SENTENZA N. 183
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma secondo, del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati", promosso con ricorso della regione Lombardia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 9 ottobre successivo ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avvocato Valerio Onida per la regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre e depositato il 9 novembre 1982 (Reg. ric. n. 46/1982), la regione Lombardia ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma secondo, del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa all'eliminazione degli oli usati", in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed agli artt. 1, comma secondo, 3, primo e secondo comma, e 4 della legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42.
Il d.P.R. n. 691/1982 dispone che alla attività di raccolta, di cessione per la rigenerazione o riutilizzazione, e di eliminazione degli oli usati provvede, per tutto il territorio nazionale, un Consorzio obbligatorio fra tutte le imprese che producono oli base rigenerati e tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Tale consorzio ha personalità giuridica e costituisce una sorta di ente strumentale dello Stato, dal momento che la sua costituzione (artt. 4 e 5), la disciplina degli aspetti salienti della sua attività (artt. 6, 7 e 8) e la vigilanza su di esso (art. 9), sono affidate allo Stato (Ministero della industria, di concerto con altri Ministeri).
2. - Siffatta disciplina, ad avviso della ricorrente, é invasiva delle competenze attribuite alle Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, da ritenersi implicita nelle materie, elencate dall'art. 117 Cost., dell'assistenza sanitaria, dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale.
Infatti, il su indicato art. 101 precisa che sono trasferite alle Regioni le funzioni "in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico..." (comma primo), ed in particolare quelle concernenti "la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili" (comma secondo, lett. a), "la programmazione di interventi per la prevenzione e il controllo dell'igiene del suolo" (comma secondo, lett. b), "la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico da impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte", con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari (comma secondo, lett. c).
Poiché l'eliminazione degli oli usati riguarda appunto lo "smaltimento dei rifiuti liquidi" e attiene alla prevenzione ed al controllo dell'"igiene del suolo" e dell'"inquinamento atmosferico ed idrico", mentre, per converso, non ricade nell'ambito delle competenze riservate allo Stato ex art. 102 del d.P.R. n. 616 del 1977, ne deriva che il d.P.R. n. 691/1982 ha illegittimamente avocato allo Stato competenze regionali.
Si é invero creato, secondo la ricorrente, un sistema normativo completo, che si sovrappone alla competenza legislativa regionale in materia, ed un sistema amministrativo relativo all'attività di raccolta, trattamento e smaltimento degli oli usati, lesivo delle competenze amministrative regionali, in quanto incentrato esclusivamente sui poteri delle amministrazioni centrali e sul consorzio obbligatorio, che rappresenta una sorta di ente strumentale dello Stato.
D'altra parte, tale sistema - non imposto né suggerito dalla direttiva - costituisce l'unico ed esclusivo strumento ammesso, per l'intero territorio nazionale, per la raccolta, rigenerazione, riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati, sicché priva di pratica operatività appare la disposizione contenuta nell'art. 11, comma secondo, del d.P.R. n. 691/1982, secondo cui "si osservano le norme stabilite dalle Regioni o dagli enti locali sulla materia, in quanto compatibili con le norme del presente decreto".
3. - Ad avviso della ricorrente le disposizioni impugnate sono altresì lesive degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, in base al quale, nelle materie definite dal suddetto d.P.R., sono trasferite alle Regioni anche le funzioni amministrative relative all'attuazione delle direttive C.E.E. fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
Invero, il d.P.R. n. 691/1982 non solo non indica espressamente norme di principio, ma detta una esaustiva disciplina di dettaglio e crea un sistema organizzativo con caratteri di unicità ed esclusività, in tal modo precludendo, per l'immediato e per il futuro, qualsiasi possibilità di attuazione della direttiva da parte delle Regioni.
4. - Risulterebbe, inoltre, leso l'art. 76 Cost. per violazione, da parte del d.P.R. n. 691/1982, dei criteri della delega posti dalla legge 9 febbraio 1982, n. 42.
Invero, l'art. 3, comma secondo, della legge di delega stabilisce che "restano ferme le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977", mentre il d.P.R. n. 691/1982 tali competenze ha ignorato e violato.
A sua volta, l'art. 3, comma primo, della legge di delega dispone che i "Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono", laddove il d.P.R. n. 691/1982 ha creato una nuova struttura amministrativa (il Consorzio obbligatorio).
Ad avviso della ricorrente, entrambi i criteri su indicati si risolvono in una garanzia delle competenze regionali, sicché la loro violazione ridonda in violazione delle competenze suddette, e può pertanto essere dedotta dalla regione in sede di impugnazione diretta della legge.
5. - Ulteriori censure si appuntano sul sistema di finanziamento del Consorzio delineato dagli artt. 4 e 7 del d.P.R. n. 691/1982, e consistente nella contribuzione obbligatoria da parte delle imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al consumo.
Tale criterio é ritenuto non rispettoso del principio " chi inquina paga", fissato dall'art. 14 della direttiva, e quindi é ravvisata lesione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 1, comma secondo, della legge n. 42 del 1982, che pone tra i criteri della delega il rispetto dei princìpi contenuti nella direttiva da attuare.
Inoltre, l'imposizione di oneri alle imprese che immettono oli al consumo e la devoluzione di tali contributi al consorzio determina una sottrazione di risorse alle regioni, in materia di loro competenza, con conseguente lesione della autonomia finanziaria delle Regioni, tutelata dall'art. 119 Cost.
Infine, l'art. 4 della legge di delega n. 42 del 1982 prevede l'attribuzione alle Regioni delle risorse destinate al finanziamento delle attività conseguenti all'attuazione delle direttive C.E.E. ex art. 6, d.P.R. n. 616 del 1977, ed anche tale criterio, dettato a garanzia delle competenze regionali, risulta disatteso dal d.P.R. n. 691/1982, che assegna al Consorzio tali risorse, così violando l'art. 76 Cost.
6. - É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, richiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.
Rileva l'interveniente che obbiettivo primario della direttiva é la riutilizzazione degli oli usati, mediante la quale si contribuisce all'approvvigionamento energetico e si tutela indirettamente l'ambiente.
L'eliminazione degli oli é invece prevista in via secondaria, solo nel caso in cui la riutilizzazione non sia possibile, e secondo modalità rispettose dell'ambiente.
Con il d.P.R. n. 691/1982 il legislatore nazionale ha puntualmente recepito gli scopi della direttiva, privilegiando la riutilizzazione degli oli usati, che costituisce primaria attribuzione del Consorzio obbligatorio. Ne deriva che, vertendosi in materia di politica energetica, non é prospettabile la lesione della competenza regionale, ex art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia di smaltimento dei rifiuti.
Quanto all'attività di eliminazione degli oli, essa ha carattere residuale e deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme contro l'inquinamento (artt. 6, n. 4, 2, comma secondo, 11, comma secondo), sicché non può ravvisarsi invasione delle competenze regionali in tema di tutela ambientale.
Analoghe considerazioni, incentrate sull'individuazione della materia interessata dal d.P.R. n. 691/1982, sono svolte per contrastare la dedotta violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Circa la prospettata lesione dell'art. 76 Cost., per violazione dei criteri fissati dall'art. 3, comma secondo, della legge di delega n. 42 del 1982, eccepisce l'Avvocatura dello Stato che la censura é inammissibile, in quanto la norma costituzionale invocata non é attributiva di competenze regionali, e comunque infondata, non venendo in questione alcuna competenza regionale. Identiche ragioni di inammissibilità valgono in relazione alla dedotta lesione dell'art. 3, comma primo, della legge delega, il quale, in ogni caso, non sembra possa ostacolare la costituzione di un consorzio con personalità giuridica che si autofinanzia.
Per quanto concerne, infine, le censure mosse al finanziamento del consorzio (art. 76 Cost., in relazione agli artt. 1, comma secondo, e 4 della legge di delega; art. 119 Cost.), l'Avvocatura dello Stato ne eccepisce l'inammissibilità, per le ragioni da ultimo riferite, e comunque l'infondatezza, non incidendo l'attività di riutilizzazione degli oli attribuita al Consorzio su materia di competenza regionale, ex art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Considerato in diritto
1. - La regione Lombardia ha impugnato nella sua interezza - ad eccezione degli artt. 1 e 11 - il d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, emanato in base alla delega contenuta nella legge 9 febbraio 1982, n. 42 e concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa all'eliminazione degli oli usati", in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 Cost. ed a varie norme interposte.
Il d.P.R. n. 691/1982 dispone che alle attività di raccolta, di cessione per la rigenerazione o la riutilizzazione, nonché di eliminazione degli oli usati (che l'art. 1 definisce come "ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico") provvede, per tutto il territorio nazionale, un Consorzio obbligatorio (istituito fra tutte le imprese che producono oli base rigenerati o che immettono al consumo oli lubrificanti di base o finiti), costituito, disciplinato e vigilato da parte dello Stato (Ministro dell'industria, di concerto con altri Ministri).
In ordine a tale disciplina la ricorrente deduce:
a) la lesione della competenza regionale legislativa e amministrativa in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, derivante dagli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: ciò in quanto gli oli usati rappresentano dei "rifiuti" inquinanti, sicché le attività di raccolta, rigenerazione, riutilizzazione ed eliminazione di detti oli attengono alle competenze trasferite alle Regioni in tema di igiene del suolo, di inquinamento atmosferico ed idrico e di smaltimento dei rifiuti;
b) sempre sul presupposto dell'attinenza del d.P.R. n. 691/1982 alla su indicata materia, la lesione degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento all'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 616/1977, per essere state sottratte alle regioni le funzioni amministrative relative all'attuazione della direttiva;
c) la violazione dell'art. 119 Cost., in quanto il finanziamento del consorzio sottrae alle Regioni risorse in materia di loro competenza;
d) la lesione dell'art. 76 Cost., per aver il d.P.R. n. 691/1982 disatteso alcuni criteri fissati dalla legge di delega n. 42/1982 a garanzia delle competenze regionali, e precisamente: a) la clausola di rispetto delle competenze regionali previste dall'art. 6 d.P.R. n. 616/1977 (art. 3, comma secondo, legge n. 42); b) il limite alla creazione di nuove strutture amministrative (art. 3, comma primo, legge n. 42); c) la fissazione del principio "chi inquina paga" (art. 14 della direttiva, in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge delega); d) la destinazione alle Regioni delle risorse destinate al finanziamento delle attività conseguenti all'attuazione delle direttive (art. 4 legge n. 42);
2. - Relativamente alla questione sub a), osserva questa Corte che non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui contenuto può essere individuato, in relazione all'assetto del territorio e dello sviluppo sociale e civile di esso, per un verso nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio stesso, per altro verso, nella preservazione della salubrità delle condizioni oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico.
Ciò si desume dall'interpretazione teleologica della elencazione delle materie contenuta nell'art. 117, e richiamata dall'art. 118 Cost., atteso il collegamento funzionale intercorrente fra la materia ora indicata con quelle che riguardano comunque il territorio (sent. n. 225 del 1983), ma particolarmente con quella dell'urbanistica (funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti: cfr. sent. n. 151 del 1986) e con quella del paesaggio (tutela del valore estetico-culturale: cfr. ivi) ed altresì con la materia dell'assistenza sanitaria (complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana). Dalle quali, peraltro, la materia della protezione ambientale si distingue per la specificità dell'interesse perseguito. Ma soprattutto ciò si ricava dalle norme interposte rispetto a quelle costituzionali suddette, di cui agli artt. 80, 83 e 101 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Ritiene peraltro questa Corte che la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 691/1982 non sia invasiva della competenza regionale in materia di protezione ambientale, in quanto, in attuazione della direttiva CEE, la disciplina stessa concerne la materia della politica energetica.
Nella direttiva CEE n. 75/439 é infatti stabilito sia che "la riutilizzazione degli oli usati può contribuire ad una politica di approvvigionamento di combustibili", sia che "l'eliminazione degli oli usati deve avere fra i suoi obbiettivi principali la protezione dell'ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico, del deposito e del trattamento di detti oli". E il legislatore statale ha tenuto conto di entrambi gli obbiettivi, perseguendo prioritariamente quello del risparmio energetico, mediante la formulazione di una specifica disciplina, incentrata sulla costituzione del Consorzio obbligatorio, e solo marginalmente l'obbiettivo della protezione ambientale, mediante il sostanziale rinvio alla normativa in tema di tutela contro l'inquinamento, con salvezza, su questo secondo punto, delle competenze regionali.
In base a tale disegno, al Consorzio obbligatorio sono state assegnate le attività di raccolta degli oli usati e quelle di cessione dei detti oli per la loro rigenerazione o per altre forme di riutilizzazione, anche, in ultima istanza, come combustibile (art. 6, nn. 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 691/1982). Orbene, non può dubitarsi che si tratti di attività connesse alla politica energetica, cioè a una materia, almeno per quanto ha tratto al reperimento, all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse energetiche che ne é l'oggetto proprio, non devoluta alla Regione (questa ha competenza delegata, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel ristretto settore del contenimento dei consumi energetici, limitatamente all'erogazione di contributi destinati a incentivare il detto contenimento e la ricerca di fonti alternative, e ripete altresì un compito affatto marginale dall'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, quale quello di promuovere iniziative dirette a favorire il "riciclo" dei rifiuti e l'utilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia).
Per quanto concerne, invece, i riflessi della gestione degli oli usati sul piano ambientale, il legislatore statale non ha adottato disposizioni innovative, né alterato il preesistente assetto di competenze.
Il d.P.R. n. 691/1982 stabilisce, infatti, che le attività di detenzione, raccolta, riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati (che uniscono alla potenzialità di sfruttamento economico una indubbia attitudine inquinante) sono soggette alle vigenti norme in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento (art. 2, primo e secondo comma; art. 3, terzo comma), alle quali viene affiancato un generale divieto di immissione degli oli nelle acque interne, nel mare, nel suolo e nel sottosuolo, che ha tuttavia portata meramente integrativa delle norme su indicate per quanto esse non prevedono. La normativa (statale o regionale: cfr. art. 11, secondo comma) contro l'inquinamento risulta quindi pienamente rispettata.
Inoltre, con particolare riferimento alla "eliminazione" degli oli usati non rigenerabili né riutilizzabili in altro modo, l'art. 6, n. 4, sottopone tale attività del consorzio (per giunta marginale e residuale nel quadro delle attività dell'ente inerenti alla politica energetica) al "rispetto delle norme contro l'inquinamento".
Tale disposizione appare particolarmente significativa al fine di escludere l'invasività della normativa impugnata. Invero, il legislatore statale, che pure aveva, in via generale, stabilito il limite dell'osservanza della legislazione contro l'inquinamento per le attività considerate (art. 2, comma secondo), ha voluto ribadire tale concetto con speciale riferimento all'attività del consorzio, in modo da porre in evidenza che tale organismo deve, sì, operare nel settore della politica energetica, ma subendo i condizionamenti della tutela ambientale.
Ne deriva che l'azione del consorzio, nel momento in cui viene ad interferire nel settore della protezione ambientale (quando, cioè, gli oli hanno perduto ogni attitudine allo sfruttamento e sono ormai soltanto "rifiuti" da eliminare), risulta subordinata non soltanto al rispetto della legislazione preesistente (anche regionale: art. 11, comma secondo) contro l'inquinamento, ma altresì al rispetto delle competenze regionali sia per quanto concerne la regolamentazione delle procedure e delle prescrizioni, sia per quanto riguarda gli stessi interventi concreti in tema di inquinamento (cfr. art. 101 del d.P.R. n. 616/1977).
Conclusivamente, le Regioni ben potranno legiferare ed amministrare in relazione alla eliminazione degli oli usati, con la conseguenza che l'attività del consorzio, in tale fase finale, potrà essere regolata dalle stesse Regioni.
La questione sub a) va pertanto dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione.
3. - Ad eguali conclusioni deve pervenirsi in relazione alla questione sub b), in quanto essa muove dal presupposto, del quale é stata dimostrata l'inesattezza, dell'attinenza del d.P.R. n. 691/1982 alla protezione dell'ambiente.
Poiché il su indicato d.P.R. si occupa della suddetta materia solo per regolare, facendo salve le norme ad essa relative, la materia energetica nel settore degli oli usati, che é pertanto l'oggetto della normativa impugnata, e poiché quest'ultima materia non rientra fra quelle devolute alla Regione né dagli artt. 117 e 118 Cost., né dal d.P.R. n. 616 del 1977, infondatamente la ricorrente lamenta la lesione delle sue competenze relative all'attuazione delle direttive comunitarie, competenze che ad essa sono attribuite dall'art. 6 del detto decreto n. 616/1977 e dall'art. 1, n.5, della legge n. 382 del 1975, in ordine alle materie "definite" dal decreto stesso.
Per converso, in riferimento alla protezione ambientale non sussistono ragioni di doglianza, atteso che le competenze regionali, come sopra rilevato, sono state fatte salve.
4. - Del pari non fondata nei sensi di cui in motivazione é la censura concernente la violazione dell'autonomia finanziaria della Regione (art. 119 Cost.), per la quale il finanziamento del consorzio si risolverebbe in una sottrazione di risorse in materia di sua competenza. Invero, come sopra diffusamente chiarito, l'attività del consorzio non si esplica nell'ambito della competenza regionale in tema di protezione ambientale.
5. - Sulle censure espresse sub d), concernenti la lesione dell'art. 76 Cost., per violazione dei princìpi e dei criteri stabiliti nella legge delega n. 42/1982 nonché dei criteri enunciati nelle attuande direttive comunitarie, da essa espressamente richiamati, va anzitutto notato che in astratto simili censure da parte delle Regioni in sede di impugnazione diretta sono ammissibili, sempre che si tratti di princìpi o criteri volti a salvaguardare le competenze regionali.
Passando a esaminarle distintamente, va rilevato, quanto a quelle di cui alle lettere b) e c), che non ricorre la condizione su indicata. Il limite alla creazione di nuove strutture amministrative (art. 3, comma primo, legge n. 42/1982) riguarda infatti l'organizzazione amministrativa dello Stato, mentre la fissazione del principio "chi inquina paga" (art. 1, comma secondo, legge citata, in riferimento all'art. 14 della direttiva) é estranea all'assetto delle competenze. Le censure vanno quindi dichiarate non fondate.
Quanto alla censure di cui alle lettere a) e d), va puntualizzato che la clausola di salvezza delle competenze regionali ex art. 6 del d.P.R. n. 616/1977 (art. 3, comma secondo, legge n. 42/1982), e l'assegnazione alle Regioni delle risorse per l'attuazione dei decreti (art. 4, comma terzo, legge citata), vanamente sono invocate, poiché, come già accennato, il d.P.R. n. 691/1982, attenendo alla politica energetica, non ha inciso su competenze regionali richiamate nell'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977, né ha implicato oneri di attuazione da parte delle Regioni. Le censure vanno pertanto dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8 del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 ("Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati"), per quanto concerne l'istituzione ed il finanziamento del consorzio obbligatorio degli oli usati, sollevate dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost. ed agli artt. 3, comma primo (divieto di nuove strutture amministrative), ed 1, comma secondo, (quest'ultimo in relazione all'art. 14 della direttiva comunitaria: principio "chi inquina paga"), della legge-delega 9 febbraio 1982, n. 42, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8, per quanto concerne ogni altra previsione, nonché degli artt. 2, 3, 9 e 10, comma secondo, del medesimo d.P.R. n. 691 del 1982, sollevate dalla stessa Regione, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE