Sentenza n. 62 del 1966
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SENTENZA N. 62

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal Giudice istruttore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Società "Euribrid" e la Società "Matton Nord", iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione delle Società "Matton Nord" ed "Euribrid";

udita nell'udienza pubblica del 20 aprile 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Emilio Sivieri, per la Società "Matton Nord",

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto ingiuntivo in data 3 ottobre 1963, emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso di pari data della Società per azioni "Euribrid", veniva intimato alla Società in nome collettivo "Matton Nord" di pagare la somma di lire 18.594.000.

Contro tale decreto la società ingiunta proponeva opposizione negando il suo debito, ma la società creditrice, nel domandare il rigetto dell'opposizione, chiedeva al giudice istruttore di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile, dichiarandosi disposta a versare la prevista cauzione.

La difesa della società ingiunta proponeva allora la questione di legittimità costituzionale della citata norma rilevando che la possibilità di accordare, dietro cauzione, l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione comporta una violazione del diritto di difesa del convenuto ed é pertanto in contrasto col precetto contenuto nell'art. 24 della Costituzione che tale diritto dichiara inviolabile.

Con ordinanza del 14 maggio 1964, il Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, dopo aver affermato di essere egli funzionalmente competente a decidere sulla istanza di provvisoria esecuzione, accoglieva la predetta eccezione di illegittimità, osservando che, quando il creditore offra cauzione, il diritto di difesa del debitore ed il principio del contraddittorio appaiono violati mentre d'altra parte, la garanzia della cauzione può rivelarsi del tutto illusoria.

Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità rimetteva gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.

Nel presente giudizio si sono costituiti sia la Società "Matton Nord", ingiunta opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Alessi e dagli avvocati Ezio Piacentini e Adriano Pallottino, sia la Società "Euribrid", ingiungente opposta, col patrocinio dell'avv. Enzo Veronesi.

É pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria il 22 dicembre 1964 la difesa della società debitrice ha preliminarmente osservato, in ordine alla legittimazione del giudice istruttore a proporre una questione di legittimità costituzionale, che nel caso di specie la competenza ad emettere ordinanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale spetta al giudice istruttore vertendo il giudizio di costituzionalità su una norma processuale la cui applicazione é dalla legge rimessa a tale giudice e non al collegio di cui egli fa parte.

Nel merito la difesa rileva che l'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile, sancendo l'obbligo per il giudice di concedere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo se la parte che la richiede offra cauzione, comporta la impossibilità per il soggetto ingiunto di qualsiasi difesa per opporsi alla esecuzione.

Né può ritenersi che la cauzione rappresenti una adeguata garanzia ed una efficace contropartita della mancanza della tutela del debitore, in quanto, a parte il fatto che il risarcimento del danno non equivale mai a una reintegrazione in forma specifica della sfera giuridica lesa, il giudice non potrà mai preventivamente determinare congruamente l'entità e la natura di tutti i danni che la provvisoria esecuzione potrà arrecare: ed in ogni caso diversa é la funzione di garanzia, cui assolve la cauzione, da quella del diritto del cittadino alla difesa che l'art. 24 della Costituzione considera inviolabile.

Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Nelle deduzioni depositate il 29 marzo 1965 la difesa della società creditrice nega che la norma denunciata contrasti con l'invocato precetto costituzionale, osservando che la cauzione per spese, restituzioni e danni prestata dal creditore vale a ristabilire un perfetto equilibrio tra le parti contendenti. Quanto poi alla pretesa violazione del diritto di difesa sostiene che in sede di applicazione dell'art. 648 del Codice di procedura civile il contraddittorio resta integro: l'ammontare della cauzione é determinato dal giudice nel libero contraddittorio degli interessati ed in correlazione ad un procedimento speciale che presuppone acquisizioni già avvenute e diritti sostanzialmente già accertati.

Il giudice istruttore conserva integro il suo potere di vagliare le ragioni delle parti e può anche negare l'esecuzione provvisoria se la difesa del debitore dimostri l'eventuale incongruità della cauzione. Secondo la difesa della società creditrice, anche in relazione alla strutturazione particolare del procedimento monitorio, la cui essenza sta nella celerità e nella concentrazione processuale, può quindi affermarsi che la potestà di assistenza sia tecnica che professionale non viene meno, donde l'infondatezza della proposta questione.

Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, depositato in cancelleria il 18 marzo 1965, l'Avvocatura si sofferma anzitutto a considerare il problema riguardante la legittimazione del giudice istruttore a proporre questioni di legittimità costituzionale, risolvendolo in senso affermativo sul rilievo che, nel caso in esame, non può disconoscersi che spettano al giudice poteri decisori in ordine alla istanza di provvisoria esecuzione.

Sul merito della questione l'Avvocatura rileva che l'eccezione di illegittimità potrebbe essere superata, ove la norma impugnata venisse correttamente interpretata, tenendo opportunamente conto della incidenza che le norme costituzionali esercitano sulle altre norme giuridiche.

E due sarebbero, ad avviso dell'Avvocatura, le interpretazioni correttive dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile.

Secondo la prima, si potrebbe sostenere che anche nella ipotesi di esecuzione provvisoria concessa dietro cauzione, dovrebbe trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 649 del Codice di procedura civile che consente al giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrano gravi motivi, di sospendere l'esecuzione del decreto.

Questa prima interpretazione presta tuttavia il fianco alla obiezione che non si vede come il giudice istruttore possa ritenersi, per un verso, tenuto a concedere l'esecuzione e, per un altro verso abbia il potere di sospendere l'esecuzione concessa.

Per la seconda interpretazione, ritenuta più attendibile dall'Avvocatura, se il giudice istruttore non potesse sospendere per gravi motivi l'esecuzione concessa ai sensi dell'art. 648, comma secondo, dovrebbe, peraltro, per gli stessi motivi, poterla rifiutare. L'art. 649 dovrebbe essere interpretato estensivamente nel senso che quando ricorrano gravi motivi il giudice istruttore può rifiutarsi di concedere l'esecuzione provvisoria chiesta a norma dell'art. 648, secondo comma.

Questa seconda interpretazione determinerebbe il superamento della questione di legittimità, per essere gli effetti del contraddittorio tenuti in conveniente considerazione.

Si sofferma, infine, l'Avvocatura sul significato di altro punto della norma impugnata: quello relativo alla idoneità della cauzione, e fa all'uopo rilevare che dal provvedimento del giudice, il quale valuti convenientemente tale idoneità, nessun pregiudizio può derivare al debitore opponente.

Il giudice istruttore, infatti, gode di ampi poteri per quanto riguarda la determinazione sia dell'ammontare che del modo nel quale la cauzione deve essere prestata e tali poteri gli derivano dal combinato disposto degli artt. 119 del Codice e 86 delle disposizioni di attuazione, a norma dei quali può stabilire che la cauzione sia prestata mediante uno degli schemi di garanzia reale (pegno, ipoteca), mediante fideiussione di un terzo o con deposito di danaro o di titoli.

L'Avvocatura contesta perciò l'affermazione contenuta nell'ordinanza di rinvio secondo la quale la cauzione potrebbe rivelarsi del tutto illusoria ed osserva che, se ciò avviene, significa o che il giudice é stato tratto in inganno circa la congruità dell'offerta garanzia o che non ha osservato nel suo effettivo contenuto la norma in questione la quale esige una cauzione idonea a garantire le eventuali restituzioni, spese e danni.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondata la questione proposta.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il presente giudizio trae origine da una ordinanza di rinvio emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna in un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo.

La questione sottoposta all'esame della Corte é se la norma contenuta nell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile, che fa obbligo al giudice istruttore di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qualora la parte che l'ha chiesta offra cauzione, violi il principio del contraddittorio e il diritto di difesa per il debitore ingiunto e sia conseguentemente illegittima per contrasto con l'art. 24 della Costituzione che assicura l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

2. - La Corte osserva, in via preliminare, che esattamente il giudice istruttore ha ritenuto di poter promuovere, con propria ordinanza, il presente giudizio di legittimità costituzionale.

La norma processuale denunciata riserva al giudice istruttore poteri decisori in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, provvedimento che, per come dispone il primo comma del citato articolo, assume la forma di ordinanza non impugnabile.

Poiché trattasi di una norma che solo il giudice istruttore in pendenza dell'opposizione é tenuto ad applicare per decidere in merito ad un provvedimento che é di sua esclusiva competenza, non può disconoscersi che nel caso considerato spetti a tale giudice, e non al collegio al quale egli é addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità riguardante detta norma e proporre, in conseguenza, a questa Corte la relativa questione di legittimità costituzionale.

3. - Per la decisione del merito della questione non occorre esaminare le interpretazioni correttive della norma impugnata richiamate dall'Avvocatura per superare la questione di legittimità.

La Corte ritiene che non sussiste l'asserito contrasto tra l'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile e l'art. 24 della Costituzione.

L'esecuzione provvisoria, come risulta dallo stesso titolo della norma denunciata, é concessa con ordinanza "in pendenza di opposizione", in un momento cioè in cui essendosi, ad istanza del debitore, instaurato un normale giudizio di cognizione, si é costituito il contraddittorio e il debitore può esercitare il suo diritto di difesa. E non v'ha dubbio che il giudice, nell'esaminare la richiesta del creditore convenuto nel giudizio di opposizione, debba tener conto delle eventuali deduzioni che la difesa del debitore riterrà di sottoporgli e che non potranno non influire sul provvedimento che il giudice é tenuto ad adottare. Infatti, poiché la provvisoria esecuzione é subordinata ad una cauzione la cui misura e il modo nel quale deve essere prestata restano affidati al prudente apprezzamento del magistrato, é evidente che le ragioni difensive del debitore non mancheranno di esercitare a tal fine la loro efficacia. Anche in ragione della gravità dei motivi rappresentati, il giudice determinerà la cauzione in modo che essa risulti giusta ed adeguata sì da richiamare, da un canto, il creditore ad un meditato apprezzamento del proprio diritto e da rappresentare, d'altro canto, per il debitore una seria garanzia non solo per le spese e le restituzioni ma anche per i danni che gli potranno derivare dall'esecuzione del decreto impugnato.

La disposizione denunciata consente al creditore, al quale non sia stato concesso dal giudice dell'ingiunzione, di ottenere, nel rispetto del contraddittorio e garantendo il debitore con congrua cauzione, l'esecuzione provvisoria di un decreto emesso attraverso la preventiva valutazione degli elementi formali previsti dalla legge, salva naturalmente restando ogni ulteriore discussione in ordine alla fondatezza della pretesa del creditore.

Si può, quindi, affermare che la difesa della parte debitrice sia formalmente e sostanzialmente assicurata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966.