche le regioni a statuto speciale e le province autonome devono attenersi;
4.2. - In particolare la difesa dello Stato contesta la fondatezza del ricorso della provincia autonoma di Trento, osservando in primo luogo che la materia dello sviluppo e della razionalizzazione energetica non rientra tra quelle di competenza provinciale ed il fatto che essa possa incidere in settori riservati alla provincia, quale quello delle "miniere", invocato nella impugnativa e previsto dagli artt. 8, n. 14, e 16, dello statuto, non significa che sia stata invasa una competenza provinciale; in secondo luogo ricorda che, comunque, la potestà legislativa primaria della provincia è subordinata al rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e che la legge statale in esame è, nel suo complesso, un atto di indirizzo generale a valore programmatico che la provincia è tenuta a rispettare;
Quanto all'impugnativa, riferita in via cautelativa all'art. 9 della legge, l'Avvocatura generale dello Stato ne sostiene la inammissibilità per evidente carenza di interesse, non essendo stato previsto nella norma il rilascio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi da parte di alcuna autorità statale;
4.3. - Difese analoghe vengono svolte nei confronti del ricorso della provincia autonoma di Bolzano per quanto attiene all'impugnativa degli artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, 6, primo comma, e 9, pur censurati per violazione di parametri costituzionali in parte diversi da quelli invocati nel ricorso della provincia autonoma di Trento (e cioè l'art. 8, nn. 6, 14, 16 e 17, dello statuto, nelle materie della tutela del paesaggio, delle miniere, dell'alpicoltura e parchi, dei lavori pubblici);
In relazione, poi, alle censure riferite agli artt. 16 e 17, secondo comma, lett. b), della legge, la difesa dello Stato precisa che le disposizioni impugnate attengono alla materia delle fonti di energia in senso stretto, certamente non di competenza provinciale, disciplinando la lavorazione e il deposito di oli minerali con norme meramente strumentali che non incidono direttamente sulle competenze riservate alla provincia;
Quanto, infine, all'art. 20, ottavo comma, della legge, anch'esso impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano, l'Avvocatura generale dello dello Stato sottolinea che la norma non solo riguarda la materia delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, non compresa tra quelle riservate alla competenza provinciale dall'art. 9, n. 9, dello statuto, ma comunque dispone in tema di autoproduttori di energia senza limitare le aspettative della provincia, salvaguardate dall'ultima parte della norma;
4.4. - Con riferimento, poi, al ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, la difesa dello Stato, oltre a rilevarne in via implicita l'inammissibilità per la genericità di alcuni motivi, ne sostiene comunque la infondatezza perché le competenze regionali che si assumono violate, in tema di "disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico" (art. 3, lett. d), dello statuto), e di "disciplina della utilizzazione delle miniere" (art. 3, lett. e), dello statuto), sono di tipo integrativo e di attuazione delle leggi della Repubblica per adattarle alle condizioni regionali. Lo Stato, in concreto, ha esercitato il potere di legiferare in sede primaria e di prevedere norme regolamentari generali in tema di procedure in una materia che è rimasta nella sua sfera, senza alcuna invasione di competenze regionali;
In particolare, poi, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che l'art. 3 della Costituzione è invocato in modo non pertinente, perché la regione assume una parità di trattamento in relazione a situazioni che comunque sono differenziate;
Infine, in riferimento alla parte del ricorso con cui si impugnano le norme sugli autoproduttori e sulle imprese elettriche degli enti locali (indicate dalla ricorrente come "artt. 20 e ss.) e relativamente alle quali viene censurata la parte attinente la durata delle concessioni idroelettriche e le prelazioni su di esse, la difesa dello Stato ribadisce che i diritti e le spettanze regionali, di cui agli artt. 7 e 8 dello statuto, cedono di fronte all'intendimento dello Stato di far oggetto, le acque, di un piano di interesse nazionale (cfr. art. 7, ultimo comma, dello statuto), qual'è il nuovo piano energetico;
5.1. - In prossimità dell'udienza di discussione, hanno presentato memorie la provincia autonoma di Bolzano e la regione autonoma Valla d'Aosta nonché la difesa dello Stato, quest'ultima in relazione a tutti e tre i ricorsi;
5.2. - La provincia autonoma di Bolzano contesta, in via preliminare, l'affermazione dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui la legge impugnata (n. 9 cit.) sarebbe un "atto di indirizzo generale a valore programmatico" cui la provincia dovrebbe attenersi, e nega la sussistenza nell'ordinamento di "leggi di indirizzo" alla stregua della giurisprudenza costituzionale, per la quale la funzione statale di indirizzo non costituisce un limite "ulteriore" all'autonomia, bensì la "pura espressione" dei limiti positivi fissati da norme costituzionali nei confronti delle potestà legislative (esclusive o concorrenti) e amministrative, regionali e provinciali. In concreto la normativa legislativa, in quanto "attuativa" di un preesistente programma, non è riconducibile nell'ambito dei limiti positivi di cui sopra;
In ordine alle singole norme impugnate, poi, la provincia autonoma di Bolzano ribadisce, ampliandole, le tesi svolte nel ricorso;
5.3. - La regione Valle d'Aosta nella sua memoria contesta la tesi avversaria secondo cui, a fronte della competenza spettantele, di tipo "integrativo e di attuazione", nelle materie disciplinate dalla legge impugnata (utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico e delle miniere), lo Stato avrebbe legittimamente esercitato il potere di legiferare in sede primaria, prevedendo norme regolamentari disciplinanti le procedure in una materia che è rimasta nella sua sfera. Viceversa, ad avviso della regione, è proprio il tipo particolare di competenza attribuitale (di attuare e integrare le leggi dello Stato) che non consente che tale potere attuativo spetti anche allo Stato fino alla integrale compressione delle competenze statutarie di quel tipo. Nemmeno è sostenibile la tesi che l'espropriazione delle competenze regionali si fonderebbe sulla previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 statuto, che riserva allo Stato ogni competenza in materia di acque quando queste siano oggetto di un piano nazionale, perché tale rilievo non avrebbe comunque senso per i diversi settori delle miniere (per il quale non vi è analoga riserva), e dall'autoproduzione, che non può concepirsi come oggetto di un piano di interesse nazionale a causa della marginalità del fenomeno. Inoltre, pur in presenza di un piano nazionale, non è incompatibile che le sue finalità siano perseguite facendo salve le attribuzioni regionali, specie quando, come nel caso dello statuto valdostano, è previsto un apposito comitato paritetico (art. 8, terzo comma, statuto) cui compete l'elaborazione del piano generale di utilizzazione delle acque nel territorio regionale.
5.4. - Nella sua memoria l'Avvocatura generale dello Stato amplia ulteriormente le considerazioni espresse negli atti di costituzione;
6. - Sempre in prossimità dell'udienza di discussione, ma comunque tardivamente, la Soc.Edison ha depositato due atti di intervento, di analogo contenuto, nei giudizi promossi avverso la legge n. 9 del 1991 con i ricorsi della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta (reg. ric. nn. 5 e 8 del 1991) ed ha chiesto, in via preliminare, che la Corte ne dichiari l'ammissibilità invocando l'art. 24 della Costituzione e il rispetto del principio del contraddittorio;
Negli atti di intervento si sostiene che la legge impugnata, in quanto strumento attuativo del PEN, e per le finalità che le sono proprie, risponde ad un preciso interesse nazionale che si pone come limite all'esercizio di competenze legislative, regionali o provinciali (di qualunque tipo), in quanto tale interesse è per sua natura stringente e infrazionabile;
La normativa secondaria, a cui rinviano alcune norme della legge impugnata, è anch'essa giustificata dall'imprescindibile esigenza che gli interventi previsti rispondano a criteri di unitarietà, con conseguente riconoscimento della competenza statale a porre i principi e i criteri generali nonché le modalità tecniche, affinché la concreta attuazione del PEN consenta il perseguimento degli scopi che la politica energetica del paese si è prefissi e che non possono essere raggiunti frazionando i momenti decisionali a livello locale;
Considerato in diritto
1. - Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione autonoma della Valle d'Aosta hanno impugnato varie disposizioni della legge 9 gennaio 1991 n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale, reputandole lesive di proprie competenze nelle varie materie oggetto della disciplina;
In particolare le due province autonome hanno denunciato gli articoli 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, 6, primo comma, e, in via cautelativa, l'art. 9 della legge, che concernono interventi nel settore degli idrocarburi, per contrasto con gli artt. 8, n. 14, e 16 dello statuto speciale di autonomia, anche in relazione alle norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato dall'art. 1 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 300), ed inoltre (la sola provincia di Bolzano) per violazione dell'art. 8, nn. 6, 16 e 17, del medesimo statuto;
La provincia di Bolzano ha impugnato, altresì, gli artt. 16 e 17, secondo comma, lett. b), della legge, che dettano norme in materia di impianti di oli minerali, per contrasto con gli artt. 8, nn. 5, 6, 17, e 9, nn. 3, 8, dello statuto, nonché l'art. 20, ottavo comma, della legge, in tema di concessioni idroelettriche, in riferimento agli artt. 8, n. 19, 9, n.9, 12, 13, 104, primo comma, e 107 dello statuto, e alle norme di attuazione dettate dall'art. 11 del d.P.R. n. 381 del 1974 e dal d.P.R. n. 235 del 1977;
In relazione ad alcune di tali norme la ricorrente provincia di Bolzano ha formulato sia censure in via principale che censure in via subordinata, che verranno illustrate in prosieguo;
La regione autonoma della Valle d'Aosta, dal canto suo, ha censurato, anzitutto, l'art. 1 della legge, per violazione degli artt. 3, lett. d, 5, 7 e 8 dello statuto regionale e dell'art. 3 della Costituzione; ha denunciato poi gli artt. "3 e ss." (così indicati nel ricorso) per contrasto con gli artt. 11 e 2, lett. q, dello statuto, ed altresì gli art. 20, ottavo comma, e 24 della legge, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto e all'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142;
2. - Poiché i ricorsi coinvolgono tutti questioni coincidenti o connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
3.1. - Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili, in quanto in ogni caso tardivi, gli "atti di intervento" depositati nella cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 1991 dalla Edison s.p.a. in relazione ai giudizi promossi con i ricorsi della provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 5 del 1991) e della regione autonoma Valle d'Aosta (reg. ric. n. 8 del 1991);
3.2. - Sempre in via preliminare deve, poi, essere esaminata l'eccezione, formulata dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti del ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui ha sostenuto l'inammissibilità per genericità delle censure proposte;
Osserva in proposito la Corte che l'eventuale fondatezza dell'eccezione in relazione ad alcune delle censure, secondo quanto potrebbe risultare in occasione dell'esame di ciascuna delle questioni sollevate, non può dar luogo all'inammissibilità dell'impugnativa nel suo complesso, dato che, come si rileverà in prosieguo, per altre di esse è possibile individuare il contenuto e gli specifici profili;
4. - Per un più completo inquadramento delle questioni da esaminare, sembra opportuno premettere che la legge 9 gennaio 1991, n. 9, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge governativo e dai lavori parlamentari, è stata emanata per dare attuazione al nuovo piano energetico nazionale (in seguito denominato PEN), predisponendo una serie di strumenti tali da assicurare interventi pubblici idonei e coerenti con gli indirizzi programmatici e finalizzati non più a misure settoriali sulle singole materie prime, bensì ad una gestione globale ed integrata delle risorse energetiche sul territorio;
Nel riferirsi sia ai problemi di tutela ambientale, sia allo sviluppo socio-economico del paese, sia infine ai nuovi indirizzi comunitari di politica energetica, la legge in argomento ha dettato norme relative alla semplificazione ed alla accelerazione delle procedure autorizzatorie per le centrali idroelettriche e gli elettrodotti; alla regolamentazione della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi nazionali e della geotermia, definiti settori di importanza strategica; alla lavorazione di oli minerali e alle connesse procedure autorizzatorie e concessorie; alle scorte di riserva di prodotti petroliferi; alla promozione dell'autoproduzione di energia elettrica, in vista della utilizzazione di tutte le potenzialità della fonte idrica per la produzione di energia; alla produzione e alla circolazione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili ed assimilate; alla durata delle concessioni idroelettriche e al diritto di prelazione sulle stesse. Sono infine dettate disposizioni di natura fiscale e finanziaria nonché norme finali in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e gli impianti previsti nella legge stessa;
Una così articolata normativa si presenta nel suo complesso diretta ad offrire una soluzione organica ai problemi relativi al settore dell'energia, nelle sue varie componenti, di indubbia rilevanza per lo sviluppo dell'economia nazionale a causa della insufficienza dei rifornimenti e della dipendenza dall'approvvigionamento estero;
La prima e generale constatazione che può formularsi, in relazione alle questioni oggetto dei presenti giudizi, è perciò che la legge n. 9 del 1991, della quale alcune disposizioni interferiscono anche su materie di competenza regionale o provinciale, è diretta a soddisfare un interesse nazionale, di carattere generale, avente riflessi anche nei rapporti con l'estero, la cui preminenza è stata ritenuta tale da richiedere una disciplina di carattere unitario. Il che giustifica l'intervento del legislatore statale idoneo a far sì che i numerosi aspetti del problema possano adeguatamente essere considerati nella loro complessità, onde pervenire a soluzioni idonee ad assicurare l'equilibrio dello sviluppo economico e sociale del paese;
Pur dovendosi per tali ragioni giustificare che leggi dello Stato interferiscano in materie spettanti alle regioni, tuttavia, in sede di scrutinio di costituzionalità, l'indagine su leggi del genere deve essere condotta in modo particolarmente accurato (sent. n. 177 del 1988), dovendosi di volta in volta verificare se l'intervento del legislatore statale risulti strettamente correlato all'esigenza di soddisfare l'interesse nazionale ritenuto preminente e se le singole disposizioni impugnate costituiscano strumenti necessari e non esorbitanti in relazione agli scopi da perseguire (sent. n. 633 del 1988);
5.1. - La regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato l'art. 1 della legge, il quale prevede che, con successivo decreto del Presidente della Repubblica, siano emanate norme dirette a disciplinare le procedure per le concessioni di derivazioni di acqua destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti. Ad avviso della ricorrente, tale disposizione, omettendo di riconoscere la speciale posizione della regione, quale sub-concessionaria delle acque pubbliche esistenti nel proprio territorio, lederebbe la competenza di tipo "concorrente" della regione riconosciuta dallo statuto in materia di "utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico" (art. 3, lett. d) e violerebbe altresì le altre previsioni statutarie che prevedono: il trasferimento al demanio regionale delle "acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile" (art. 5, ultimo comma); la concessione alla regione delle altre acque pubbliche, escluse quelle già oggetto di uso o di concessione ad una certa data; il subentro della regione medesima alle concessioni esistenti, una volta scadute (art. 7) o non utilizzate; il divieto per la regione di cedere dette ultime concessioni e la facoltà invece di sub-concederle, secondo un piano generale da stabilirsi da un comitato misto composto di rappresentanti statali e regionali (art. 8);
5.2. - La questione non è fondata in riferimento a nessuno dei parametri statutari invocati;
In primo luogo non è ravvisabile il dedotto contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3, lett. d), dello statuto regionale, perché, qualunque sia il tipo di competenza di cui la regione è titolare in materia di "disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico", la previsione contenuta nell'art. 1 della legge è fondata sull'interesse nazionale connesso all'attuazione del PEN, da realizzarsi in modo unitario attraverso interventi coordinati in tutto il territorio del paese; rispondendo così la norma impugnata ad un siffatto interesse, essa si pone come limite legittimo all'esercizio delle competenze regionali e, nella specie, ai diritti e ai poteri vantati dalla regione Valla d'Aosta (sentenza n. 13 del 1964);
Nell'ipotesi in esame nessun dubbio può esservi che si sia in presenza di un piano di interesse nazionale: il piano energetico nazionale, appunto, per l'attuazione del quale la norma impugnata assolve una funzione strumentale, là dove dispone che nell'emanando regolamento si preveda che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto idroelettrico solo dopo averne verificato la potenzialità, ovverosia la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare, nonché la compatibilità con le previsioni del piano energetico nazionale ed altresì dei piani di bacino previsti dalla legge per la difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183) predisposti dagli appositi comitati;
La stessa norma censurata, poi, oltre a recare altre disposizioni dirette allo snellimento e alla semplificazione delle procedure, affida al regolamento di prevedere altresì che il ministro responsabile sia tenuto a redigere la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente. E tali puntuali adempimenti, concernenti specificamente il settore delle acque, sono direttamente finalizzati alla concreta realizzazione della politica energetica nazionale, ossia del sistema degli interventi preordinati al reperimento, all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse energetiche (sent. 183 del 1987), tra le quali va annoverata l'energia idroelettrica, mediante le previsioni di un piano che, per le finalità che intende perseguire, deve rispondere all'interesse nazionale e, quindi, suppone una prospettiva unitaria;
5.3. - Privo di fondamento, poi, è il riferimento all'art. 5, ultimo comma, dello statuto, che disciplina il trasferimento al demanio regionale delle "acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile", poiché quelle oggetto della normativa impugnata sono le acque destinate alla produzione di energia elettrica. In relazione ad esse, già questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in seguito alla riforma del settore dell'energia elettrica realizzata dalla legge di nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia elettrica (legge 6 dicembre 1962, n. 1643), le acque, a quel fine destinate e nei limiti di tale uso, si sottraggono all'esercizio di diritti o poteri incompatibili da parte della regione (sent. n. 13 del 1964 cit.), con la conseguenza che quelle acque sono state disciplinate con un regime speciale ad opera dell'avvenuta nazionalizzazione, che ha operato come condizione derogatoria alla concessione delle acque alla regione a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto, regime che deve intendersi vigente fino a che permanga la destinazione delle acque alla produzione di energia elettrica;
In tale contesto la norma impugnata, in quanto volta a disciplinare le concessioni di derivazione di acqua per la produzione di energia elettrica, assume a proprio presupposto appunto la permanenza di quella destinazione e ciò porta ad escludere la competenza regionale;
5.4. - L'articolata censura della ricorrente, in conclusione, cede di fronte all'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto regionale, a termini del quale la concessione delle acque pubbliche esistenti nella regione è "subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale";
Tale essendo il piano energetico, deve escludersi che le acque interessate dagli impianti idroelettrici, disciplinati nell'art. 1 impugnato, possano ricadere nell'ambito di concessioni alla regione, con conseguente impossibilità di riconoscerle i poteri e le competenze rivendicati;
Non è quindi conferente il riferimento al comitato misto, di cui all'art. 8 delle norme statutarie, poiché i compiti di quell'organo - che nel ricorso si assume essere compromessi o disattesi dalla previsione impugnata - attengono esclusivamente all'utilizzazione delle acque date in concessione alla regione, il che nella specie non può avvenire per effetto, come già detto, della deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del medesimo statuto;
L'art. 1 della legge in esame si sottrae, quindi, a tutte le censure formulate in riferimento alle norme dello statuto regionale, per essere la materia oggetto della disciplina esclusa dalla competenza regionale; fatta salva, ovviamente, la possibilità per la regione di far valere le proprie ragioni nei confronti delle norme regolamentari in concreto emanate, ove da esse possano ipotizzarsi eventuali lesioni di competenze regionali;
6. - L'art. 1 citato è denunciato dalla regione Valle d'Aosta anche per violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché, ad avviso della ricorrente, mentre altre norme della legge impugnata (e precisamente quelle in materia di idrocarburi) prevedono che i provvedimenti da esse indicati siano adottati "sentita la regione .. territorialmente competente", ciò non è stato previsto per la materia degli impianti idroelettrici;
La censura è inammissibile: impugnando, difatti, la norma per la mancata previsione della consultazione della regione in vista dell'adozione del provvedimento da essa disciplinato, consultazione invece prevista relativamente ad altre situazioni regolate dalla legge, la ricorrente non lamenta l'invasione di proprie competenze, non essendo possibile sostenere che la legge dello Stato, una volta che abbia previsto di acquisire il parere della regione per alcuni procedimenti, sia tenuta solo per tale ragione ad estendere la previsione a tutti i procedimenti disciplinati dalla legge stessa se ciò non sia imposto da precisi parametri statutari;
7.1. - Le questioni di legittimità costituzionale, che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno, ciascuna per proprio conto, sollevato nei confronti degli artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, 6, primo comma, e, in via cautelativa, dell'art. 9 della legge impugnata, sono in larga parte simili e quindi possono essere trattate congiuntamente;
Le norme contenute nei primi tre articoli indicati prevedono che i permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi siano rilasciati dal "ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione e la provincia autonoma di Trento e di Bolzano, territorialmente interessata", di concerto anche con altri ministri di settore. L'art. 9 disciplina invece il rilascio della concessione di coltivazione del giacimento una volta scoperto, senza peraltro indicare l'autorità competente, il che ha indotto le ricorrenti a formulare la censure nei confronti di tale articolo in via cautelativa, nell'ipotesi in cui la disposizione vada interpretata nel senso di attribuire potestà all'autorità statale;
Entrambe le ricorrenti sostengono che le norme impugnate riguardino materie provinciali e che la prevista attribuzione di competenza statale, con il riconoscimento alle province autonome di un ruolo meramente consultivo, contrasti con le norme statutarie che attribuiscono alle province autonome competenze di tipo esclusivo in materia di "miniere" (art. 8, n. 14) e (come si sostiene nel ricorso della provincia di Trento) comporti l'invasione delle corrispondenti funzioni amministrative (art. 16) nonché (come sostiene la provincia di Bolzano) la lesione di competenze, sempre di tipo esclusivo, in materia di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16) e di lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17);
Analoghe sono le censure proposte dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nei confronti delle medesime norme, le quali ignorerebbero la posizione e le attribuzioni regionali, spettanti in base all'art. 11 dello statuto, in materia di miniere e comunque interferirebbero con la competenza legislativa regionale in materia di tutela del paesaggio (art. 2 lett. q);
7.2 - In relazione alle eccezioni formulate dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine alle censure della Valle d'Aosta, illustrate nel punto precedente, devesi osservare che, se è vero che nel ricorso manca un puntuale riferimento alle norme impugnate, essendo esse indicate negli "artt. 3 e seguenti", tuttavia dal contenuto della censura è possibile individuarle in quelle "in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi". Quindi l'eccezione di inammissibilità deve essere disattesa;
Quanto poi ad analoga eccezione sollevata nei confronti di tutti e tre i ricorsi, per la parte in cui essi, proponendo l'impugnativa nei confronti dell'art. 9 della legge (anch'esso oggetto delle censure illustrate nel punto precedente), dichiarano di farlo in via "cautelativa", cioè solo per l'eventualità che tale articolo sia attributivo di competenze allo Stato, devesi ritenere che, una volta che dalla sua interpretazione sia possibile pervenire alla conclusione che esso attribuisca competenza allo Stato - indagine che deve essere appunto compiuta in questa sede - viene meno il dubbio interpretativo e, quindi, la censura diviene effettiva dovendo essere esaminata muovendo da questo presupposto;
Orbene, in base ai richiami contenuti nell'art. 9 citato ad altre fonti legislative, (artt. 18, 27, commi quarto, quinto e sesto, e 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221) si deve ritenere che esso abbia inteso conferire il potere di rilascio della concessione di coltivazione del giacimento al ministro dell'industria;
Le disposizioni legislative richiamate, infatti, contengono varie norme che riconoscono al ministro in questione la competenza ad adottare provvedimenti in materia, quali l'autorizzazione alla cessione della quota di uno dei contitolari della concessione, il rilascio del permesso di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, la proroga di dette concessioni, ed inoltre la verifica del possesso di determinati requisiti in capo al soggetto rappresentante nonché l'autorizzazione alla cessione di quote e la dichiarazione di decadenza nel caso di contitolarità del permesso di ricerca e di coltivazione di miniere);
Una volta che l'art. 9 è interpretato nei sensi anzidetti, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura generale dello Stato: dovendosi difatti riconoscere la sussistenza del presupposto da cui muovono le censure, esse possono essere prese in esame sotto il denunciato profilo di invasività di competenze regionali o provinciali;
7.3. - Il nucleo essenziale delle censure delle province autonome, riferite agli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge, sta nella denunciata compressione di competenze esclusive provinciali derivante dalla prevista attribuzione di poteri all'autorità centrale in tema di rilascio dei permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, a fronte dei quali le province autonome sarebbero relegate ad un ruolo meramente consultivo - del tutto parificato a quello riconosciuto alle regioni a statuto ordinario, prive di competenza costituzionalmente garantita nel campo delle miniere - tale da non compensarle della sottrazione delle competenze costituzionalmente garantite, posto che il "parere" non può ritenersi "strumento idoneo" a giustificare tale sottrazione;
Le questioni così riassunte sono fondate;
Le ricorrenti, pur riconoscendo la potestà primaria dello Stato nella pianificazione dell'energia e quindi non contestando che la legge dello Stato abbia dettato la normativa necessaria per rendere attuabili le previsioni programmatorie del piano energetico, lamentano tuttavia l'insufficienza della previsione del solo loro parere per compensare la sottrazione di competenze amministrative di tipo gestionale ed attuativo;
Al riguardo devesi considerare che nella previsione normativa la valutazione degli interessi e delle esigenze delle autonomie provinciali e regionali non è stata del tutto omessa, essendosi riconosciuto (anche) alle province autonome il potere di esprimersi in ordine agli adottandi provvedimenti abilitativi, il cui rilascio è stato comunque riservato all'autorità centrale. Tale disciplina, per come formulata, si presta però alle censure delle ricorrenti, rivelandosi inadeguata alla considerazione del ruolo delle autonomie speciali, là dove non riserva un maggior peso alle province autonome titolari della competenza legislativa esclusiva e delle connesse funzioni amministrative, in particolare nel settore delle miniere, nel cui ambito gli idrocarburi sono ricompresi quali una delle materie prime energetiche;
È infatti pacifico che l'attribuzione comporta anche la potestà di dettare una disciplina pubblicistica della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tale potestà deve essere adeguatamente considerata quando, in vista del preminente interesse nazionale, lo Stato vada ad incidere su di essa;
Non può perciò in questi casi riconoscersi alle autonomie speciali soltanto un ruolo consultivo, di per sé insufficiente alla tutela dell'autonomia differenziata di cui le Province sono espressione, bensì un ruolo di maggiore intensità, del che del resto ci si è resi conto anche nel corso dei lavori parlamentari, e che la Corte ha più volte (sentt. nn. 351 e 21 del 1991, 337 del 1989, 747 del 1988) indicato come necessario, nell'ambito della leale collaborazione che deve presiedere ai rapporti tra livelli diversi di governo, quando gli interventi ipotizzati coinvolgano interessi comuni;
La normativa impugnata è pertanto illegittima in quanto non prevede che le funzioni statali si esplichino previa intesa con le province autonome. Detta intesa, peraltro, non può essere concepita nel senso "che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione" dei procedimenti amministrativi, proprio in considerazione della necessità di soddisfare i preminenti interessi connessi all'attuazione del PEN e quindi alla ricerca e allo sfruttamento ottimale di una materia prima energetica, quale gli idrocarburi;
Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (sent. n. 21 del 1991 cit.) è pertanto necessario che in sede di rilascio dei ricordati provvedimenti, l'autorità statale si attivi per promuovere la necessaria fase di contatto con le autonomie, nel rispetto delle loro esigenze da valutarsi proprio nel quadro di una leale collaborazione, "fermo restando, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, l'ulteriore corso del procedimento";
Una volta pervenuti a queste conclusioni per quel che riguarda le competenze in materia di miniere, discende come naturale conseguenza che, nelle ipotesi in cui le attività degli organi dello Stato dovessero interferire con altre materie di spettanza regionale, relative cioè agli altri parametri statutari invocati, l'intesa nei sensi anzidetti dovrà riguardare anche gli interessi connessi a tali materie;
7.4. - Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per quel che concerne il ricorso della regione Valle d'Aosta, nella parte in cui si rivolge agli stessi articoli indicati nel punto precedente; In proposito, difatti, le censure della ricorrente, che contesta in radice l'attribuzione allo Stato delle specifiche competenze previste dalle norme indicate, non possono accogliersi nella loro portata radicale, perché le contestate funzioni statali sono attribuite, come si è rilevato in precedenza, in ragione dell'interesse nazionale connesso all'attuazione del PEN. Esse possono, tuttavia, essere condivise in senso più riduttivo, in quanto cioè la ricorrente implicitamente si duole comunque della mancata considerazione in modo adeguato delle proprie competenze. In questo senso la censura è fondata, essendo le norme impugnate illegittime in quanto non prevedono lo strumento dell'intesa, sia pur concepita nei sensi innanzi precisati (v. punto 7.3) relativamente alle province autonome;
8.1. - La sola provincia di Bolzano impugna gli artt. 16 e 17, secondo comma, lett. b), della legge, sostenendo che avrebbero inciso sulle competenze provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici (art. 8, nn. 5, 6 e 17 dello statuto), commercio e incremento della produzione industriale (art. 9, nn. 3 e 8 dello statuto); La prima delle norme impugnate stabilisce che sono soggette a concessione da parte del ministro dell'industria, "sentita la regione interessata", la costruzione e la gestione di stabilimenti e impianti per la lavorazione di oli minerali, di installazioni di gas naturale liquefatto, di depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto che raggiungano determinate dimensioni, nonché di opere connesse allo stoccaggio di detti prodotti; stabilisce, altresì, che sono soggette ad autorizzazione ministeriale la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi agli stabilimenti, nonché di opere connesse; L'art. 17 (di cui è impugnata solo la lett. b del secondo comma), prevede l'emanazione, nelle materie oggetto del precedente art. 16, di un regolamento governativo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e detta, nel contempo, principi e criteri cui dovrà attenersi l'emanando atto normativo, tra cui, in particolare quello di "fissare termini perentori, entro i quali ciascuna autorità, compresa la regione interessata, dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole" (secondo comma, lettera b); La provincia ricorrente sostiene l'invasione in tal modo delle proprie competenze, specie per quanto concerne le concessioni edilizie relative alla costruzione degli stabilimenti, e, in subordine, riconoscendo che nella materia possono concorrere competenze statali e competenze provinciali, afferma la necessità di cooperazione tra i due enti attraverso lo strumento dell'intesa, il solo che sia idoneo a salvaguardare la competenza provinciale;
8.2. - Le censure sono inammissibili per carenza di interesse della ricorrente, perché nei due articoli indicati si fa espresso riferimento alla "regione interessata", senza fare menzione delle province autonome, diversamente da altri articoli della stessa legge in cui queste sono, di volta in volta, espressamente contemplate. Ciò, nel contesto normativo in cui gli articoli suddetti sono collocati, induce ad escludere le province stesse dal loro ambito di applicazione. Non vi è quindi alcuna interferenza nelle materie di spettanza della provincia ricorrente, che rimangono pertanto soggette alla disciplina provinciale, se prevista dallo statuto; In ogni caso rimane fermo che, qualora la potestà regolamentare fosse esercitata da parte dello Stato in modo da invadere le competenze della provincia autonoma di Bolzano, questa potrà avvalersi dei normali mezzi di difesa delle proprie attribuzioni;
9.1. - La questione relativa all'art. 20, ottavo comma, della legge è stata sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, oltre che dalla regione autonoma della Valle d'Aosta di cui si tratterà in seguito; In ordine ad essa va preliminarmente osservato che la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 24, primo comma, della legge 25 agosto 1991 n. 282 (Riforma dell'ENEA), ma nel contempo è stata riformulata dal secondo comma dello stesso articolo 24, con un contenuto sostanzialmente identico, che sostituisce la disposizione impugnata con i ricorsi in epigrafe; ciò consente di esaminare le censure nel merito, pur se formalmente proposte nei confronti della disposizione sostituita; La norma impugnata prevede che la durata delle concessioni idroelettriche in atto, nei casi in cui l'ENEL rinunci alla facoltà di subentro alla loro scadenza, sia prolungata, su istanza del concessionario e sentito l'ENEL, con provvedimento dell'autorità statale; Ad avviso della provincia autonoma di Bolzano, siffatta disciplina sarebbe lesiva delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici (art. 8, n. 19, dello statuto) e di utilizzazione di acque pubbliche (art. 9, n. 9 dello statuto), ma soprattutto si porrebbe in contrasto con gli artt. 12 e 13 delle norme statutarie e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 381 del 1974 - art. 11; d.P.R. n. 235 del 1977) sotto vari profili: a) innanzi tutto essa disporrebbe una proroga delle concessioni pressoché automatica, sulla base di una semplice istanza dei concessionari, là dove gli artt. 12 e 13 dello statuto disporrebbero una disciplina di particolare favore per il subentro degli enti locali esistenti nell'ambito provinciale nelle preesistenti concessioni, che verrebbe compromesso e addirittura precluso "dalla previsione della proroga delle concessioni (anche delle imprese autoproduttrici); b) pur non escludendosi la possibilità di concedere proroghe, certamente alla scadenza gli enti locali dovrebbero poter concorrere con gli autoproduttori ( e con l'ENEL), il che è precluso dalla norma impugnata; c) non sarebbe comunque garantito il rispetto del ruolo della provincia autonoma, tramite il necessario strumento dell'intesa, in contrasto con l'esplicita previsione dell'art. 13, ultimo comma, dello statuto che fa obbligo allo Stato di procedere alla prevista intesa con la provincia territorialmente interessata; Inoltre, derogando all'art. 13 dello statuto e alle relative norme di attuazione (d.P.R. nn. 381 del 1974 e 235 del 1977), la disposizione violerebbe altresì gli artt. 104, primo comma, e 107 dello statuto stesso che dettano norme specifiche e diverse per la modifica del citato art. 13 e per l'adozione delle norme di attuazione, previa la consultazione obbligatoria della commissione paritetica all'uopo prevista;
9.2. - Le questioni non sono fondate; Per quanto riguarda i parametri che la provincia autonoma di Bolzano invoca a sostegno della censura va, anzitutto, precisato che l'art. 13 dello statuto non è conferente alla fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, venendo invece in evidenza l'art. 12; Difatti in virtù del richiamo contenuto nella norma impugnata ad altra fonte legislativa (artt. 1 e 2, comma 2, l. 7 agosto 1982 n. 529), si è in presenza, nella materia da essa disciplinata, dell'ipotesi delle grandi derivazioni idroelettriche. Ebbene, come è stato già precisato da questa Corte (sentenza n. 182 del 1987), le province di Trento e di Bolzano si giovano nella materia de qua di una disciplina speciale formata dal concorso degli artt. 12 e 13 dello statuto, che hanno carattere prevalentemente procedimentale, in quanto stabiliscono due procedimenti che si differenziano per il diseguale rilievo che in essi assume la partecipazione della provincia interessata. Infatti come chiarisce la richiamata sentenza, nell'ipotesi di domande di concessione presentate in concorrenza dagli enti locali e dall'ENEL, ovverosia da enti pubblici, si applica l'art. 13, ultimo comma, e quindi la procedura dell'intesa ivi prevista. Si applica invece l'art. 12, che deve "considerarsi regola generale nell'ambito della disciplina speciale" - e quindi il parere, le osservazioni e le opposizioni prendono il posto dell'intesa - nel caso di concorso di domande tra enti pubblici e soggetti privati autoproduttori, nonché in caso di proroga di concessioni in atto di grandi derivazioni; Applicando tale sistematica ricostruzione normativa, operata dalla richiamata giurisprudenza, alla fattispecie oggetto della norma impugnata, si ricava che, in presenza di specifiche norme statutarie che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le province autonome nel settore delle grandi derivazioni idroelettriche (art. 12 e 13 dello statuto), inconferente è il richiamo, a sostegno della censura, ad altre disposizioni statutarie che regolano diverse materie (artt. 8, n. 19, e 9, n. 9), ovvero dispongono in tema di procedimenti diretti alla modifica di norme dello stesso statuto (art. 104, primo comma, in riferimento all'art. 13) non applicabili al caso specifico, o all'adozione delle occorrenti norme di attuazione (art. 107 dello statuto); Quanto infine all'indicazione di queste ultime norme, quali ulteriore ed autonomo parametro di riferimento, a prescindere da ogni valutazione sulla loro idoneità ad essere collocabili, nel sistema delle fonti, sullo stesso piano del corpo normativo di cui sono diretta attuazione (sent. n. 182 del 1987 cit.), va precisato che in ogni caso esse non hanno la forza di innovare alle norme dello statuto; nella specie, l'art. 11 del d.P.R. n. 381 del 1974, pur esplicitando le ipotesi di scadenza, decadenza e rinuncia delle concessioni (ultra e non contra lo statuto), è in sostanza una riproduzione della norma statutaria (art. 13, ult. comma) che, ripetesi, nella specie non è invocabile, e il d.P.R. n. 235 del 1977, richiamato nell'intero testo normativo, non reca disposizioni conferenti con l'oggetto della norma impugnata, che ha riguardo alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni; Per quanto detto, non può accogliersi nemmeno la questione proposta in via subordinata, circa la necessità di una previa intesa, poiché questa è richiesta dallo statuto solo per l'ipotesi disciplinata nell'art. 13, ultimo comma, e non invece nell'art. 12, che è la sola norma parametro di riferimento e che, però, non è nella specie violata, potendo la provincia autonoma esprimere sempre i pareri e formulare le osservazioni e le opposizioni ivi previste;
10.1. - Parimenti infondate sono le questioni proposte dalla regione Valle d'Aosta avverso lo stesso art. 20, ottavo comma, nonché nei confronti dell'art. 24 della legge, che disciplina il diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche, assumendosi, in relazione ad entrambe le norme impugnate, la lesione "dei diritti e attribuzioni spettanti alla regione in forza degli artt. 7 e 8 del relativo statuto" e la violazione dell'art. 2 delle norme di attuazione adottate con il d.P.R. 27 dicembre 1985 n. 1142; Nessuno dei parametri invocati può sostenere le censure. Infatti, come già ricordato in precedenza, gli artt. 7 e 8 dello statuto disciplinano il regime delle acque pubbliche esistenti nella regione, prevedendo nel contempo esplicita deroga per l'ipotesi che dette acque siano oggetto di un piano di interesse nazionale (art. 7, ultimo comma); tale è il caso in esame, di fronte al quale la regione non ha titolo per invocare eventuali lesioni del diritto all'uso di acque considerate dal piano energetico nazionale; La norma di attuazione richiamata (art. 2 d.P.R. n. 1142 del 1985), poi, si limita a precisare che, nell'ambito del trasferimento delle funzioni amministrative alla regione, sono ricomprese quelle concernenti determinate attività nel settore dell'energia, ovviamente esercitabili nei limiti delle norme statutarie e salve le deroghe ivi previste;
10.2. - Sono invece inammissibili gli ulteriori profili di censura, proposti sempre dalla regione Valle d'Aosta avverso gli stessi articoli 20, ottavo comma, e 24, sesto comma, della legge, nell'assunto che le norme impugnate, mentre prevedono l'acquisizione di un parere dell'ENEL, ignorerebbero "la posizione della regione"; Nessun parametro costituzionale è infatti invocato a sostegno della doglianza che, nella sua genericità, non consente alla Corte la percezione degli esatti termini delle questioni;
10.3. - Egualmente inammissibile è la ulteriore censura riferita all'art. 24, secondo comma, della legge, sostenendosi che la norma "si preoccupa di salvaguardare le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano" e non conterrebbe invece nessuna "previsione per quanto riguarda la regione ricorrente". Va in proposito ricordato che le regioni ad autonomia speciale possono dolersi della lesione di proprie competenze in relazione alle norme statutarie che fissano i modi e i limiti delle rispettive autonomie, ma non possono invocare regimi di autonomia speciale dettati per altre regioni o per le province autonome.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale, dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):
art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";
artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";
art. 9 in quanto non prevede che la concessione di coltivazione sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla regione autonoma Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17, secondo comma, lett. b) della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 nn. 5, 6, 17, e 9 nn. 3, 8, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 24, secondo e sesto comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento a nessun parametro costituzionale o statutario;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, lett. d), 5, 7 e 8 dello statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 19; 9 n. 9; 12; 13; 104, primo comma; 107 dello statuto speciale, nonché alle norme di attuazione contenute nell'art. 11 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.