ORDINANZA N. 147
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma primo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. F.I.T. e s.r.l. Tintostampa, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, con ordinanza del 12 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.634, primo (recte secondo) comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità di ottenere l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria, riconosce la qualità di prove scritte idonee agli estratti delle scritture contabili ivi specificati solo "per i crediti relativi a somministrazioni di merci (e di danaro)", escludendo i crediti relativi a forniture di prestazioni di servizi;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
Considerato che, secondo la giurisprudenza 383 consolidata di questa Corte (sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80, 333/88, 1104/88; ord. n. 199/90), il giudice istruttore non è legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;
che tale è la questione sollevata, in quanto investe una norma la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo) comma, cod.proc.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, della Costituzione, del Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30 marzo del 1992.