Sentenza n.125 del 1980
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SENTENZA N.125

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli uffici giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) e dell'art. 74^ secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 20 marzo 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Lucera nei procedimenti civili vertenti tra Celozzi Giuseppe e Celozzi Matteo e il Consorzio Bonifica della Capitanata rispettivamente iscritte ai nn. 228 e 229 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1975 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Mirabella Domenica, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Lucera e del pretore di Catania, pur riguardando due norme diverse, propongono la medesima questione di legittimità costituzionale, circa il rapporto fra il diritto di sciopero (degli ufficiali giudiziari o dei cancellieri) tutelato dall'art. 40 Cost. e la possibilità, prevista dalle norme denunciate, di sostituzione dei funzionari scioperanti con altro personale. Le cause vanno pertanto riunite e decise con unica sentenza.

2. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, circa il preteso difetto di legittimazione del giudice istruttore civile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di legittimità costituzionale va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il giudice istruttore debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria (sentenza n. 62/66; ed anche le sentenze n. 109/62 e n.90/68, citate dall'Avvocatura dello Stato, che hanno escluso la legittimazione del giudice istruttore nei casi concreti, ma non in via di principio). Nella specie, la questione prospettata dal giudice istruttore del tribunale di Lucera attiene ad un presupposto (regolarità della notificazione, in quanto eseguita o meno da organo a ciò competente) della dichiarazione di contumacia del convenuto, vale a dire di un provvedimento di competenza dello stesso giudice istruttore, ex artt. 291 e 171 cod. proc. civ. Da ciò la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di cui egli stesso (e non il collegio) era chiamato a fare (indiretta) applicazione.

3. - Nel merito le questioni non sono fondate.

L'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) prevede che < ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza il capo dell'ufficio dispone... che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione >. L'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) prevede a sua volta che < in mancanza di cancelliere o segretario il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale >. Di entrambe le disposizioni si assume il contrasto con l'art. 40 Cost., nella parte in cui si applicano al caso di assenza per sciopero. Il pretore di Catania prospetta inoltre una lesione del principio d'uguaglianza, in quanto dalla disposizione denunciata la situazione dei cancellieri verrebbe resa deteriore rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti, in ordine agli effetti dell'esercizio del diritto di sciopero.

4. - Questa Corte, pronunciando su norme positivamente incidenti sull'esercizio dello sciopero dei dipendenti pubblici, nel riconoscere anche a questi ultimi il diritto di sciopero (sentenze n. 31/69 e n. 222/76) ne ha peraltro messo in rilievo le possibili interferenze con interessi e servizi < essenziali >, e le conseguenti delimitazioni in ordine all'esercizio del diritto stesso. A maggior ragione, non può contestarsi la legittimità di misure (dettate, in via generale, per supplire alla mancanza o all'impedimento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari, dei cancellieri o dei segretari) che, senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici < essenziali >, come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione giurisdizionale. La tutela di interessi coinvolti dallo sciopero viene ricercata mediante misure (normative e organizzative) diverse dall'intervento sul diritto stesso; una violazione dell'art. 40 Cost. appare perciò esclusa in radice.

5. - Parimenti infondata è la censura di violazione del principio d'uguaglianza, mossa dal pretore di Catania con riguardo all'ordinamento dei cancellieri. La possibilità di sostituire i cancellieri in sciopero (ma non solo essi, come mostra la parallela disciplina delle attività degli ufficiali giudiziari) è infatti fondata sulla particolare importanza delle loro funzioni e l'indifferibilità del loro espletamento, che bene giustificano una disciplina particolare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

- dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 sollevate, in riferimento all 'art. 40 Cost., dal giudice istruttore del tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;

- dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., dal pretore di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/07/80.