Ordinanza n. 181 del 2009

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ORDINANZA N. 181

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                 AMIRANTE                   Presidente

- Ugo                         DE SIERVO                     Giudice

- Paolo                       MADDALENA               “

- Alfio                        FINOCCHIARO             “

- Alfonso                    QUARANTA                  “

- Franco                      GALLO                         “

- Luigi                        MAZZELLA                            “

- Gaetano                   SILVESTRI                   “

- Sabino                      CASSESE                      “

- Maria Rita                SAULLE                        “

- Giuseppe                  TESAURO                     “

- Paolo Maria              NAPOLITANO              “

- Giuseppe                  FRIGO                           “

- Alessandro               CRISCUOLO                 “

- Paolo                       GROSSI                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis del codice di procedura penale promosso dal Giudice di pace di Bellano, nel procedimento penale a carico di V. R., con ordinanza del 6 novembre 2007, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Bellano, con ordinanza depositata il 6 novembre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento;

che il rimettente, dopo aver dato atto che il difensore dell'imputato, invocando l'art. 420-bis cod. proc. pen., ha eccepito l'irregolarità dell'instaurato contraddittorio, poiché appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, si è pronunziato sull'eccezione, respingendola;

che, ad avviso del rimettente, «è senza ombra di dubbio vero che l'art. 420-bis cod. proc. pen., non può essere invocato nel caso di specie, in quanto l'avvenuta notifica nel domicilio eletto esclude “a priori” ogni dubbio in ordine alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato»;

che la disposizione impugnata, non consentendo al giudice di disporre la rinnovazione della notifica, «soprattutto in un caso come quello in esame», cioè quando appare probabile che l'imputato, pur avendo eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. «che prevede il diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», con l'art. 24 Cost. «che sancisce il diritto di difesa come inviolabile» e con l'art. 111 Cost. «che sancisce il diritto inviolabile al contraddittorio nel processo penale»;

che nel giudizio di legittimità costituzionale ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, perché il giudice a quo non avrebbe indicato le ragioni per le quali ritiene probabile che l'indagato non abbia avuto conoscenza del procedimento, né avrebbe dato conto dei motivi per cui l'indagato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nelle condizioni di poter comunicare la variazione del domicilio eletto, in quanto, in tal caso, si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.;

che, secondo la difesa erariale, non vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'imputato che ha eletto domicilio ha un onere lieve, che è quello di comunicare la variazione del domicilio eletto, sicché l'inosservanza di tale onere, non ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, comporta, quale conseguenza “preavvisata” che le notificazioni siano effettuate mediante consegna al difensore;

che non vi sarebbe violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la celerità del processo è un valore costituzionale, al pari della effettività del contraddittorio, parimenti garantita, laddove l'imputato osservi il lieve onere impostogli.

Considerato che il Giudice di pace di Bellano dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento;

che la questione è manifestamente inammissibile per plurimi motivi concorrenti;

che, infatti, il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta, oggetto del giudizio a quo, non avendo specificato quale sia «il caso in esame», né ha indicato i motivi per cui appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, nonostante «l'avvenuta notifica» presso il domicilio eletto;

che, in particolare, il giudice a quo si è limitato a porre in evidenza che, nel caso sottoposto al suo giudizio, appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza della data dell'udienza, ma non ha fornito alcuna descrizione delle modalità con cui la notificazione dell'avviso dell'udienza è avvenuta, né in occasione di quale atto processuale, presso quale indirizzo e quale difensore sia avvenuta l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.;

che il rimettente, non riferendo le ragioni per le quali appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, non consente di stabilire se la mancata conoscenza della data di udienza sia derivata dalla condotta colposa del medesimo imputato e di accertare se quest'ultimo, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto;

che tali carenze precludono a questa Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione (ex plurimis: ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54 del 2008) e si risolvono, altresì, in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza (ex plurimis: ordinanze n. 404 del 2007, n. 313 e n. 207 del 2008);

che, ancora, il rimettente, non ha in alcun modo motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. (ex plurimis: ordinanze n. 32 del 2008, n. 114 del 2007 e n. 39 del 2005);

che la manifesta inammissibilità della questione deve essere dichiarata da questa Corte, prescindendo dall'erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, il quale ritiene che l'art. 420-bis cod. proc. pen. non contempli la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora sembri probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano con l'ordinanza in epigrafe.     

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.