Ordinanza n. 91/2001

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ORDINANZA N.91

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 2000 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Luigi Spinozzi, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2000.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Fermo, nel corso di un procedimento penale, ha sollevato - in riferimento all’art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 646, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di appropriazione indebita, prevede la procedibilità d’ufficio qualora concorra alcuna delle circostanze indicate dal numero 11 dell’art. 61 cod. pen.;

che il rimettente - premesso che il giudizio penale a quo pende a carico di una persona, che, avendo ricevuto da altra un ricevitore guasto per ripararlo, se ne era appropriato al fine di procurarsi un ingiusto profitto; che era contestata l’aggravante ex art. 61, n. 11, cod. pen., trattandosi di fatto commesso con abuso di prestazione d’opera; e che la parte offesa aveva rimesso la querela <<con contestuale accettazione dell’imputato>> - dichiara di trovarsi nell’impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla soluzione della proposta questione di legittimità costituzionale;

che, circa la non manifesta infondatezza della questione, il rimettente rileva che, avendo l’art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) reso procedibile a querela il furto aggravato dalla medesima circostanza, si sarebbe <<determinata un’incomprensibile disparità di trattamento tra fattispecie criminose analoghe a sfavore di chi commette il reato più grave>>, ossia il furto;

che, anche qualora i due delitti si reputassero di pari gravità, non sussisterebbero <<ragionevoli motivi di una loro differente disciplina sotto il profilo della procedibilità>>, posto che essa sul piano pratico darebbe luogo a situazioni analoghe, le quali, in ipotesi di remissione della querela da parte della persona offesa, riceverebbero irrazionalmente trattamenti giuridici diversi, come accadrebbe nel caso in cui la sussumibilità del fatto nell’una o nell’altra fattispecie criminosa dipendesse dal carattere condizionato o meno dell’affidamento del bene ad un soggetto;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione, anzitutto sull’assunto della disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal rimettente, ed in secondo luogo sul rilievo che la disciplina della perseguibilità di un reato a querela implicherebbe opzioni di politica legislativa non necessariamente fondate sul disvalore delle condotte incriminate, ma riferite talvolta <<ad altre esigenze ritenute meritevoli di tutela da parte del legislatore>>, quali, nella specie, lo scopo di decongestionare il funzionamento della <<macchina giudiziaria>>, essendo statisticamente il furto uno dei reati più ricorrenti, per il quale il procedimento penale si conclude sovente senza l’individuazione dell’autore.

Considerato che recentemente questa Corte (ordinanza n. 354 del 1999) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, sottolineando che, secondo la propria costante e risalente giurisprudenza, <<la scelta del modo di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità>> ed ha escluso, alla stregua di questo canone di valutazione, che fosse ravvisabile alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di prevedere la procedibilità d’ufficio, <<in quanto l’interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen., assume un disvalore sociale particolare>>;

che il rimettente dubita ora della ragionevolezza del mantenimento di siffatta perseguibilità d’ufficio assumendo che essa sarebbe venuta meno, per effetto della recente eliminazione della perseguibilità d’ufficio del furto nel caso di ricorrenza della stessa aggravante di cui al n. 11 dell’art. 61;

che il primo profilo da cui si dovrebbe desumere la lesione del principio di ragionevolezza, cioé la maggiore gravità del furto rispetto all’appropriazione indebita in caso di concorrenza della suddetta aggravante, non solo é enunciato in modo apodittico, derivando dal mero rilievo che il furto suppone il c.d. impossessamento della cosa altrui mediante sottrazione, ma - tenuto conto che l’incidenza dell’aggravante non può che operare allo stesso modo - appare smentito dal confronto fra le pene edittali, il quale evidenzia che i due reati, nella configurazione come reati semplici, sono puniti con la reclusione nella stessa misura, onde l’irrilevanza delle differenze riscontrabili quanto alla pena pecuniaria, fissata per l’appropriazione indebita senza limite minimo, a differenza che per il furto, e per quest’ultimo con un limite massimo minore rispetto all’altro reato;

che il secondo profilo da cui il rimettente - subordinatamente ammettendo la pari gravità dei due reati - desume la lesione del principio della ragionevolezza, cioé quello del differente trattamento di fattispecie che essendo analoghe meriterebbero identica disciplina, appare inconferente, in quanto poggia sull’erroneo presupposto che la discrezionalità del legislatore nella previsione della procedibilità d’ufficio o a querela di un reato debba basarsi solo sul profilo della maggiore o minore gravità, onde, a parità di gravità di due reati diversi, si debba estrinsecare con la previsione di una regola identica;

che, invece, già da tempo (ord. n. 27 del 1971) questa Corte ha precisato che la perseguibilità d’ufficio di un reato non é necessariamente in relazione alla gravità di esso ed ha sottolineato che tra le molteplici esigenze che il legislatore può considerare, nell’esercizio della discrezionalità che in materia é a lui riservata, vi può anche essere quella di assicurare - attraverso il meccanismo della perseguibilità a querela - una significativa deflazione del lavoro giudiziario, in ragione della rilevante incidenza statistica del reato (ord. n. 294 del 1987);

che, come emerge dai lavori parlamentari, proprio questa risulta essere stata l’esigenza perseguita in concreto dal legislatore con la norma che il rimettente assume come tertium comparationis;

che, pertanto, il legislatore, mantenendo la procedibilità d’ufficio dell’appropriazione indebita nel caso previsto dalla norma impugnata, ha fatto legittimo esercizio della discrezionalità a lui riservata in materia e, dunque, la sollevata questione dev’essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 646, ultimo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.