ORDINANZA N.199
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Villani Francesco ed altra, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri e l'Amministrazione finanziaria dello Stato - Ministero delle finanze, iscritta al n.693 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Lanciotti Cesarina ed altre nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Bigelli Maria Luisa e Villani Francesco, anzichè riferire al Collegio in camera di consiglio in ordine al reclamo proposto dagli appellanti contro l'ordinanza istruttoria da lui emessa, con ordinanza del 24 agosto 1989 (R.O. n. 637 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova;
che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la natura dilatoria e defatigatoria del detto gravame contrasta con l'esigenza di celerità e speditezza del processo civile voluta dal legislatore e con il buon andamento della amministrazione intesa lato sensu, comprensiva cioé anche dell'autorità giudiziaria, e si crea, peraltro, disparità di trattamento con coloro che beneficiano del processo pretorile ovviamente più celere;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
che, con ordinanza di pari data, nei giudizi riuniti di appello vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, lo stesso Giudice istruttore ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;
che anche in questo giudizio si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.
Considerato che i due giudizi con i quali si prospetta la stessa questione, per evidenti ragioni di connessione, devono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che, come si è già affermato (sentenza n. 109 del 1962, ordinanza n. 11 del 1964, sentenze n. 60 del 1970, n. 125 del 1980, n. 333 del 1988, n. 1104 del 1988), la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimità costituzionale va affermata o negata secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza;
che, invece, nel caso in esame, l'applicazione della norma censurata attiene alla competenza del Collegio; che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i ricorsi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt.2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.