Ordinanza n. 503 del 1995

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ORDINANZA N. 503

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dal Giudice istruttore del Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra Sarti Luciana e Bonzagni Pier Luigi ed altro, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso del giudizio civile promosso da Luciana Sarti contro Pier Luigi Bonzagni ed altro al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel quale l'attrice è stata coinvolta viaggiando, come terza trasportata, a bordo dell'autoveicolo assicurato di sua proprietà, il Giudice istruttore del tribunale di Crotone, con ordinanza del 21 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 142 del 1992, nella parte in cui, escludendo dai benefici assicurativi "tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione", non consente di riconoscere i benefici stessi al proprietario del veicolo assicurato coinvolto nell'incidente quale terzo trasportato dal veicolo medesimo;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata contrasta: a) con l'art. 2 Cost., perchè lede il diritto inviolabile alla tutela della persona che ha sofferto danni derivanti dalla circolazione di veicolo senza guida di rotaie, qualificabile come attività pericolosa; b) con l'art. 3 Cost., sia per l'ingiustificata discriminazione introdotta tra i terzi trasportati, sia per l'irragionevolezza della prevalenza accordata all'interesse degli assicuratori ad evitare eventuali collusioni ai loro danni rispetto all'interesse sociale all'estensione della copertura assicurativa a tutti i danneggiati, almeno in relazione ai danni alla persona;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione del giudice istruttore a sollevare la questione.

CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;

che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Crotone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/11/95.

Mauro FERRI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/12/95.