SENTENZA N.111
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 69, comma 3, lettera h), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dall’art. 1 del d.l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale e di acconto dell’imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dell’art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con 19 ordinanze emesse in data 10 gennaio 1995 (n. 4 ordinanze), 7 giugno 1994, 9 maggio 1995, 7 febbraio 1995, 5 luglio 1994, 26 settembre 1995 (n. 10 ordinanze), 20 settembre 1994, iscritte ai nn. da 144 a 162 del registro ordinanze 1997, e con 13 ordinanze, emesse in data 26 settembre 1995 (n. 11 ordinanze), e 17 ottobre 1995 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria centrale, iscritte ai nn. da 439 a 451 del registro ordinanze 1997, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14 e 29, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto in fatto
1.— Con diciannove ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 7 giugno 1994 e il 26 settembre 1995 (r.o. nn. da 144 a 162 del 1997), nel corso di altrettanti giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, la commissione tributaria centrale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 69, comma 3, lettera h), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono qualora non venga presentata da alcuna delle parti istanza di trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione), nel termine decadenziale di sei mesi.
I dubbi di costituzionalità vengono estesi all’art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413, per contrasto con gli stessi articoli della Costituzione ed "eccesso di potere legislativo".
Si rileva nelle ordinanze che, nel quadro del nuovo ordinamento processuale tributario, l’art. 73 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nella formulazione originaria prevedeva, per il trasferimento innanzi alle commissioni tributarie di nuova formazione dei processi già pendenti dinanzi a quelle preesistenti, un’istanza, a pena di decadenza, in ossequio al criterio dettato dalla legge di delega, ed il successivo art. 75, comma 2, estendeva la prescrizione ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, mantenuta transitoriamente in vita dall’art. 42, comma 3, del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Già in tale originario assetto la normativa considerata prestava il fianco, secondo il collegio rimettente, a rilievi di illegittimità, per l’imposizione di un onere decadenziale alle parti private nel corso di un processo anteriormente avviato, senza la garanzia di una non necessaria assistenza tecnica, a fronte di una controparte, l’ufficio tributario, ben più "attrezzato tecnicamente".
L’onere di cui si tratta, per di più, non avrebbe potuto trovare valida giustificazione per i processi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale, in virtù della persistenza, sia pure transitoria, di questa.
Il d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha poi abrogato l’art. 73 del decreto-legislativo n. 546 del 1992 e, quindi, soppresso l’onere delle istanze di trattazione dei processi pendenti e trasferiti ai nuovi organi del contenzioso tributario (art. 69, comma 3, lettera f)), ed ha sostituito il comma 2 del successivo art. 75 con una nuova autonoma disciplina dell’onere decadenziale relativamente ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale (art. 69, comma 3, lettera h).
La nuova formulazione della norma concernente questi ultimi, ad avviso del giudice a quo, da un lato ridurrebbe, irrazionalmente, come già sottolineato con riguardo al precedente assetto, la garanzia giurisdizionale delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio dalle parti private, sia in assoluto che nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari; dall’altro, determinerebbe disparità di trattamento fra i processi pendenti in primo e in secondo grado, per i quali l’onere non é più previsto, e quelli pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali, senza ragione plausibile, esso é mantenuto.
L’intento riposto della norma sarebbe quello di una sollecita riduzione del contenzioso tributario e di un aumento indebito del gettito fiscale, senza pregiudizio dei processi pervenuti alla commissione tributaria centrale per impulso degli uffici tributari, i quali hanno assolto l’onere sopravvenuto.
La disparità di trattamento si determinerebbe, altresì, tra gli stessi contribuenti a seconda della rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie ragioni.
2.— La medesima questione é stata sollevata dalla commissione tributaria centrale con altre tredici ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 26 settembre 1995 e il 17 ottobre 1995 (r.o. nn. da 439 a 451 del 1997).
3.— Nei giudizi introdotti con le ordinanze sopra indicate, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.
Sotto il primo profilo, l’Avvocatura ha eccepito che le questioni sono state sollevate con ordinanza del Presidente e non della Sezione della commissione.
Nel merito, si ricorda nella memoria che l’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, norma analoga a quella già impugnata, é stata ritenuta legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1977. Rispetto alla citata disposizione, quella in oggetto sarebbe anche meno sospetta, sia perchè riguarda soltanto il giudizio di terzo grado, di ammissibilità più limitata, sia perchè l’ampio termine é stato riaperto anche dopo la scadenza (art. 2 del d.l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55).
La previsione di sistemi di eliminazione di controversie annose e spesso ormai prive di rilievo al momento del passaggio ad un nuovo ordinamento non sarebbe, quando non sia vessatoria, incompatibile con la garanzia della difesa. Nè sarebbe proponibile il confronto tra i giudizi pendenti in primo e secondo grado, destinati a transitare nelle nuove commissioni provinciali e regionali, e i procedimenti pendenti dinanzi alla commissione centrale, che rimarranno innanzi a tale organo ad esaurimento. Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra contribuente e uffici tributari, si tratterebbe di una differenza ineliminabile che si porrebbe allo stesso modo a fronte di tutte le norme sostanziali e processuali, così come quella tra contribuenti più o meno capaci di difendersi in giudizio per le loro personali attitudini.
Considerato in diritto
1.— Le questioni sottoposte all’esame della Corte dall’ordinanza del Presidente di sezione della commissione tributaria centrale hanno per oggetto l’art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 69, comma 3, lettera h), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sul nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono se non sia presentata da alcuna delle parti nel termine decadenziale previsto — sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 331 del 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 30 agosto 1993 — istanza di trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione).
Le norme di modifica del predetto articolo 75 devono essere meglio individuate con l’aggiunta dell’art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, che ha nuovamente modificato la decorrenza del termine di cui si tratta.
Viene dedotta la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la irrazionale riduzione della garanzia giurisdizionale delle posizioni giuridiche delle parti private, sia in assoluto sia nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari, "più attrezzati tecnicamente". Inoltre, si denuncia il contrasto con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra processi pendenti in primo e secondo grado, per i quali l’onere, a seguito delle modifiche di cui al predetto art. 69, comma 3, lettera h), non é più previsto, e processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali esso é mantenuto; nonchè sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi contribuenti, a seconda della rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie ragioni o capacità patrimoniali.
In riferimento agli stessi parametri costituzionali, nonchè all’"eccesso di potere legislativo", viene dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413.
2.— E’ preliminare l’esame della eccezione dell’Avvocatura dello Stato in ordine alla inammissibilità della questione sollevata con ordinanza del Presidente, e non della Sezione, della commissione tributaria.
E’ sufficiente, ai fini della dimostrazione della infondatezza della eccezione, richiamare quanto ripetutamente affermato in ordine alla sussistenza della legittimazione a rimettere la questione incidentale di legittimità costituzionale da parte di singolo giudice monocratico, anche se appartenente a organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l’adozione di provvedimenti rientranti nell’ambito della propria competenza (sentenza n. 204 del 1997; ordinanza n. 295 del 1996; ordinanza n. 503 del 1995; ordinanza n. 436 del 1994).
In realtà la legittimazione dell’organo giurisdizionale a proporre incidente di legittimità costituzionale é ancorata alla rilevanza concreta ed attuale della questione, che può essere sollevata solo dal giudice nel momento in cui é chiamato ad applicare la norma della cui legittimità dubita (sentenza n. 204 del 1997, con riferimento alla competenza del giudice istruttore a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 88 della legge n. 353 del 1990).
Nel sistema del processo tributario sono attribuiti specifici poteri al presidente delle commissioni tributarie, tra cui anche quello di dichiarare l’estinzione del processo, con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio (artt. 27, 28, 41, 45, 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 30, comma 1, lettera m), della legge 30 dicembre 1991, n. 413; artt. 19, primo comma, e 27, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Tale sistema, rispondente a finalità acceleratorie del processo tributario, prese in considerazione dal legislatore del 1972 e confermate dai criteri direttivi della legge di delega del 1991 (art. 30, comma 1, lettera g), numero 3, lettera m), della legge 30 dicembre 1991, n. 413), trova riscontro nelle norme transitorie per la sopprimenda commissione tributaria centrale, che confermano specificatamente l’attribuzione al presidente di sezione della competenza a dichiarare l’estinzione del processo (per mancata presentazione della istanza di trattazione) e la reclamabilità al collegio nei modi e nei termini di cui al richiamato art. 28 (art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).
Non può, pertanto, dubitarsi che il Presidente della sezione aveva il potere di decidere sull’estinzione e doveva applicare la norma denunciata, essendo l’intervento del Collegio solo eventuale, cioé limitato alla sede di reclamo o al caso di mancata rilevazione da parte del Presidente della sussistenza di causa di estinzione, ovvero alla ipotesi in cui lo stesso Presidente ritenga di rimettere la decisione della questione, per la particolarità del caso, al giudizio del Collegio. La decisione del Presidente sulla estinzione é destinata a chiudere definitivamente la controversia, in assenza di reclamo: deve, pertanto, essere affermata la legittimazione dello stesso a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che é chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo.
3.— Nel merito, la sollevata questione di legittimità costituzionale é priva di fondamento per quanto riguarda l’art 30, comma 1, lettera u) in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (legge di delegazione). In ordine alla previsione di un onere di impulso processuale sotto pena di estinzione del processo, deve, infatti, confermarsi "che — in linea di principio — la garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore, nell’occasione della riforma di un ordinamento processuale, la facoltà di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, condizionando ad essi l’ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi. Questa Corte ha più volte affermato che il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l’esercizio dei diritti a controlli e condizioni, purchè non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale" (sentenze n. 63 del 1977; n. 113 del 1963; n. 47 del 1964).
Ovviamente, é sempre ammissibile un sindacato sulla ragionevolezza delle specifiche imposizioni di oneri processuali sanzionati da decadenze, preclusioni o estinzione del giudizio, in quanto il riconoscimento della pur ampia discrezionalità del legislatore nel determinare le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti giudiziali trova un limite nell’esigenza che degli stessi non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni e che non sia compromessa l’effettività della tutela giurisdizionale.
Del resto, la estinzione del processo per inattività delle parti, in caso di mancanza di impulso processuale, non rappresenta una novità in senso assoluto, ritrovandosi in altri procedimenti con forme e modalità differenziate. Essa, anzi, costituisce, nel processo amministrativo, attraverso la domanda di fissazione, strumento normale (permanente e non transitorio) di impulso processuale e criterio generale dell’ordine di trattazione dei ricorsi. Pur tuttavia, nello stesso processo amministrativo la previsione di cui si tratta é stata accompagnata da particolare cautela in ordine alla decorrenza del termine (che é stato individuato nel momento della ricezione dell’avviso della segreteria in occasione di mutamenti di competenze ed istituzione di nuovi organi: art. 42, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Di conseguenza, é da escludersi il denunciato vizio di illegittimità costituzionale rispetto ad una norma di legge delega, che preveda tra i principi e criteri direttivi un siffatto onere di istanza di trattazione (finalizzata ad una ricognizione della effettiva situazione di tutti i procedimenti in corso senza distinzione), lasciando tuttavia al legislatore delegato il compito di determinarne le ulteriori modalità, anche per quanto riguarda la decorrenza di un termine (non prefigurato).
4.1.— Occorre ora passare all’esame della questione sollevata, in riferimento agli stessi parametri, nei riguardi dell’art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, tra le quali, come chiarito, deve includersi anche l’art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55.
Preliminarmente, sulla base delle suesposte considerazioni, deve escludersi che vi sia in linea di principio, sul piano costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza, con comminatoria di estinzione del processo decorso un periodo ragionevole di inattività processuale.
Ciò posto, deve essere verificato se in concreto, in sede di previsione dell’istituto della richiesta di trattazione, siano stati introdotti adempimenti vessatori, di difficile osservanza o insidiose complicazioni processuali tali da ledere il diritto di difesa delle parti nel processo, ovvero modalità assolutamente irragionevoli, tenuto conto dello specifico sistema processuale.
Certamente può convenirsi che l’onere di semplice istanza di trattazione — specie alla luce di interpretazioni giurisprudenziali che hanno ravvisato un equivalente dell’istanza anche in qualsiasi altro atto di impulso processuale proveniente da una parte, come la presentazione di memoria difensiva o la formale richiesta delle parti in udienza (prima della scadenza del termine) — non incide sul diritto di difesa ed é un adempimento nè vessatorio, nè ingiustificatamente gravoso per le parti, nè di per sè irragionevole.
Neppure può trarsi argomento per un contrasto con l’effettività del diritto di difesa da una presunta esiguità del termine per depositare la istanza di trattazione. Tra l’altro, come già sottolineato, detto termine, originariamente fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 546 del 1992, é stato, successivamente, prorogato con spostamento della decorrenza. Ed infatti, la legge 29 ottobre 1993, n. 427 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha fissato la decorrenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (e quindi la scadenza al 28 febbraio 1994), anzichè dalla data di entrata in vigore dell’originario decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. E’ pur vero che l’art. 1 del successivo decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, ha riportato la decorrenza dei sei mesi alla data del 15 gennaio 1993: ma l’art. 2 dello stesso d.l. ha poi stabilito una proroga fino al 24 febbraio 1994 in favore di chi alla scadenza non avesse ancora provveduto.
4.2.— Affermata l’adeguatezza del termine di cui si tratta, occorre, invece, una più attenta considerazione del profilo della decorrenza del termine stesso.
Al riguardo deve pervenirsi a conclusioni negative sulla ragionevolezza della soluzione per ultimo adottata dal legislatore, limitata a norma transitoria per i soli giudizi pendenti avanti alla commissione tributaria centrale. Conclusioni alle quali inducono le considerazioni che non é prevista alcuna correlata comunicazione od avviso; che il processo tributario é caratterizzato dall’impulso di ufficio per la sua prosecuzione, una volta instaurato il giudizio, per il quale non vi era necessità di assistenza tecnica; che contemporaneamente é eliminata la previsione dell’onere della domanda di trattazione per i giudizi di primo e secondo grado (abrogazione dell’art. 73 del d.lgs. n. 546 del 1992 disposta dall’art. 69, comma 3, lettera f) del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427).
In altri termini si é in presenza di un sistema di processo tributario, dominato da una sostanziale uniforme disciplina nei diversi gradi (v. ora anche art. 30, comma 1, lettera g) numero 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), salve specifiche disposizioni proprie della tipologia del grado, e caratterizzato da semplicità processuale (anche per la non necessità di assistenza tecnica secondo il regime processuale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) e dall’impulso di ufficio nella trattazione del ricorso, che può essere deciso anche indipendentemente dalla comparizione di alcuna parte, una volta proposta un’azione (nella specie di impugnazione di decisione di secondo grado). Ove siano stati adempiuti tutti gli oneri processuali all’epoca vigenti a carico della parte ricorrente, é manifestamente irragionevole introdurre una innovativa comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla possibilità di trasferire l’esame ad altro organo giurisdizionale), quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza prevedere che il termine per l’adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate.
4.3.— A tale conclusione deve necessariamente giungersi tenendo presente che in tutti i giudizi pendenti avanti alla commissione tributaria centrale le parti continuano, senza alcuna limitazione, a potere essere presenti in giudizio senza assistenza tecnica indipendentemente dal valore della controversia, in quanto non trovano attuazione le nuove disposizioni sull’assistenza tecnica introdotte dal d.lgs. n. 546 del 1992.
Inoltre, esiste un ragionevole e preciso contestuale affidamento delle parti allo svolgimento del processo secondo "le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del" d.lgs. n. 546 del 1992 (art.75, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 30, comma 1, lettera u), della legge n. 413 del 1991)).
Di conseguenza, alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, nella suindicata situazione e configurazione del processo, la inerzia delle parti non può essere ragionevolmente assoggettata all’estinzione del giudizio, se non dopo che le stesse parti siano rese consapevoli della pendenza processuale e dell’onere e delle conseguenze, sopravvenute ed innovative: cioé dopo la ricezione di avviso contenente la segnalazione che non risulta presentata istanza di trattazione del ricorso o richiesta di esame con trasferimento alla Corte di cassazione, con richiamo alle relative nuove norme e con l’indicazione del termine per l’adempimento a pena di estinzione.
In realtà, anche in sede processuale devono valere i principi dell’affidamento, della conoscibilità dell’atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo. Di modo che non vi può essere decorrenza di termine per onere processuale imposto dal giudice (a pena di decadenza o di inammissibilità), nonostante la astratta previsione di legge, se non vi sia informativa del provvedimento, che lo determina, alla parte cui incombe l’onere, affinchè questa possa disporre dell’intero periodo previsto per l’adempimento eventuale.
Sullo stesso piano, nelle anzidette situazioni processuali, quando sono introdotte nuove regole innovative e transitorie rispetto a processi ritualmente instaurati e pendenti, soggetti per la prosecuzione solo ad impulso di ufficio, sono manifestamente irragionevoli norme eccezionali, limitate ad un solo grado, che non prevedano — per la decorrenza di un termine di estinzione del giudizio conseguente al mancato compimento di un nuovo onere sopravvenuto a carico delle parti, con facoltà alternativa — accorgimenti procedurali di garanzia al fine di assicurare una conoscibilità minima dell’obbligo di adempimento, come un avviso alle parti con richiamo alle scelte alternative.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l’art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 69, comma 3, lettera h), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall’art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale e di acconto dell’imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l’istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza stessa;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per "eccesso di potere legislativo", dalla commissione tributaria centrale con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Riccardo CHIEPPA
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.