Sentenza n. 109 del 2019

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SENTENZA N. 109

ANNO 2019

 

Commento alla decisione di

 

Davide Sibilio

La Corte costituzionale ritiene non irragionevole la norma del TULPS che individua nella condanna per alcuni reati una preclusione assoluta al rilascio del porto d’armi

 

per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con una ordinanza del 16 gennaio e due ordinanze dell’11 giugno 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 79, 147 e 148 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 21 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 16 gennaio 2018 (r. o. n. 79 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente».

1.1.– Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto all’annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio presentata dal ricorrente alla questura territorialmente competente.

L’istanza in parola era stata respinta in quanto il ricorrente risultava condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Firenze pronunciata il 25 gennaio 1980 e divenuta irrevocabile, alla pena detentiva di due anni di reclusione e 200.000 lire di multa per i delitti di «furto aggravato e falso titolo di credito».

Il ricorrente esponeva nel giudizio a quo di avere ottenuto la riabilitazione, la quale a suo avviso avrebbe dovuto escludere il prodursi di un automatico effetto ostativo al rilascio del porto d’armi in seguito a una pregressa condanna alla reclusione, tanto più se assai risalente nel tempo. Il ricorrente osservava inoltre di avere, in passato, ottenuto il porto d’armi per uso venatorio, e di avere pertanto soltanto chiesto il rinnovo di una licenza già concessagli, sottolineando infine di avere sempre mantenuto, dopo la condanna in questione, una condotta di vita specchiata.

1.2.– Rilevato che il ricorrente ha ottenuto, rispettivamente, la riabilitazione nel 1991, e il primo rilascio del porto d’armi per uso venatorio già nel 1986, e successivi provvedimenti di rinnovo del titolo senza soluzione di continuità fino all’istanza attuale, il giudice rimettente osserva che la disposizione censurata, a tenore della quale «non può essere conceduta la licenza di portare armi», tra l’altro, «a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione», è stata oggetto di due contrapposte interpretazioni da parte del Consiglio di Stato.

In base al primo e più risalente orientamento, qualora per il reato ostativo al rilascio del titolo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale, l’automatismo preclusivo posto dalla disposizione censurata verrebbe meno, aprendosi così la possibilità di un «apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell’Amministrazione», sì da tener conto non solo del reato commesso, ma anche di «ogni altro fatto utile a tale scopo come i pregressi rilasci o rinnovi del titolo; la condotta tenuta nel tempo dall’interessato e, in generale, ogni elemento utile a far luce sulla personalità dell’interessato medesimo, compresa la riabilitazione» (sono citate le sentenze del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n. 1072; 10 luglio 2013, n. 3719; 12 febbraio 2013, n. 822).

Rileva tuttavia il giudice a quo che tale indirizzo è stato più di recente superato da un parere e da una sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 11 luglio 2016, n. 1620; sezione terza, sentenza 9 novembre 2016, n. 4660). In base a questo più recente orientamento, la licenza di porto d’armi non potrebbe essere concessa – e quella rilasciata andrebbe ritirata – nel caso di condanna per uno dei reati elencati all’art. 43, primo comma, del TULPS, anche in presenza di riabilitazione. Quest’ultima avrebbe infatti soltanto l’effetto di estinguere gli “effetti penali della condanna” strettamente intesi, ossia quegli effetti che si producono sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale. Solo per le “autorizzazioni di polizia” di cui all’art. 11 del TULPS, d’altra parte, il legislatore avrebbe espressamente inteso dare rilievo alla riabilitazione, al fine di rendere flessibile la regola del diniego del titolo a chi ha commesso determinati reati; non altrettanto avrebbe stabilito il legislatore in relazione alle regole speciali sulla “licenza di portare armi” di cui all’art. 43 in esame. Tale distinzione sarebbe basata sulla diversa natura delle attività sottoposte ad autorizzazione: mentre le autorizzazioni di polizia di cui all’art. 11 hanno ad oggetto attività lavorative, l’art. 43 si riferisce a uno specifico settore nel quale non è in discussione la possibilità di svolgere o meno un’attività lavorativa, ma sono coinvolti particolari valori concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ne deriverebbe che, in presenza di condanna dell’interessato a pena detentiva, non residuerebbe alcun margine di apprezzamento discrezionale per l’amministrazione, la quale sarebbe vincolata a negare (o revocare) la licenza.

1.3.– Il giudice a quo ritiene dunque che, sulla base di tale più recente orientamento del Consiglio di Stato, il ricorso dovrebbe essere respinto.

1.4.– Il Tribunale rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS, così come interpretato dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Posto, infatti, che il divieto assoluto e automatico di concedere il porto d’armi è indefettibilmente riconnesso dalla norma censurata a un reato (il furto) che è estraneo all’uso delle armi e non incide, in astratto, sul loro utilizzo, ad avviso del rimettente la norma eccederebbe il proprio scopo, identificato nella «tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo della verifica di affidabilità dei soggetti cui viene concessa la licenza di portare armi».

Pur rammentando che questa Corte ha stabilito che la facoltà di portare e usare armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, bensì rappresenta una deroga eccezionale al generale divieto di girare armati sancito dall’ordinamento, che richiede un preventivo accertamento dell’idoneità e affidabilità del soggetto richiedente (è citata la sentenza n. 440 del 1993), il giudice a quo ritiene non rispondente a tale esigenza di preventivo accertamento la previsione di «un divieto automatico e generalizzato derivante da condanne penali dallo stesso [interessato] subite a lunga distanza di tempo e nemmeno incidenti direttamente sull’utilizzo delle armi, come accade nel caso di specie». L’inesistenza di qualsiasi potere di valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa apparirebbe allora eccessiva rispetto allo scopo della norma, tanto più in casi come quello in esame, in cui il titolo abilitativo era stato costantemente rinnovato dall’autorità di polizia.

Il rimettente osserva in proposito che questa Corte, nella sentenza n. 202 del 2013, relativa al diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati, ha rilevato che «gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa».

Nel caso di specie, ad avviso del rimettente, si potrebbe facilmente formulare una tale ipotesi già «sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa», non risultando alcun episodio connotato da un cattivo utilizzo dell’arma da parte del ricorrente in tutto l’esteso lasso di tempo in cui egli aveva goduto della licenza di portare armi. D’altra parte, l’automatismo della preclusione in questione risulterebbe irragionevole, nella misura in cui collega indefettibilmente il diniego del porto d’armi alla commissione di un reato, quale il furto, non connesso all’uso delle armi. E l’automatismo apparirebbe tanto più ingiustificabile se, come nel caso de quo, sia intervenuta la riabilitazione, «la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo, c.p.)».

2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Premesso che «nel vigente ordinamento non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi», l’Avvocatura generale dello Stato rammenta come, con la sentenza n. 440 del 1993, questa Corte abbia rilevato che i titoli connessi all’uso e al porto delle armi non rientrano nel regime ordinario delle autorizzazioni, costituendo delle eccezioni ad un preciso divieto sancito dall’art. 699, cod. pen., e dall’art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), assistite da particolari cautele che possono legittimamente configurarsi solo a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell’autorità.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, l’inclusione del delitto di furto nel catalogo dei reati ostativi al provvedimento abilitativo in questione non potrebbe reputarsi irragionevole e ingiustificato, trattandosi «di delitto c.d. predatorio, in ordine al quale già il codificatore del 1930 aveva previsto quale specifica aggravante, peraltro ad effetto speciale, quella del portare indosso armi, senza farne uso (cfr. art. 625, comma 1, n. 3) c.p.)». Di talché «chi si sia reso responsabile di questo delitto, ben può essere ritenuto in grado di attentare all’altrui patrimonio con l’uso di armi o, quanto meno, portandole con sé, pur senza farne uso».

L’automatismo in questione, pertanto, costituirebbe per l’Avvocatura generale dello Stato «un riflesso del principio di stretta legalità, permeante l’intera disciplina delle armi», il quale consentirebbe «di scongiurare possibili arbitri da parte dell’Autorità, assicurando un trattamento uniforme ai cittadini tale da evitare disparità di trattamento», rischio invece prefigurabile ove si sostituisse l’automatismo con una valutazione di tipo discrezionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 202 del 2013 e n. 148 del 2008, nonché l’ordinanza n. 146 del 2002). Né varrebbe obiettare che, nel caso di specie, l’interessato non abbia mai dato causa ad alcun episodio di cattivo utilizzo dell’arma in trent’anni. Per superare la presunzione di pericolosità posta dal legislatore occorrerebbero, infatti, «dati statistici rilevanti su ampia scala e ben più penetranti» del riferimento al singolo caso concreto operato dal giudice rimettente.

L’esclusione di margini di valutazione discrezionale in capo all’amministrazione anche in caso di intervenuta riabilitazione penale ex art. 178 cod. pen., nelle fattispecie di cui alla disposizione censurata costituirebbe una «scelta incensurabile del legislatore nel rispetto del parametro costituzionale della ragionevolezza ex art. 3 Cost.». Nello specifico settore delle licenze di porto d’armi, infatti, non sarebbe in discussione la possibilità di svolgere o meno un’attività lavorativa, mentre sarebbero coinvolti «particolari valori concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

In conclusione il porto d’armi, non costituendo un diritto assoluto ma rappresentando, invece, un’eccezione al divieto di portare le armi, «può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse»; il che spiegherebbe anche l’insufficienza della riabilitazione ai fini del rilascio della relativa licenza.

3.– Con due ordinanze dell’11 giugno 2018 (r. o. n. 147 e n. 148 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, ha sollevato identiche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), TULPS, «nella parte in cui stabilisce che “…non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione… per furto…” per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente».

3.1.– Pur presentando motivazioni tra loro coincidenti, le ordinanze originano da due giudizi amministrativi vertenti su fattispecie non perfettamente sovrapponibili.

3.1.1.– Nel caso oggetto dell’ordinanza r. o. n. 147 del 2018, il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi sui dinieghi del rinnovo del porto d’armi di fucile per lo sport del tiro e del rinnovo della carta europea d’arma da fuoco, dinieghi che l’autorità amministrativa ha fondato sull’art. 43 del TULPS, per avere il ricorrente riportato una condanna detentiva definitiva per il delitto di furto.

3.1.2.– Nel caso oggetto dell’ordinanza r. o. n. 148 del 2018, invece, il giudice rimettente deve pronunciarsi sul diniego del rinnovo della licenza per esercitare l’industria della riparazione delle armi comuni e sul connesso ordine di immediata cessazione di tale attività, nonché di chiusura al pubblico della stessa; diniego che l’autorità amministrativa ha fondato sull’art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, ai sensi del quale «le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell’articolo 43 [del TULPS]».

Osserva il rimettente che, avendo il ricorrente riportato una condanna a pena detentiva definitiva per il delitto di furto, l’art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS renderebbe operante la condizione ostativa di cui all’art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975 rispetto alla possibilità di concedere licenza per esercitare, tra l’altro, l’industria della riparazione delle armi comuni.

3.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni, entrambe le ordinanze evidenziano che la disposizione censurata imporrebbe il rigetto dei ricorsi.

3.3.– Quanto poi alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo muove parimenti dal confronto dei due orientamenti interpretativi formatisi sulla disposizione censurata, già ampiamente illustrati dal TAR Toscana nell’ordinanza r. o. n. 79 del 2018 (supra, punto 1.2.).

Il rimettente, ritenuto di non poter aderire «all’orientamento cd. “evolutivo”, ostandovi, allo stato, la formulazione letterale della norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, ma, al contempo, di non poter nemmeno seguire acriticamente l’orientamento tradizionale, che non condivide», solleva questione di legittimità costituzionale nei termini e sotto i profili indicati supra, al punto 3.

Richiamando in entrambe le ordinanze gli argomenti svolti dal TAR Toscana nell’ordinanza r. o. n. 79 del 2018, il rimettente osserva come questa Corte abbia ritenuto, nella sentenza n. 202 del 2013, l’arbitrarietà degli automatismi procedurali fondati su una presunzione assoluta di pericolosità non rispondente a dati di esperienza generalizzati, rispetto ai quali, cioè, «sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Si tratterebbe di un’ipotesi formulabile per entrambi i casi dei giudizi principali, ove i ricorrenti hanno ottenuto, dopo il primo rilascio delle licenze, successivi rinnovi senza soluzione di continuità, senza aver mai dato causa ad alcun episodio di cattivo uso delle armi. Nel caso dell’ordinanza r. o. n. 148 del 2018 (relativa alla licenza per esercitare l’industria della riparazione delle armi comuni), soccorrerebbe l’ulteriore dato dell’intervenuto rinnovo della licenza di porto d’armi di fucile per uso caccia ottenuto dal ricorrente nel 2015, con un provvedimento fondato proprio sull’affidabilità dell’interessato.

Secondo il rimettente, inoltre, l’irragionevolezza della norma censurata emergerebbe anche dalla considerazione che, oggi, gli autori di reati come quelli commessi dai ricorrenti potrebbero di regola beneficiare dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., evitando così le conseguenze pregiudizievoli in ordine alla possibilità di ottenere la licenza di porto d’armi, subite, per mero automatismo, dai ricorrenti.

Il giudice a quo, infine, rileva come la norma censurata non consenta «di valorizzare in alcun modo la intervenuta riabilitazione, sebbene non siano sconosciute all’ordinamento ipotesi in cui la riabilitazione produce effetti che vanno al di là dell’ambito penale». Una di tali ipotesi sarebbe in particolare disciplinata dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che «riconosce espressi effetti favorevoli di carattere amministrativo ai provvedimenti riabilitativi, pur a fronte della commissione di reati di significativa offensività e che, con particolare riguardo alle esigenze di salvaguardare la sicurezza della circolazione, potrebbero indurre a dubitare dell’effettivo riconseguimento dell’affidabilità necessaria per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida».

4.– In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alternativamente che le questioni vengano dichiarate inammissibili o che vengano restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens, e, in subordine, che le questioni vengano dichiarate infondate.

4.1.– L’Avvocatura generale dello Stato rileva preliminarmente che, successivamente al deposito delle ordinanze, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi». In forza dell’art. 3, lettera e), di tale decreto legislativo, l’art. 43, secondo comma, del TULPS, è stato modificato nel senso che «la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione».

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il nuovo secondo comma della disposizione censurata segnerebbe il venir meno, in presenza di riabilitazione, della preclusione assoluta al possesso di armi per i soggetti già condannati per furto (o per taluno degli altri reati indicati al primo comma dell’articolo censurato), con conseguente attribuzione all’amministrazione di un potere discrezionale sulla concessione o meno delle licenze in questione.

Stante l’intervenuta riabilitazione a favore dei ricorrenti in entrambi i giudizi a quibus, la questione incidentale non potrebbe essere decisa da questa Corte senza la previa restituzione degli atti al giudice rimettente per un rinnovato esame della rilevanza alla luce della nuova disposizione.

4.2.– In subordine, «ove non si ritenesse che la sopravvenuta modifica normativa produca gli effetti sopra rilevati nel presente giudizio», l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che la questione vada dichiarata infondata per le medesime ragioni riferite supra, al punto 2.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 16 gennaio 2018 (r. o. n. 79 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente».

Con due distinte ordinanze dell’11 giugno 2018 (r. o. n. 147 e n. 148 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, ha sollevato identiche questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione.

2.– I tre giudizi devono essere riuniti, in ragione dell’identità delle questioni sollevate.

3.– La questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia con l’ordinanza di cui al r. o. n. 148 del 2018 è inammissibile per aberratio ictus.

Come illustrato al punto 3.1.2. del Ritenuto in fatto, nel caso oggetto del procedimento a quo il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza per esercitare l’industria della riparazione delle armi comuni e il connesso ordine di immediata cessazione di tale attività, nonché di chiusura al pubblico della stessa. La licenza in questione è tuttavia disciplinata non già dall’art. 43 del TULPS, censurato dal rimettente, ma dall’art. 9, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Quest’ultima disposizione prevede, al primo periodo, che «[o]ltre quanto stabilito dall’art. 11 [del TULPS], e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell’articolo 43 dello stesso testo unico».

L’art. 43 del TULPS è bensì richiamato dall’art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, ma al solo fine di identificare la classe di soggetti rispetto ai quali opera la speciale preclusione posta dallo stesso art. 9. Tale preclusione – anche in considerazione delle peculiarità delle attività cui si riferisce quest’ultima disposizione, che comportano di regola la disponibilità di un gran numero di armi e sono pertanto connotate da elevata pericolosità – ha una propria ragione giustificativa, evidentemente distinta da quella che sorregge il richiamato art. 43.

La mancata censura della disposizione direttamente applicabile nel caso di specie da parte dell’ordinanza di rimessione rende, pertanto, inammissibile la questione in essa prospettata.

4.– Non può invece essere accolta la richiesta, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, di restituzione degli atti per una nuova valutazione delle questioni alla luce dello ius superveniens, in riferimento all’entrata in vigore, successivamente alle ordinanze di rimessione r. o. n. 147 e n. 148 del 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi», che ha tra l’altro modificato il secondo comma dell’art. 43 del TULPS, in questa sede censurato.

Nella versione in vigore alla data delle ordinanze di rimessione, l’art. 43, secondo comma, del TULPS disponeva che «[l]a licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati [ossia per delitto diverso da quelli elencati al comma 1] e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi». In seguito alla modifica apportata dall’art. 3, lettera e), del citato d.lgs. n. 104 del 2018, la disposizione prevede oggi che «la licenza può essere ricusata» anche «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione».

La modifica normativa attenua, dunque, la rigidità della preclusione posta dal primo comma dell’art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, ripristinando un potere discrezionale dell’autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale.

La restituzione degli atti ai giudici a quibus sollecitata dall’Avvocatura generale dello Stato sarebbe tuttavia inutile, dal momento che la citata modifica normativa non potrebbe comunque essere applicata nei giudizi di fronte agli stessi pendenti. In virtù del principio tempus regit actum, infatti, una normativa sopravvenuta rispetto all’adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2019, n. 49 e n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018).

5.– Nel merito, le questioni non sono fondate.

5.1.– L’art. 43 del TULPS prevede, al primo comma, che «[o]ltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi».

Secondo i giudici rimettenti, l’automatismo preclusivo stabilito dalla disposizione censurata – automatismo che, secondo i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato, non lascerebbe alcuno spazio a valutazioni discrezionali da parte dell’autorità amministrativa – contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità sanciti dall’art. 3 Cost.

Ciò in quanto, in primo luogo, la disposizione censurata non consentirebbe di attribuire alcun rilievo a circostanze successive alla condanna che attestino l’affidabilità dell’interessato, come il lungo tempo trascorso dalla condanna, l’avvenuta riabilitazione, o la stessa ininterrotta concessione della licenza di porto d’armi senza che si sia verificato alcun abuso da parte del suo titolare.

In secondo luogo, la disposizione sancirebbe irragionevolmente un automatismo ostativo anche rispetto a fatti di reato di particolare tenuità, che potrebbero oggi non dare luogo ad alcuna condanna ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Infine, il meccanismo preclusivo stabilito dalla disposizione censurata darebbe luogo a una disciplina irragionevolmente più severa di quella apprestata da altre disposizioni che – ad esempio in materia di concessione della patente di guida – attribuiscono effetti favorevoli alla riabilitazione intervenuta dopo la condanna.

5.2.– Questa Corte non condivide la prospettazione dei giudici rimettenti.

Come ricordato dagli stessi giudici a quibus oltre che dall’Avvocatura generale dello Stato, questa Corte ha sottolineato nella sentenza n. 440 del 1993 che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse»; e ha osservato, altresì, che «[d]alla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».

Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica (su tale dovere, ex plurimis, sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956): beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi.

Non può, di conseguenza, ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella ora all’esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore.

Resta naturalmente libero il legislatore, entro il limite della non manifesta irragionevolezza, di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, ad esempio attraverso previsioni – come quella introdotta con il già citato d.lgs. n. 104 del 2018, della quale i ricorrenti nei giudizi a quibus potranno ora avvalersi reiterando le rispettive domande alle questure competenti – che attenuino la rigidità della preclusione, allorché sia intervenuta la riabilitazione del condannato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l’ordinanza iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2018;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze iscritte rispettivamente al n. 79 e al n. 147 del registro ordinanze 2018.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019.