Ordinanza n. 295 del 1996

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ORDINANZA N. 295

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1995 dal Giudice istruttore del Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra Mambelli Pasquale ed altra, n.q. e Zavalloni Gianfranco, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì nel corso di un giudizio civile promosso dai genitori di un alunno minorenne nei confronti di un insegnante e preordinato ad ottenere il risarcimento dei danni alla salute, conseguenti a lesioni riportate dallo stesso minore, durante l'orario scolastico ha sollevato, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato);

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, contrasterebbe con l'art. 28 della Costituzione in quanto escluderebbe la responsabilità diretta del pubblico dipendente, anche nei casi di dolo e di colpa grave;

che il principio affermato da questa Corte (sentenza n. 64 del 1992), in virtù del quale l'esclusione della responsabilità diretta del dipendente scolastico rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario cui rinvia l'art. 28 della Costituzione concerne solo le ipotesi di culpa in vigilando, applicandosi per le restanti ipotesi la disciplina di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 avrebbe, ad avviso del giudice a quo, omesso di considerare che "la quasi esclusività delle ipotesi concretamente verificatesi di responsabilità del dipendente scolastico è relativa proprio a casi di culpa in vigilando" con la conseguenza che la norma censurata avrebbe di fatto eliminato la responsabilità diretta del predetto dipendente, vulnerando l'art. 28 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della proposta questione.

CONSIDERATO che costituisce orientamento costante di questa Corte il principio per cui la legittimazione del Giudice istruttore a sollevare incidente di costituzionalità sussiste "con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti che rientrano nell'ambito della sua competenza" (da ultimo, ordinanza n. 436 del 1994);

che, correlativamente, è stato, altresì, affermato che la legittimazione del Giudice istruttore non sussiste "quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio" (ordinanze nn. 436 del 1994, 215 e 147 del 1992, 199 del 1990 e sentenza n. 1104 del 1988);

che, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione della norma censurata, in quanto preordinata a definire il merito della causa, posto che non ricorre nella specie l'ipotesi del Giudice istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall'art. 190-bis cod. proc. civ., in quanto detta previsione, aggiunta dall'art. 25 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrata in vigore il 30 aprile 1995 (ai sensi dell'art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 6 del d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1994, n. 673) e che la questione risulta sollevata in data precedente all'entrata in vigore della norma surrichiamata;

che, infatti, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore alla riforma introdotta con legge n. 353 del 1990 (art. 90, comma 3).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.