Sentenza n. 302/2000

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SENTENZA N. 302

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649, comma primo, del cod. pen., promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di SANGIORGI Verusca, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.28, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento a carico di persona imputata del reato di cui all’art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, per avere indebitamente utilizzato la tessera «bancomat» intestata alla propria sorella convivente dopo averla asportata dal portafogli in cui era custodita, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, accogliendo l’eccezione formulata dalla difesa nell’udienza preliminare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, ove commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dal citato art. 12 del d.l. n. 143 del 1991.

 Premesso, in punto di rilevanza, che l’accoglimento della questione condizionerebbe in modo evidente gli esiti dell’udienza preliminare, il giudice a quo assume che la mancata inclusione del delitto di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 tra le ipotesi criminose per le quali la norma denunciata prevede l’esenzione da pena colliderebbe con il principio di ragionevolezza, inferibile dagli invocati parametri costituzionali: la diversità di trattamento fra chi realizzi uno dei delitti contemplati dagli artt. da 624 a 648 cod. pen. in danno del fratello o della sorella conviventi, e colui che indebitamente utilizzi la carta di credito di proprietà del congiunto a quest’ultimo sottratta, sarebbe difatti illogica, trattandosi di casi ontologicamente identici.

Tale convincimento risulterebbe d’altro canto rafforzato, secondo il rimettente, dall’avvenuto inserimento nel titolo XIII del libro II del codice penale dei delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.) — i quali rientrerebbero così «per tabulas» nell’ambito applicativo dell’art. 649 cod. pen. — trattandosi di ipotesi criminose omogenee, sul piano dell’oggettività giuridica, rispetto a quella avuta di mira.

 2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

 L’Avvocatura erariale osserva che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo non appare corretto, soprattutto con riferimento all’asserita omogeneità delle situazioni messe a confronto. L’art. 649, primo comma, cod. pen. prevede, infatti, una causa di non punibilità la cui ratio risiede nella necessità di non pregiudicare ulteriormente i rapporti tra parenti ed affini conviventi, allorché uno dei fatti previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale sia stato commesso “in danno” del congiunto: espressione, questa, che trovava, nell’originaria sistematica codicistica, la sua giustificazione nella circostanza che il titolo richiamato conteneva norme incriminatrici poste per lo più a tutela del patrimonio individuale.

 A tale contesto rimarrebbero per converso estranee le ipotesi delittuose di cui agli artt. 648-bis, 648-ter cod. pen. e 12 del d.l. n. 143 del 1991. Le prime due, infatti, sebbene sistematicamente inserite (in quanto costruite come figure peculiari di «ricettazione») nel titolo XIII del libro II del codice penale, hanno una oggettività giuridica che — la si voglia individuare nella tutela dell’amministrazione della giustizia, ovvero nell’ordine pubblico o, ancora, in quello economico — vede comunque relegata la tutela del patrimonio individuale in posizione assolutamente marginale: di modo che si può seriamente dubitare che la causa di non punibilità prevista dalla norma denunciata sia realmente riferibile ai fatti contemplati dai citati artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., i quali difficilmente potrebbero dirsi commessi esclusivamente “in danno” del congiunto.

 Analoghe considerazioni varrebbero per la peculiare ipotesi di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, che — come lo stesso giudice a quo riconosce — ha il medesimo oggetto giuridico dei delitti sopra richiamati: circostanza, questa, resa del resto palese dalla — questa volta — significativa sua collocazione in un testo normativo che ha come obiettivo il contrasto all’attività di riciclaggio.

 Ciò legittimerebbe la convinzione che, per un verso, le situazioni poste a confronto dal rimettente siano tutt’altro che omogenee, con conseguente esclusione della lamentata violazione del principio di ragionevolezza; e che, per l’altro, l’intervento additivo richiesto a questa Corte — tra l’altro riferibile ad una sola delle forme di manifestazione della condotta incriminata dall’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 — debba essere eventualmente rimesso al legislatore.

Considerato in diritto

 1. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 649, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall’art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197.

 Il dubbio di costituzionalità si fonda sul rilievo della irragionevolezza del diverso trattamento riservato a chi commetta, in danno di un congiunto, uno dei delitti contemplati negli artt. da 624 a 648 cod. pen., e quello di chi — come nel caso di specie — indebitamente utilizzi la carta di credito di un congiunto dopo averla a questi sottratta: casi che pure il rimettente giudica «ontologicamente identici».

 A suffragio del proprio assunto il giudice a quo ulteriormente allega l’avvenuto inserimento nel titolo XIII del libro II del codice penale dei nuovi artt. 648-bis e 648-ter — che rientrerebbero così eo ipso nell’area di applicazione dell’art. 649 cod. pen. — trattandosi di norme incriminatrici poste a presidio di beni giuridici omogenei a quelli tutelati dal citato art. 12 del d.l. n. 143 del 1991.

 2. — La questione non è fondata.

 Posto che le censure del giudice a quo attengono, in realtà, esclusivamente alla violazione dell’art. 3 Cost. (il dedotto contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost. non è in alcun modo motivato e rappresenta, al più, un mero riflesso della denuncia della norma impugnata sul piano del rispetto del principio di uguaglianza), va rilevato come l’art. 649, primo comma, cod. pen. — nell’escludere la punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi «in danno» di determinati congiunti — limiti l’esenzione da pena ai casi in cui la dimensione lesiva del fatto si esaurisca nell’offesa al patrimonio individuale del congiunto, o, per valutare il fenomeno da altra angolazione, ai casi in cui questi si presenti come unico titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice violata: così che è pacifico — per addurre il più elementare degli esempi — che l’art. 649, primo comma, cod. pen. non si applichi nel caso di delitto contro il patrimonio avente ad oggetto un bene in comproprietà fra il congiunto ed una terza persona.

 Ciò premesso, giova osservare come l’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 delinei una figura criminosa dalla fisionomia alquanto variegata: sia per quanto attiene all’oggetto materiale, identificato nelle «carte di credito o di pagamento, ovvero (in) qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi» (formula, questa, atta a comprendere un’ampia gamma di documenti, diversi tra loro per natura, funzione e modalità d’impiego); sia per quel che concerne la condotta penalmente rilevante, essendo contemplate — accanto all’ipotesi dell’indebita utilizzazione dei documenti, da parte di chi non ne sia titolare — anche le ipotesi della falsificazione o alterazione dei documenti stessi e della ricettazione di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento con essi prodotti.

 Ora, sebbene nell’ampio e variegato catalogo dei comportamenti riconducibili al paradigma punitivo considerato possano individuarsene alcuni — in particolare, entro la cornice della fattispecie dell’indebita utilizzazione — in rapporto ai quali l’offesa al patrimonio individuale sembra assumere un rilievo senz’altro prevalente, non può però dubitarsi che la struttura della figura criminosa consenta di ravvisare, anche in tali ipotesi, una concorrente aggressione ad interessi di marca pubblicistica: interessi legati segnatamente all’esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l’indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla «fiducia» che in essi ripone il sistema economico e finanziario.

 La norma incriminatrice è invero collocata in un testo legislativo il cui titolo — «Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» — ne illumina, di per sé solo, la ratio. Apprestando una più adeguata tutela penale alle carte di credito e ai documenti equiparati — in precedenza non garantita dalle norme incriminatrici comuni in tema di delitti contro il patrimonio — il legislatore del 1991 ha inteso incentivare, cioè, il ricorso a strumenti alternativi al denaro contante e che consentono l’identificazione dell’autore delle transazioni, quale mezzo di prevenzione del riciclaggio. Se, dunque, la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico, è giocoforza ritenere che le condotte da essa represse assumano — come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione — una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica.

 Lo stesso giudice a quo, d’altro canto, ammette sostanzialmente tale attitudine lesiva «metaindividuale» dell’ipotesi criminosa, allorché la accomuna, sul piano dell’oggettività giuridica, ai delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, descritti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. Egli non può essere tuttavia seguito allorché, facendo leva sulla mera collocazione di tali ultimi due articoli nel titolo XIII del libro II del codice penale, dà per scontata l’estensione della causa di non punibilità in questione ai reati da essi previsti. A dispetto, infatti, dell’inclusione fra i delitti contro il patrimonio — suggerita da una certa affinità di struttura con il reato di ricettazione, e peraltro da molti giudicata riduttiva ed inadeguata — è opinione largamente condivisa che le figure criminose di cui agli artt. 648-bis e 648­-ter cod. pen. delineino reati plurioffensivi, i quali vedono relegata in secondo piano la tutela del patrimonio individuale rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici identificati, volta a volta, nell’amministrazione della giustizia, nell’ordine pubblico o nell’ordine economico: sicché anche in rapporto ad essi — allo stesso modo che per il delitto di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 — vale il rilievo della impossibilità di considerarli commessi esclusivamente «in danno» del congiunto, rilievo che li colloca al di fuori della sfera di operatività della norma denunciata. Cade, in tal modo, il postulato da cui muove il giudice a quo, circa l’esigenza di un allineamento nel trattamento delle fattispecie, tramite l’estensione dell’art. 649, primo comma, cod. pen. all’ipotesi criminosa prevista dalla legge speciale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.